CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto una istanza di liberazione anticipata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento dei condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto. (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245), la ricaduta nell'illecito, è infatti, un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550); gli argomenti sostenuti in ricorso sono in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il Tribunale di sorveglianza possa legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, non mass.), perchè al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale dell'accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della espiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01); sono stati, pertanto, non illogicamente ritenuti subvalenti nel giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione gli elementi di fatto segnalati al punto 3 del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila; P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidentè r11\11j6 [OSCURATO:PERSONA] V' ani ( 2 c ¦ intiO