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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2016

Cassazione n. 27515/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6019/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 30/2016 depositata il27/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 9 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti proprietari di diversi fondi in località Sportamaggiore, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile e, in subordine, che fosse costituita servitù coattiva a carico dei fondi delle convenute per interclusione del loro fondo.

Il Tribunale di Trento, con sentenza parziale n° 136/2005, rigettava la domanda di usucapione ed accoglieva la domanda di costituzione coattiva della servitù. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano gli attori, che proponevano appello incidentale in relazione alla domanda di usucapione, condizionandola all’accoglimento dell’appello principale.

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n° 302/2007, rigettava l’appello principale confermando così la costituzione di servitù coattiva sui fondi delle sorelle Moresco, con consequenziale assorbimento dell’appello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, che, con sentenza n. 20845/2014, cassava la sentenza d’appello.

La Corte rilevava che l’interclusione del fondo di proprietà dei Marcolla aveva origine dalla divisione ereditaria del fabbricato per successione del padre e che i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la costituzione della servitù agli altri condividenti prima di proporre domanda nei confronti dei terzi.

La Corte rigettava il ricorso incidentale con cui era stato chiesto l’acquisto per usucapione della servitù per difetto del requisito dell’apparenza.

Con sentenza n. 30/2016, pubblicata il 27 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Trento, in sede di riassunzione, accoglieva l’appello proposto dalla Moresca e, per l’effetto rigettava la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Franco; rigettava l’appello incidentale.

La Corte riteneva che non vi fosse la prova dell’impossibilità degli attori di ottenere adeguato passaggio dai propri condividenti.

Quanto all’appello incidentale condizionato proposto dagli attori, che avevano chiesto accertarsi l’usucapione della servitù di passaggio, la C orte distrettuale non ravvisava la sussistenza del requisito dell’apparenza.

Avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1051, 1052 e 1054 c.c., dell’art.2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe errato nel non valutare l’oggettiva impossibilità dei ricorrenti di agire nei confronti degli altri condividenti dell’immobile, al fine di ottenere il passaggio sul fondo.

Detta azione non avrebbe infatti garantito l’esito sperato in quanto il passaggio avverrebbe su un cortile comune anche ad altri soggetti, che presupporrebbe il transito attraverso una parte esclusiva del piazzale facente parte di altra particella; inoltre, dal cortile della particella si accederebbe alla strada pubblica tramite una strettoia a forma “T” che, date le sue caratteristiche, non consentirebbe il passaggio a mezzi di medie o grosse dimensioni.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia o apparente motivazione, in relazione alla domanda di servitù coattiva di passo a piedi o con veicoli civili.

La sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d’Appello risulterebbe affetta da vizio di nullità in quanto priva dell’effettiva motivazione perché la Corte non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze del fondo dominante.

La sentenza impugnata sarebbe priva dell’analisi relativa alla lunghezza dei passaggi sui fondi e della comparazione fra l’aggravio che si arrecherebbe ai fondi serventi e il vantaggio che ne deriverebbe a favore dei fondi dominanti; secondo i ricorrenti, nessun pregiudizio si manifesterebbe nei confronti dei fondi serventi, i quali risulterebbero già gravati di servitù di passaggio a favore di altri fondi.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all’inidoneità del passaggio attraverso la p.ed

61. I ricorrenti lamentano un omesso esame da parte della Corte d’Appello sulle caratteristiche del passaggio attraverso la p.ed. 61, che non consentirebbe il transito se non pedonale e di veicoli di ridotte dimensioni.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il condividente non può rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a norma dell'art.1054 c.c..

Come stabilito da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass.17 marzo 2005 n. 5796; Cass. 26.5.1999, n.5125, Cass. 22 maggio 1974 n. 1514 e Cass. 26 febbraio 1977 n. 832, Cass. 5 settembre 2013 n. 20404), va considerata la particolarità della situazione disciplinata nel caso contemplato dall'art.1054 c.c., che trova causa in un atto volontario dei titolari dei fondi interessati dalla servitù (in termini, Cass. 23 settembre 2011 n. 19482) sicché il diritto che la legge riconosce al proprietario del fondo intercluso di ottenere la costituzione della servitù dall'altro contraente comporta una sorta di priorità a carico dei contraenti, nel senso che l'avente diritto la servitù deve rivolgersi dapprima alla controparte e, solo nel caso in cui il passaggio sul suo fondo non risulti possibile, può chiedere la costituzione della servitù ad un terzo.

