Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 31538/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 834/2016; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.11216/2019 Cron.

Rep.

Ud.17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I l avoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato le domande di condanna della Fondazione a corrisponder e dal 1. 02.2011 un trattamento economico retributivo quantitativamente equivalente a quello percepito in forza del c.c.n.l. per le case di cura private (ARIS) comprensivo dell’indennità di turnazione di cui all’art. 61 lett. d) delle maggiorazioni tabellari rapportato all’effettivo maggior orario normale di lavoro di 38 ore settimanali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Fissata l’adunanza per la decisione i difensori delle parti hanno depositato nota, sottoscritta da entrambi , alla quale hanno allegato l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai ricorrenti ed accettato dalla Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese.

Dalla documentazione allegata alla nota del 19/20 luglio 2023 si evince che gli odierni ricorrenti in data 24 novembre 2021 hanno sottoscritto un atto di rinunciaal ricorso iscritto al n. r.g. 11216 del 2019 proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che tale rinuncia è stata accettata dalla odierna controricorrente.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/09/2018 R.G.N. 834/2016; [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.11216/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I l avoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che,in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato le domande di condanna della Fondazione a corrisponder e dal 1. 02.2011 un trattamento economico retributivo quantitativamente equivalente a quello percepito in forza del c.c.n.l. per le case di cura private (ARIS) comprensivo dell’indennità di turnazione di cui all’art. 61 lett. d) delle maggiorazioni tabellari rapportato all’effettivo maggior orario normale di lavoro di 38 ore settimanali. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita per chiedere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato. Fissata l’adunanza per la decisione i difensori delle parti hanno depositato nota, sottoscritta da entrambi , alla quale hanno allegato l’atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai ricorrenti ed accettato dalla Fondazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato estinto e non occorre provvedere sulle spese. Dalla documentazione allegata alla nota del 19/20 luglio 2023 si evince che gli odierni ricorrenti in data 24 novembre 2021 hanno sottoscritto un atto di rinunciaal ricorso iscritto al n. r.g. 11216 del 2019 proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che tale rinuncia è stata accettata dalla odierna controricorrente. Ne consegue che ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, stante l’intervenuta accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara estin
Sentenza Cassazione n. 31538/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris