CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 20725/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17320/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, alla v ia del [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S . c.p.A . , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] V n. 37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Oria -controricorrente - avverso la sentenza del Corte d’Appello di Lecce n . 12 /202 4 , depositatail 25 . 6 .202 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce omologò il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai suoi creditori da [OSCURATO:PERSONA]. La creditrice ipotecaria [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. propose reclamo contro l’omologazione, che venne accoltodalla Corte d’Appello salentina, revocando l’omologazione e condannando l’attuale ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. si è difesa con controricorso. Il ricorso ètrattato in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso sidenunciano « Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. 12 .1. 2019, n. 14,in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, art. 345 c.p.c. » . Occorre precisare che [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. propose reclamo contro l’omologa del piano del consumatore contestando il presupposto della convenienza della propostanei suoi confronti, in quanto la liquidazione dell’immobile ipotecato le avrebbe permesso di realizzare un soddisfacimento del credito maggiore e, soprattutto, in tempi più rapidi. Alla Corte territoriale è stata quindi posta la questione della legittimazione a reclamare della banca, sotto il profilo del limite posto dall’art. 69, comma 2, c.c.i.i.(«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta»). In particolare, poiché il credito vantato verso la ricorrente derivava da una fideiussione dalla stessa prestata a garanzia di un mutuo concesso al marito, la Corte si è posta il problema della diligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del soggetto mutuatario ed ha concluso che «Le valutazioni compiute … appaiono adeguate e sufficienti», perché la banca aveva «raccolto dal mutuatario informazioni in ordine alla sua capacità reddituale, ricevendo copia delle dichiarazioni dei redditi (per gli anni d’imposta 2010 e 2011) e una perizia di parte»; inoltre, la Corte ha tenuto conto che il medesimo mutuatario aveva provveduto al «compiuto puntuale rimborso di altro mutuo chirografario». Con questo primo motivo la ricorrentecontesta alla Corte d’Appello di avere espresso il suo giudizioutilizzando documenti che la banca aveva prodotto in giudizio tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice ai creditori per formulare osservazioni alla proposta e al piano (art. 70, comma 3, c.c.i.i.). Termine che la ricorrente considera perentorio enon surrogabile con un’attività istruttoria ufficiosa del giudice volta a sanare la decadenza in cui sarebbeincorsa la parte. 1.1. Il motivo è inammissibile, perché pone una questione (tardività delle produzioni documentali) di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata e per la quale la ricorrente non indica se, come e dove fosse stata sollevata nel giudizio di merito e se ne fosse eventualmente discusso . La questione non può pertanto essere proposta in questa sede, senza «la specifica indicazione … degli atti processuali, dei documenti … sui quali il motivo si fonda e l ’ illustrazione del contenuto rilevante degli stessi» (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). È poi appena il caso di osservare che nessuna pertinenza rispetto al la prospettazione ha il ri ferimento all’art. 345 c.p.c. Non solo perchéanaloga disposizione non è contenuta ne ll’art. 51, comma 10, c.c.i.i. (richiamato dall’art. 65, comma 2), che anzi attribuisce al giudice del reclamo un ampio potere di disporre ed assumere mezzi di prova «anche d’ufficio» (il che darebbe corpo a una profilo di infondatezza del motivo); ma, prima ancora,perché la ricorrente non prospetta l’introduzione di nuove prove in sede di reclamo, bensìuna tardiva produzione davanti al Tribunale. 2. Con il secondo motivo,la ricorrent e censura « violazione e falsa applicazione degli artt.[sic]2697 in relazione all ’ art. 360, comma 1, n.3, art. 115 c.p.c.». La ricorrent e attribuisce alla Corte d’Appello l’errore di avere fondato « l’accoglimento del primo motivo di reclamo, relativo al merito creditizio, su due ordini di ragioni il cui unico supporto probatorio è costituito da documenti falsi o non riferibili al debitore oltre che inutilizzabili perchétardivamente allegati». 