I terzi, che possono normalmente essere assoggettati a servitù nel caso di interclusione, hanno la legittima pretesa di non subire le conseguenze di una situazione provocata da altri ed a cui essi sono rimasti completamente estranei.

Ha altresì affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n.30/2016: “L’accoglimento della richiesta di costituzione di servitù di passaggio imponeva al giudice di accertare oltre alla risolvibilità della interclusione nell'ambito della divisione, anche la destinazione dei fondi, in particolare di quello dominante, che dalle medesime allegazioni dei controricorrenti risulta essere quella abitativa, con la conseguente esistenza di esigenze legate all'abitazione, per cui occorreva verificare in quale modo la perseguita possibilità di transito, tenuto conto dello stato dei luoghi risalente nel tempo e della funzione abitativa, necessitasse di un passo non solo pedonale per essere idonea a consentire l'accesso agli appartamenti posti al primo piano, invece di utilizzare, come già nel passato, il cortile e la scala posti sulla p. ed.

61. Per vero, nella sentenza impugnata non si rinviene un'accurata analisi della situazione di fatto, che prenda in considerazione tutti i possibili aspetti rilevanti; manca, in particolare, qualsivoglia riferimento all'estensione dell'area e alla capacità di utilizzazione dell'appezzamento in epoca antecedente alla successione.

Ricorre, quindi, il denunciato vizi di violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.

In altri termini, la corte del merito non ha tenuto conto che la determinazione del luogo di esercizio della servitù di passaggio (personale, nei confronti degli altri condividenti, ovvero coattiva rispetto ai terzi) deve essere compiuta alla stregua dei principi enunciati dall'art. 1051 c.c., comma 2 costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio del fondo asservito, oltre a procedere alla comparazione tra il vantaggio perseguibile dal fondo dominante ed il pregiudizio da arrecare al fondo che si vorrebbe servente.” La Corte di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ha affermato che l’interclusione traeva origine dall’atto di divisione ereditaria dell’8.1.1993 e che “ non è provato e per il vero neppure dedotto dagli attori che si trovino nell’impossibilità di ottenere adeguato passaggio dagli altri condividenti”.

Ha aggiunto il giudice del rinvio che “essi – i ricorrenti - lamentano solo che non potrebbero asservire il fondo su cui avviene attualmente il transito, ovvero la p.ed 61, atteso che il loro dante causa sarebbe stato solo comproprietario di tale p.ed e non avrebbe potuto asservire il fondo comune al proprio, cosicch é una valida costituzione di servitù di passo su tale cortile avrebbe richiesto la necessaria partecipazione all’atto degli altri comproprietari…ma non provano né chiedono di provare di aver agito onde ottenere la servitù nel senso indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza che ha disposto il rinvio” .

La Corte d’appello ha accertato che gli attori non avevano dedotto eventuali esigenze produttive del fondo dominante tale da giustificare una costituzione di una servitù anche con veicoli.

Ne deriva che vi è stata una corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione da parte del giudice di rinvio e che non è ravvisabile il vizio di violazione di legge, ma una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa, inammissibilein sede di legittimità.

Non sussiste pertanto il vizio di apparente motivazione né di omessa pronuncia della domanda sulla costituzione della servitù di passo o con veicoli in relazione alle esigenze del fondo dominante, avendo la Corte d’appello ritenuto che gli attori avrebbero dovuto chiedere la costituzione di servitù ai condividenti e, solo nel caso in cui il passaggio sul loro fondo non fosse risultato possibile, potevano chiedere la costituzione della servitù ad un terzo sicch é , in assenza di tali presupposti, non era necessario svolgere la comparazione fra l’aggravio che si arrecherebbe ai fondi serventi e il vantaggio che ne deriverebbe a favore dei fondi dominanti o la dedotta assenza di pregiudizio dei fondi serventi.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.1061 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; i ricorrenti lamentano un’errata applicazione del principio di cui all’art. 1061 c.c. da parte della Corte d’Appello di Trento nell’ambito dell’esame della domanda volta all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà Moresco.

