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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14847/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 13 gennaio 2012 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della illogicità della motivazione sostenendo che la sua penale responsabilità non è dimostrata.

Sostiene, in particolare, di avere dimostrato che al momento del fatto egli era all'interno di un campo nomadi all'atto di un controllo operato dalle forze dell'ordine e che la motivazione addotta dalla Corte di appello risulta illogica e gli indizi sui quali poggia l'affermazione della sua penale responsabilità non rispetterebbero i requisiti fissati dall'art. 192 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base della affermazione della sua penale responsabilità e si duole della valutazione delle prove operata dai giudici del merito e delle quali sostanzialmente invoca una rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente mi higlo StI ( y"5„, Ì 2 . i d os [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 13 gennaio 2012 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della illogicità della motivazione sostenendo che la sua penale responsabilità non è dimostrata. Sostiene, in particolare, di avere dimostrato che al momento del fatto egli era all'interno di un campo nomadi all'atto di un controllo operato dalle forze dell'ordine e che la motivazione addotta dalla Corte di appello risulta illogica e gli indizi sui quali poggia l'affermazione della sua penale responsabilità non rispetterebbero i requisiti fissati dall'art. 192 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base della affermazione della sua penale responsabilità e si duole della valutazione delle prove operata dai giudici del merito e delle quali sostanzialmente invoca una rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente mi higlo StI ( y"5„, Ì 2 . i d os [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris