CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 34187/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15150/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.7130/20, depositata il 7/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Proposto, da [OSCURATO:PERSONA], ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 08010045 del 26/10/2011, relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2008, notificatole quale coniuge del deceduto intestatario dell'autovettura targata CL239743 ([OSCURATO:PERSONA]), la C.T.P. di Caltanisetta ha accolto il ricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n. 7130/20, depositata il 7/12/2020, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della contribuente, oltre a condannarla alla rifusione delle spese giudiziali. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto dimostrata - in capo alla Giardina -la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], intestatario del veicolo targato CL239743, cui era riferita la tassa automobilistica oggetto dell’impugnato avviso di accertamento, unicamente sulla base della denuncia di successione edel rapporto di coniugio tra la contribuente e l'intestatario dell'autovettura. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Come noto (in termini Cass. 13639/2018; 8053/2017), la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche l'accettazione da parte del chiamato, mediante 'aditio'o per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Spetta, quindi, a colui che agisca nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. 8053/17, cit.). 1.3. Né può dirsi che l'amministrazione finanziaria sia priva di strumenti volti a fronteggiare l'incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente, così come spetta ad essa, una volta intervenuta, in ipotesi, la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art.524 c.c. 1.4. Deve, pertanto, escludersi che l'assunzione della qualità di erede possa desumersi dalla mera denuncia di successione, che non importa accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (consistente in una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c. (Cass. 2940/2024; 3214/2023 e 30761/2022, tra le medesime parti; 10729/2009; 4783/2007; 4756/1999). 1.5. Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR, non attenendosi ai suddetti principi, ha fondato la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità solo sulla dichiarazione di successione e sul rapporto di coniugiotra la contribuente e l'intestatario dell'autovettura, non risultando dalla sentenza impugnata la valorizzazione di altri elementi indiziari da parte dell'Agenzia (quali, ad es., la disponibilità dei beni componenti l'asse ereditario e la presentazione dei redditi per conto del de cuius). 1.6. P.Q.M cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema