CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25104/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Non coglie nel segno la censura di cui all'unico motivo di ricorso presentato, perché il delitto contestato, di cui all'art. 624 bis, 625 n. 4 codice penale, risulta aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata e ritenuta in sentenza, sicchè non risulta maturato né il termine ordinario di prescrizione (dieci anni) né quello massimo di cui agli artt. 157 e 161 codice penale (anni sedici e mesi otto), risalendo la consumazione del delitto al 6.6.2006 (e la sentenza di primo grado è intervenuta il 24.1.2008 e quella di appello il 12.10.2017). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1