CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 22037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30369/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 415/2018, pubblicata in data 19.3.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 415/2018, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato l’ingiunzione di pagamento n. 167/2015 emessa in favore del ricorrente per il pagamento di talune attività di progettazione e direzione dei lavori, Oggetto: compensi professionali ordinando la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, con addebito di spese a carico dell’opposto. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha accolto l’eccezione di inadempimento – proposta sin dall’atto di citazione- con riferiment o al cedimento di una soletta di un balcone , evidenziando che vi era stato "l’imbarcamento della struttura lignea non portante" e che "il disarmo intempestivo aveva comportato la mancata collaborazione della cartella di calcestruzzo con la soletta, attraverso lo sfilamento degli spinotti che avrebbero dovuto garantire l'aggregazione ai fini autoportanti dell'impalcato legno-calcestruzzo", determinando un minor valore del manufatto, pari ad €. 6916,00. Nel regolare i reciproci rapproti di dare e avere, ha affermato che gli importi oggetto di tre fatture depositate in giudizio erano stati integralmente versati (per € 11.470,00), mentre, con riferimento ad una quarta fattura - n. 2/2009 - recante l'importo di € 14.672,00 (al netto delle ritenuta di acconto),era stato corrisposto un acconto di € 5.000,00, restando insoluti ulteriori € 9.672,00, di cui € 3500,00 erano stati incassati, rilasciando quietanza, ed il residuo era compensato dalminor valore del manufatto per i difetti di costruzione, per cui credito doveva considerarsi integralmente estinto. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattro motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere ammissibile l’eccezione di inadempimento, la Corte di merito non abbia considerato la contraddi ttorietà delle difese dell’opponente, che aveva prima negato lo stesso svolgimento della prestazione salvo poi a dedurre l’esistenza di vizidi costruzione, e non abbia preso atto che erano pacifici sia l’effettuazione di un pagamento parziale, sia la corretta esecuzione del collaudo e l’approvazione dell’opera, non potendo la società sollevare ulteriori contestazioni, avendo ammesso prima del giudizio il regolare espletamento della direzione dei lavori. Il motivo è inammissibile. Non risulta dal ricorso che la questione dell’accettazione dell’opera e dell’impossibilità di sollevare contestazioni in relazione agli esiti del collaudo sia stata proposta - e specificamente dibattuto - nei gradi di merito, tema al quale la sentenza non fa alcun riferimento. Deve ribadirsi che, se una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilitàper novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. 6656/2004; Cass.28480/2005; Cass. 32804/2019). E’ preclusa in cassazione la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio ed in conformità della regola tassativa secondo cui i motivi di impugnazione devono essere esposti tutti esclusivamente nell'atto di appello (Cass. 4391/2007; Cass.14599/2005; Cass. 15950/2004). Inoltre, 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando alla Corte di merito di non aver rilevato che solo parte delle somme pretese erano il corrispettivo della prestazione inadempiuta (per € 4000,00), avendo il ricorrente svolto una pluralità di compiti rispetto ad unosolo dei quali era stato contestato l’inadempimento (la direzione dei lavori), per cui l’eccezione di inadempimento poteva operare solo rispetto a tale prestazione professionale. Dall’istruttoria era comunque emerso che al cedimento della soletta si era ovviato mediante una modifica strutturale. Ilmotivo è infondato. La sentenza ha attribuito rilievo ad un vizio che aveva riguardo al modo in cui era stata svolta la direzione dei lavori, essendo legittimo compensare il residuo credito professionale con la somma necessaria ad eliminare i difetti, benché superiore al compenso complessivamente pattuito per l’opera svolta, stante la necessità di eliminare integralmente le conseguenze dell’inadempimento. Quanto alla presunta rilevazione d’ufficio di un vizio dell’opera non allegato, il giudice ha semplicemente qualificato come vizio estetico il medesimo difetto denunciato dal committente ( pertinente ad un elemento decorativo della costruzione), senza introdurre nuovi fatti o nuovi temi di indagine non dedotti a motivo di eccezione. Attiene infine al giud izio di fatto, incensurabile in cassazione, l’accertamento circa l’effettiva sussistenza del vizio di costruzione. 4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c. lamentando che, dopo aver ritenuto che il ricorrente avesse svolto la direzione dei lavori, la Corte ne abbia dichiarato la responsabilità per il cedimento della soletta senza formulare alcun giudizio prognostico riguardo alla possibilità di impedire il danno mediante una condotta diligente alternativa e senza accertare specifici profili di negligenza, addebitando al professionista una responsabilità di tipo oggettivo. Il motivo è infondato. Appaiono chiaramente individuati in sentenza sia il nesso causale tra la condotta e il difetto dell’opera, che i profili di negligenza a carico del direttore dei lavori per l ’inosservanza dei tempi di armamento della soletta su cui il ricorrente era tenuto a vigilare, trattandosi di modalità tecnica di esecuzione che chiamava in gioco le competenze e il grado di attenzione esigibile in concreto. La pronuncia è in definitiva conforme al costante insegnamento di legittimità secondo cui il direttore dei lavori presta un'opera professionale ed è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche; deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità della realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità del l'esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cass. 10728/2008; Cass. 2913/2020; Cass. 33465/2022). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli art. 2697 c.c. 1193 e 115 c.p.c., per aver la sentenza violato i principi in tema di imputazione di pagamento, poiché, dopo aver dichiarato che il creditore avrebbe dovuto provare la diversa imputazione delle somme ricevute, non si è avveduta che tale prova scaturiva dalle fatture prodotte dalla società, le quali attestavano la sussistenza di rapporti professionali ulteriori, anteriori al periodo oggetto di causa, non potendosi dare rilievo alla non corrispondenza degli importi, potendo un debito esser saldato in più rate. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha compiutamente valutato le risultanze documentali, chiarendo che talune fatture (nn. 1572004, 15/2005 e 7/2006) erano state saldate, che per la n. 2/2009, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (€. 14.672,00) il ricorrente aveva percepito un primo acconto di € 5000,00 e che il residuo credito di € 9.672.00 andava ulteriormente ridotto per un importo pari alla somma riconosciuta al committente a titolo di risarcimento (6916,00), mentre il saldo era stato estinto con gli ulteriori due versamenti che il creditore aveva ammesso di aver percepito, pur disconoscendo la firma sul documento n. 9 depositato dalla società. Nessun riferimento contiene il ricorso quanto alla produzione di fatture ulteriori – rispetto a quelle esaminate a pag. 16 della sentenza - cui d ovessero imputarsi i pagamenti da parte del debitore, né la censurasi fa carico di confutare quanto si legge a lle pag. 17-18 – ove si precisa che anche l’acconto d el dicembre 2003 era riferibile all’incarico professionale conferito nel gennaio 2004. Analogamente, quanto al pagamento di € 1500,00, la sentenza ha posto in rilievo che non vi era riscontro di rapporti anteriori al 2009, essendo onere del creditore provare il diverso rapporto cui fosse riferibile il pagamento, ove sufficiente ad estinguere ilcredito (Cass. 31837/2022; Cass. 450/2020; Cass. 15708/2021). Il ricorso è respinto,con addebito di spese legali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in €. 2500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle sp e se generali, in misura del15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1- bis dello stesso art. 13, se