L’esistenza su parte del fondo proprietà Moresco di una strada delimitata ai lati da delle recinzioni su cui si aprono dei cancelli risulterebbero segni inequivoci della sussistenza di una servitù di passaggio nei confronti dei fondi serventi.

Si aggiunge inoltre il requisito della “visibilità” dal fondo servente delle suindicate opere al fine di garantire la non clandestinità della servitù.

Detti elementi relativi all’apparenza della pretesa servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà Moresco sarebbero stati tutti posti all’attenzione dei Giudici del rinvio, formando oggetto sia di deduzione di parte in tutti gli atti processuali che della stessa consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del procedimento, mancandone poi una corretta valutazione.

Il motivo è infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.

Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 1675/2015, Cass. Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010; Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, laddove ha ritenuto insussistente il requisito dell’apparenza, dando atto che, pur esistendo una traccia del sentiero, non risultava alcun altro elemento obiettivo da cui desumere che il sentiero fosse specificamente destinato a soddisfare le esigenze del fondo degli attori e non invece di terzi ( pag. 26 -27della sentenza impugnata).

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’ all’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., relativamente alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio in quanto la Corte d’Appello, nel porre a carico dei ricorrenti le spese di primo e secondo grado oltre che del procedimento dinanzi alla Cassazione e del successivo giudizio di rinvio sulla base del principio della soccombenza, avrebbe errato nel liquidare le spese per i primi due gradi di giudizio.

La Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese di causa solo per il giudizio di legittimità e per il contestuale giudizio di rinvio, perché per i due precedenti giudizi di merito sarebbe passato in giudicato il capo di sentenza relativo alla spese, non avendo quest’ultimo formato oggetto di impugnazione nel primo ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte d’Appello di Trento n° 302/2007.

Il motivo è infondato.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 2015; Cassazione civile sez.

II, 15/12/2021, n.40102).

