CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34432/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto aggravato di minaccia; considerato che tutti i motivi di ricorso - il primo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; il secondo, che deduce la violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 133, 339 cod. pen., nonché il vizio di motivazione; il terzo, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; il quarto motivo, che deduce la violazione degli artt. degli artt. 546, comma 1, lett. e), 123 cod. proc. pen., 44 disp. att. cod. proc. pen. e 133 cod. pen., in relazione all'esclusione della prevalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato un alternativo apprezzamento di merito, qui non consentito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (segnatamente, in ordine alla sussistenza del fatto, all'aggravante in contestazione e alla conseguente procedibilità d'ufficio, alla non punibilità ex art. 131-bis cit. e al bilanciamento tra le circostanze), bensì indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); il che rende superflua ogni ulteriore considerazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis