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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09013/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16981/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, è inammissibile.

Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, siccome accertati solo in via presuntiva, è manifestamente infondato sia in quanto i giudici hanno illustrato come la provvista probatoria sia tutt'altro che meramente presuntiva, essendosi evidenziato il ricorso a dati fattuali rinvenuti dalla Agenzia delle Entrate e coincidenti con la rilevata emissione, da parte della società del ricorrente, di fatture per attività di preparazione e concia di cuoio per l'anno di imposta di riferimento, con assenza altresì di fatture ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]; sia perché alla luce di quanto sopra osservato va precisato che deve distinguersi, da una parte, l'attività di accertamento induttivo compiuta mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, di cui il giudice può avvalersi, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 3 -, n. 36207 del 17/04/2019 Rv. 277581 - 01), dall'altra, l''attività deduttiva, quale possibile metodo di ricostruzione probatoria generale, e dall'altra ancora le presunzioni legali tributarie, per le quali opera il diverso e peculiare principio per cui, pur potendo avere valore indiziario, non [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9013/2026 Roma, lì, 09/03/2026 possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 Rv. 254852 - 01).

In tale quadro, mentre quindi le presunzioni legali corrispondono a circostanze già valutate dal legislatore come significative a fini tributari, e sono stabilite con specifica previsione di legge, il metodo induttivo oppure quello deduttivo riguardano invece una modalità di ricostruzione della prova mediante la valorizzazione, logica, di dati, non già oggetto di previa determinazione legale del loro significato; cosicchè essi, piuttosto, sottostanno alle ordinarie regole logico - giuridiche di valutazione.

Nel caso in esame, alla luce di quanto immediatamente sopra premesso la censura formulata è comunque destituita di fondamento„ atteso che riconduce nell'ambito di presunzioni tributarie elementi che tali non sono, non essendo previamente valutati dal legislatore nella loro portata indiziaria.

E del resto il ricorrente omette del tutto ogni riferimento alle specifiche previsioni normative che fonderebbero l'istituto delle presunzioni richiamate, posto che non indica quali sarebbero le disposizioni che inquadrerebbero i dati valorizzati dai giudici nell'ambito delle predette presunzioni.

Va infine aggiunta l'intrinseca inammissibilità formale della deduzione critica in esame, atteso che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.

Riguardo al secondo motivo, sul vizio di violazione di legge riguardo all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche, emerge una più che adeguata motivazione dello stesso, potendosi quindi solo aggiungere che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez.

II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. la censura è del tutto infondata alla luce delle considerazioni inerenti il primo e secondo motivo.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16981/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23843/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, è inammissibile. Riguardo al primo motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine agli elementi costitutivi del reato, siccome accertati solo in via presuntiva, è manifestamente infondato sia in quanto i giudici hanno illustrato come la provvista probatoria sia tutt'altro che meramente presuntiva, essendosi evidenziato il ricorso a dati fattuali rinvenuti dalla Agenzia delle Entrate e coincidenti con la rilevata emissione, da parte della società del ricorrente, di fatture per attività di preparazione e concia di cuoio per l'anno di imposta di riferimento, con assenza altresì di fatture ricevute dal [OSCURATO:PERSONA]; sia perché alla luce di quanto sopra osservato va precisato che deve distinguersi, da una parte, l'attività di accertamento induttivo compiuta mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, di cui il giudice può avvalersi, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 3 -, n. 36207 del 17/04/2019 Rv. 277581 - 01), dall'altra, l''attività deduttiva, quale possibile metodo di ricostruzione probatoria generale, e dall'altra ancora le presunzioni legali tributarie, per le quali opera il diverso e peculiare principio per cui, pur potendo avere valore indiziario, non [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9013/2026 Roma, lì, 09/03/2026 possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013 Rv. 254852 - 01). In tale quadro, mentre quindi le presunzioni legali corrispondono a circostanze già valutate dal legislatore come significative a fini tributari, e sono stabilite con specifica previsione di legge, il metodo induttivo oppure quello deduttivo riguardano invece una modalità di ricostruzione della prova mediante la valorizzazione, logica, di dati, non già oggetto di previa determinazione legale del loro significato; cosicchè essi, piuttosto, sottostanno alle ordinarie regole logico - giuridiche di valutazione. Nel caso in esame, alla luce di quanto immediatamente sopra premesso la censura formulata è comunque destituita di fondamento„ atteso che riconduce nell'ambito di presunzioni tributarie elementi che tali non sono, non essendo previamente valutati dal legislatore nella loro portata indiziaria. E del resto il ricorrente omette del tutto ogni riferimento alle specifiche previsioni normative che fonderebbero l'istituto delle presunzioni richiamate, posto che non indica quali sarebbero le disposizioni che inquadrerebbero i dati valorizzati dai giudici nell'ambito delle predette presunzioni. Va infine aggiunta l'intrinseca inammissibilità formale della deduzione critica in esame, atteso che le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. Riguardo al secondo motivo, sul vizio di violazione di legge riguardo all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche, emerge una più che adeguata motivazione dello stesso, potendosi quindi solo aggiungere che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. la censura è del tutto infondata alla luce delle considerazioni inerenti il primo e secondo motivo. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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