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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40448/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GdP competente; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall'imputato soltanto se questi sia munito di procura speciale (Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997, Ferrera, Rv. 208223; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245429; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Pinna, Rv. 258719).

Nella specie agli atti risulta solo una nomina a difensore di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], priva, però, del conferimento di procura speciale.

Del resto, nel ricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si dichiara difensore della persona offesa e non anche procuratore speciale, né allega al ricorso la procura speciale in ipotesi conferitagli.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Le ragioni della inammissibilità inducono a sollevare il ricorrente dalla condanna al versamento di una ammenda.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al GdP competente; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Velletri ha dichiarato l'estinzione per remissione tacita di querela del reato di cui all'art. 612 cod. pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo eccepisce la nullità della citazione a giudizio della persona offesa, poiché la notificazione dell'atto sarebbe avvenuta presso il difensore e non presso il domicilio eletto, a norma dell'art. 154 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La legittimazione a proporre ricorso per cassazione è riconosciuta al difensore di una parte diversa dall'imputato soltanto se questi sia munito di procura speciale (Sez. 4, n. 6364 del 14/05/1997, Ferrera, Rv. 208223; Sez. 5, n. 43982 del 15/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245429; Sez. 5, n. 5238 del 22/11/2013, dep. 2014, Pinna, Rv. 258719). Nella specie agli atti risulta solo una nomina a difensore di fiducia da parte di [OSCURATO:PERSONA] a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], priva, però, del conferimento di procura speciale. Del resto, nel ricorso, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si dichiara difensore della persona offesa e non anche procuratore speciale, né allega al ricorso la procura speciale in ipotesi conferitagli. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le ragioni della inammissibilità inducono a sollevare il ricorrente dalla condanna al versamento di una ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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