2.1. Anche questo motivo è evidentemente inammissibile, perché, sotto la dichiarata intenzione di censurare un errore di diritto nell’applicazione della norma generale sulla ripartizione degli oneri probatori, propone in realtà una critica all’uso del materiale istruttorio e, in definitiva, all’accertamento del fatto, che compete al giudice del merito e che non è, di per sé, sindacabile in sede di legittimità. Basterà quindi osservare che il giudicedel reclamo non ha deciso la controversia fa cendo applicazione delle norme sulla ripartizione degli oneri probatori (ovverosia applicando una regola di diritto voltaa risolvere il caso quando l a situazione di fatto rimane incerta) , bensì applicando le pertinenti norme di diritto ai fatti così come positivamente accertati. 3. Il terzo motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 69 c.c.i.i. e 124 - bis del T.U.B., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, art. 115 c.p.c.». Con questo motivo si censura il giudizio espresso dalla Corte di Leccesulla diligenza della banca nell’erogare il credito al soggetto garantito dalla ricorrente sotto il particolare profilo dell’essersi la banca fidata delle ingannevoli dichiarazioni del mutuatario, nonostante avesse la possibilità di effettuare controlli per riscontrarnela non corrispondenza alla realtà. 3.1. Il motivo – nel suo nucleo essenziale, ovve ro sia depurato dalprofilo di inammissibilità – è infondato . È inammissibile, come già osservato sopra, il sindacato sull’accertamento e sull’apprezzamento del fatto sottoposto all’attenzione del giudice del merito. La ricorrente pro pone , tuttavia, un a particolare interpretazione dell’art. 124-bis T.U.B. ( Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: d.lgs. n. 385 del 1993),secondo cui la banca non potrebbe mai essere considerata diligente nell’erogare il credito qualora si affid i alle dichiarazioni del cliente consumatore, pur potendo svolgere agevoli indagini per verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato. In questi termini, il motivo è infondato, perché il citato art. 124-bis è chiaro , tanto nel prevedere la possibilità che le «informazioniadeguate» per valutare il merito creditizio siano «fornite dal consumatore stesso», quanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano «ottenute consultando una banca dati pertinente»(non sempre, ma) solo « ove necessario » . Il che è del resto coerente con l’obiettivo di valorizza re anche l’autoresponsabilità del cliente,a l fin e di agevolare l’erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta. Rimane, pertanto, nel perimetrodelineato dalla corretta interpretazione della legge l’accertamento della Corte salentina secondo cui, in quelle particolari circostanze di fatto , non era «necessario»per la banca, al fine di assolvere al proprio dovere di diligenzanell’erogazione del credito al consumatore, svolgere ulteriori indagini consultando fonti esterne, potendosi considerare «adeguate» le informazioni attinte dal clientee non potendosi conseguentemente addebitare a negligenza della banca il fatto che le informazionifornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà. 4. Il quarto motivo è volto a censurare «violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d .lgs. 12.1. 2019, n. 14 in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, art. 115 c.p.c.». Con questo motivo la ricorrente critica nel merito il giudizio di non convenienzaespresso dalla Corte d’Appello con riferimento al trattamento riservato al credito ipotecario di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A.Secondo la ricorrente, l’offerta del pagamento forfettario di € 86.000,00 in 91 rate me n si li avrebbe dovuto essere considerata comunque di maggior favore rispetto alla liquidazione in sede giudiziale, non potendosi tenere conto solo del valore di stima del bene ipotecato (€ 207.000), ma dovendosi considerare anche i due esperimenti di vendita già andati desertie i «fattori socio territoriali capaci di influenzare al ribasso lavalutazione». 4.1.Il motivo è inammissibile, perché la critica non attiene all’interpretazione e all’applicazione di norme di diritto, bensì alla schietta valutazione del fatto, riservata al giudice del merito. Il che rende superfluo osservare che si tratta anche di una critica, se non altro , incompleta, perché ignora del tutto il fattore tempo, non procedendo a un confronto tra i tempi prevedibili di soddisfazione del credito nella liquidazione in sede giudiziale (individuale o controllata) , rispetto a i sette anni e mezzo di pagamento rateizzato proposto dalla ricorrente. 5. Rigettato, nel suo complesso, il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r icorrent e