CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 34273/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25694/2018 R.G. proposto da Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] in Civitavecchia p.le Guglielmotti 7, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (Roma), Sez. 5, n. 900/05/18, del 29 gennaio 2018, depositata il 13 febbraio 2018, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria; 1. La controversia concerne l'impugnazione di un atto si sollecito e messa in mora relativo a tre fatture non pagate relativa a TIA straordinaria 2011 notificato dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] srl cui il contribuente opponeva essere stata deliberata illegittimamente sulla base dell'art. 14 del Regolamento comunale Rifiuti non sussistendo nella specie alcun evento classificabile straordinario a termini del predetto Regolamento ma solo una mala gestio che avrebbe determinato uno sbilancio nei conti: ed invero la delibera che aveva autorizzato la tariffa straordinaria oggetto dell'atto impositivo impugnato era stata annullata dal TAR Lazio; 2. Il giudice di rime cure rigettava il ricorso ritenendo ragionevole e conforme ai principi in materia di TIA l'imposizione straordinaria oggetto del ricorso, riconoscendo altresì la legittimazione passiva del Comune e la giurisdizione del giudice tributario. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che, confermata la giurisdizione del giudice tributario e la legittimazione passiva dell'ente locale, annullava l'atto impositivo impugnato; 3. Avverso tale sentenza il Comune di Civitavecchia propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente non si è costituito, così come la società concessionaria; 4. Assume valore assorbente il primo motivo di ricorso con il quale l'ente locale rivendica la legittimità della fatturazione TIA a conguaglio a norme dell'art. 14 del regolamento comunale interpretato alla luce dei cogenti principi in materia dettati in sede comunitaria; 5. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, in linea con quanto in materia stabilito dal TAR Lazio, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, ha da un lato ammessa la possibilità che vi sia una fatturazione TIA straordinaria nel quadro dell'adeguamento della tariffa ai costi reali del servizio, ma ciò può solo avvenire in presenza di eventi davvero straordinari, ossia non solo imprevisti, ma anche imprevedibili, tra i quali non possono certamente rientrare (e questo è il caso di specie) gli extracosti imputabili alla mala gesti° dell'ente gestore del servizio che di tali costi non può che rimanere l'unico responsabile 6. Il ricorso va quindi respinto. La mancata costituzione dell'ente locale giustifica la mancata pronuncia sulle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 23 settembre 2021. DEPOS