CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 30768-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dei termini per l'impugnazione disponendo, conseguentemente, l'esecuzione della pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto in abitazione e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e processuale in ordine alla omessa declaratoria della prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e l'ordinanza che ha deliberato l'inammissibilità dell'appello — è manifestamente infondato in quanto l'impugnazione tardiva è causa di inammissibilità originaria, donde non è idonea a realizzare il rapporto impugnatorio sicché la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere eccepita (Sez. 7, Ordinanza n. 6935 del 17/04/2015 Cc. (dep. 23/02/2016 ) Rv. 266172 - 01, Sez. 5, n. 13263 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999 ), Faroni, Rv. 214714 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novem