CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] lemma, con separati atti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che, rideterminata la pena inflitta al Pacino, ha confermato nel resto la pronunzia con la quale il Tribunale di Arezzo ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine, il primo, ai reati di cui agli artt. 496 e 497-bis, comma primo, cod. pen. e, il secondo, ai reati di cui agli artt. 497-bis, commi primo e secondo, e 378 cod. pen. Considerato che il primo ed il secondo motivo del ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con i quali si lamenta l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non solo perché non tengono conto del principio di diritto secondo cui la graduazione della sanzione, in relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previste per le opposte circostanze, sia alla determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ma anche perché sono generici. Infatti, se pur vero che dalla lettura degli atti si rileva una distonìa tra la motivazione resa dalla corte territoriale, che erroneamente ha argomentato in merito all'attenuante della collaborazione di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, e le ragioni della difesa che, invece, censura la mancata concessione dell'attenuante della dissociazione di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., è anche vero che la difesa non ha spiegato le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe avuto diritto all'attenuante invocata, nonché alle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad una sterile critica della sentenza in verifica. Considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sono manifestamente infondati, in quanto meramente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nonché apparenti, in quanto privi di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consiglier