CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21965/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].DIST. di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con il provvedimento indata 22 dicembre 2025 ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza depositata nell’interesse diMarotta Silvana ed avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. ai fatti di cuialla sentenza di condanna della medesima alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e700 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4 cod. pen., ciò in quanto analogaistanza era stata presentata al medesimo ufficio e già dichiarata inammissibile.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2 e 3 Cost e 13 Ord. en inrelazione all’art. 162 ter cod. pen.Secondo il ricorrente negare l’applicabilità dell’istituto in oggetto alla fase esecutivaviola il principio di uguaglianza ed è in contrasto con la ratio della riforma che la haintrodotta, tesa ad estendere gli istituti che favoriscono un reinserimento individuale.2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 162 ter cod. pen. in relazioneall’art. 111 Cost.La mancata applicazione dell’istituto in oggetto costituirebbe a parere del ricorrente,una patente violazione del principio del giusto processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il provvedimento impugnato ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art.666 comma 2 cod. proc. pen de plano, in quanto la ha ritenuta mera reiterazione, senzaalcun elemento di novità, di precedente analoga istanza rigettata e ciò in perfetta adesione alcostante insegnamento di questa Corte, secondo cui il principio della preclusioneprocessuale derivante dal divieto di "bis in idem", opera anche in sede esecutiva,iscrivendosi in esso la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarareinammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata suimedesimi elementi. (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, P.m. in proc. anello, Rv. 242533 - 01).Su questo punto che costituisce la motivazione del provvedimento, il ricorrente nulla haargomentato, limitandosi a contestare la decisione presa nel precedente provvedimento, nonimpugnato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]