Il ricorso va, pertanto, rigettato Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 5250,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6019/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 30/2016 depositata il27/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 9 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti proprietari di diversi fondi in località Sportamaggiore, convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile e, in subordine, che fosse costituita servitù coattiva a carico dei fondi delle convenute per interclusione del loro fondo. Il Tribunale di Trento, con sentenza parziale n° 136/2005, rigettava la domanda di usucapione ed accoglieva la domanda di costituzione coattiva della servitù. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano gli attori, che proponevano appello incidentale in relazione alla domanda di usucapione, condizionandola all’accoglimento dell’appello principale. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n° 302/2007, rigettava l’appello principale confermando così la costituzione di servitù coattiva sui fondi delle sorelle Moresco, con consequenziale assorbimento dell’appello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione, che, con sentenza n. 20845/2014, cassava la sentenza d’appello. La Corte rilevava che l’interclusione del fondo di proprietà dei Marcolla aveva origine dalla divisione ereditaria del fabbricato per successione del padre e che i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la costituzione della servitù agli altri condividenti prima di proporre domanda nei confronti dei terzi. La Corte rigettava il ricorso incidentale con cui era stato chiesto l’acquisto per usucapione della servitù per difetto del requisito dell’apparenza. Con sentenza n. 30/2016, pubblicata il 27 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Trento, in sede di riassunzione, accoglieva l’appello proposto dalla Moresca e, per l’effetto rigettava la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Franco; rigettava l’appello incidentale. La Corte riteneva che non vi fosse la prova dell’impossibilità degli attori di ottenere adeguato passaggio dai propri condividenti. Quanto all’appello incidentale condizionato proposto dagli attori, che avevano chiesto accertarsi l’usucapione della servitù di passaggio, la C orte distrettuale non ravvisava la sussistenza del requisito dell’apparenza. Avverso la sentenza della Corte d’appello in sede di rinvio hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1051, 1052 e 1054 c.c., dell’art.2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe errato nel non valutare l’oggettiva impossibilità dei ricorrenti di agire nei confronti degli altri condividenti dell’immobile, al fine di ottenere il passaggio sul fondo. Detta azione non avrebbe infatti garantito l’esito sperato in quanto il passaggio avverrebbe su un cortile comune anche ad altri soggetti, che presupporrebbe il transito attraverso una parte esclusiva del piazzale facente parte di altra particella; inoltre, dal cortile della particella si accederebbe alla strada pubblica tramite una strettoia a forma “T” che, date le sue caratteristiche, non consentirebbe il passaggio a mezzi di medie o grosse dimensioni. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia o apparente motivazione, in relazione alla domanda di servitù coattiva di passo a piedi o con veicoli civili. La sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d’Appello risulterebbe affetta da vizio di nullità in quanto priva dell’effettiva motivazione perché la Corte non avrebbe tenuto in considerazione le esigenze del fondo dominante. La sentenza impugnata sarebbe priva dell’analisi relativa alla lunghezza dei passaggi sui fondi e della comparazione fra l’aggravio che si arrecherebbe ai fondi serventi e il vantaggio che ne deriverebbe a favore dei fondi dominanti; secondo i ricorrenti, nessun pregiudizio si manifesterebbe nei confronti dei fondi serventi, i quali risulterebbero già gravati di servitù di passaggio a favore di altri fondi. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento all’inidoneità del passaggio attraverso la p.ed 61. I ricorrenti lamentano un omesso esame da parte della Corte d’Appello sulle caratteristiche del passaggio attraverso la p.ed. 61, che non consentirebbe il transito se non pedonale e di veicoli di ridotte dimensioni. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, sia divenuto intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o di divisione, il condividente non può rivolgersi ad altro qualsiasi confinante per ottenere il passaggio coattivo se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente a norma dell'art.1054 c.c.. Come stabilito da giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass.17 marzo 2005 n. 5796; Cass. 26.5.1999, n.5125, Cass. 22 maggio 1974 n. 1514 e Cass. 26 febbraio 1977 n. 832, Cass. 5 settembre 2013 n. 20404), va considerata la particolarità della situazione disciplinata nel caso contemplato dall'art.1054 c.c., che trova causa in un atto volontario dei titolari dei fondi interessati dalla servitù (in termini, Cass. 23 settembre 2011 n. 19482) sicché il diritto che la legge riconosce al proprietario del fondo intercluso di ottenere la costituzione della servitù dall'altro contraente comporta una sorta di priorità a carico dei contraenti, nel senso che l'avente diritto la servitù deve rivolgersi dapprima alla controparte e, solo nel caso in cui il passaggio sul suo fondo non risulti possibile, può chiedere la costituzione della servitù ad un terzo. I terzi, che possono normalmente essere assoggettati a servitù nel caso di interclusione, hanno la legittima pretesa di non subire le conseguenze di una situazione provocata da altri ed a cui essi sono rimasti completamente estranei. Ha altresì affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n.30/2016: “L’accoglimento della richiesta di costituzione di servitù di passaggio imponeva al giudice di accertare oltre alla risolvibilità della interclusione nell'ambito della divisione, anche la destinazione dei fondi, in particolare di quello dominante, che dalle medesime allegazioni dei controricorrenti risulta essere quella abitativa, con la conseguente esistenza di esigenze legate all'abitazione, per cui occorreva verificare in quale modo la perseguita possibilità di transito, tenuto conto dello stato dei luoghi risalente nel tempo e della funzione abitativa, necessitasse di un passo non solo pedonale per essere idonea a consentire l'accesso agli appartamenti posti al primo piano, invece di utilizzare, come già nel passato, il cortile e la scala posti sulla p. ed. 61. Per vero, nella sentenza impugnata non si rinviene un'accurata analisi della situazione di fatto, che prenda in considerazione tutti i possibili aspetti rilevanti; manca, in particolare, qualsivoglia riferimento all'estensione dell'area e alla capacità di utilizzazione dell'appezzamento in epoca antecedente alla successione. Ricorre, quindi, il denunciato vizi di violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. In altri termini, la corte del merito non ha tenuto conto che la determinazione del luogo di esercizio della servitù di passaggio (personale, nei confronti degli altri condividenti, ovvero coattiva rispetto ai terzi) deve essere compiuta alla stregua dei principi enunciati dall'art. 1051 c.c., comma 2 costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio del fondo asservito, oltre a procedere alla comparazione tra il vantaggio perseguibile dal fondo dominante ed il pregiudizio da arrecare al fondo che si vorrebbe servente.” La Corte di merito, con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità ha affermato che l’interclusione traeva origine dall’atto di divisione ereditaria dell’8.1.1993 e che “ non è provato e per il vero neppure dedotto dagli attori che si trovino nell’impossibilità di ottenere adeguato passaggio dagli altri condividenti”. Ha aggiunto il giudice del rinvio che “essi – i ricorrenti - lamentano solo che non potrebbero asservire il fondo su cui avviene attualmente il transito, ovvero la p.ed 61, atteso che il loro dante causa sarebbe stato solo comproprietario di tale p.ed e non avrebbe potuto asservire il fondo comune al proprio, cosicch é una valida costituzione di servitù di passo su tale cortile avrebbe richiesto la necessaria partecipazione all’atto degli altri comproprietari…ma non provano né chiedono di provare di aver agito onde ottenere la servitù nel senso indicato dalla Corte di cassazione nella sentenza che ha disposto il rinvio” . La Corte d’appello ha accertato che gli attori non avevano dedotto eventuali esigenze produttive del fondo dominante tale da giustificare una costituzione di una servitù anche con veicoli. Ne deriva che vi è stata una corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione da parte del giudice di rinvio e che non è ravvisabile il vizio di violazione di legge, ma una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa, inammissibilein sede di legittimità. Non sussiste pertanto il vizio di apparente motivazione né di omessa pronuncia della domanda sulla costituzione della servitù di passo o con veicoli in relazione alle esigenze del fondo dominante, avendo la Corte d’appello ritenuto che gli attori avrebbero dovuto chiedere la costituzione di servitù ai condividenti e, solo nel caso in cui il passaggio sul loro fondo non fosse risultato possibile, potevano chiedere la costituzione della servitù ad un terzo sicch é , in assenza di tali presupposti, non era necessario svolgere la comparazione fra l’aggravio che si arrecherebbe ai fondi serventi e il vantaggio che ne deriverebbe a favore dei fondi dominanti o la dedotta assenza di pregiudizio dei fondi serventi. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.1061 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; i ricorrenti lamentano un’errata applicazione del principio di cui all’art. 1061 c.c. da parte della Corte d’Appello di Trento nell’ambito dell’esame della domanda volta all’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà Moresco. L’esistenza su parte del fondo proprietà Moresco di una strada delimitata ai lati da delle recinzioni su cui si aprono dei cancelli risulterebbero segni inequivoci della sussistenza di una servitù di passaggio nei confronti dei fondi serventi. Si aggiunge inoltre il requisito della “visibilità” dal fondo servente delle suindicate opere al fine di garantire la non clandestinità della servitù. Detti elementi relativi all’apparenza della pretesa servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà Moresco sarebbero stati tutti posti all’attenzione dei Giudici del rinvio, formando oggetto sia di deduzione di parte in tutti gli atti processuali che della stessa consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del procedimento, mancandone poi una corretta valutazione. Il motivo è infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (Cass. 1675/2015, Cass. Sez. 2, n. 13238 del 31/05/2010; Sez. 2, n. 2994 del 17/02/2004). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto, laddove ha ritenuto insussistente il requisito dell’apparenza, dando atto che, pur esistendo una traccia del sentiero, non risultava alcun altro elemento obiettivo da cui desumere che il sentiero fosse specificamente destinato a soddisfare le esigenze del fondo degli attori e non invece di terzi ( pag. 26 -27della sentenza impugnata). Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’ all’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., relativamente alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio in quanto la Corte d’Appello, nel porre a carico dei ricorrenti le spese di primo e secondo grado oltre che del procedimento dinanzi alla Cassazione e del successivo giudizio di rinvio sulla base del principio della soccombenza, avrebbe errato nel liquidare le spese per i primi due gradi di giudizio. La Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare le spese di causa solo per il giudizio di legittimità e per il contestuale giudizio di rinvio, perché per i due precedenti giudizi di merito sarebbe passato in giudicato il capo di sentenza relativo alla spese, non avendo quest’ultimo formato oggetto di impugnazione nel primo ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte d’Appello di Trento n° 302/2007. Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 2015; Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40102). Il ricorso va, pertanto, rigettato Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 5250,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 27515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris