CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 9/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di ricettazione in quanto estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena e il rigetto del ricorso nel resto; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] fu condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 23, legge n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen., per avere detenuto, occultata all'interno del cassetto del comodino della camera da letto della propria abitazione, un'arma comune da sparo, clandestina in quanto sprovvista di matricola, nonché per avere acquistato o, comunque, ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, l'arma sopra indicata, di illecita provenienza in quanto sprovvista di matricola e, infine, per avere abusivamente detenuto all'interno della propria abitazione alcuni coltelli a serramanico e altri a scatto e una cartuccia riportante sul fondello la scritta 7,62 x 39; fatti accertati in Casandrino in data 16/06/2021. 2. Con sentenza in data 9/05/2022, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe a beneficio dell'imputato la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 5, legge n. 895 del 1967, rideterminando la pena finale in 2 anni e 4 mesi di reclusione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Alterio per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla condotta prevista dall'art. 648 cod. pen. contestata al capo 2) della rubrica, essendo ormai maturato il tempo necessario a prescrivere, nonché la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la difesa verrebbe onerata di indicare un qualche «elemento probatorio dal quale desumere il possesso dell'arma» da parte dell'imputato «nel decennio antecedente all'arresto». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 453, commi 1 e 2, 550 e 183 cod. proc. pen. per omesso espletamento dell'interrogatorio relativamente alla ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen. contestata al capo 3) della rubrica, nonché la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato la Corte territoriale ha preso atto che la difesa - già dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e prima della richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato - aveva sollevato la predetta questione di nullità, e, dall'altro, ha sostenuto che «la richiesta di giudizio abbreviato sottintenda, da un lato, l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, dall'altro, la rinuncia a proporre eccezioni sulla ritualità degli atti stessi, con tacita acquiescenza alle difformità che si fossero verificate nell'ambito del procedimento probatorio» (cfr. folio 4 sent.). 3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, per un verso viene riconosciuta, relativamente al delitto di cui all'art. 23, legge n. 110 del 1975, l'attenuante di cui all'art. 5, legge n. 895 del 1967, e, per altro verso, viene individuata come ipotesi più grave quella contemplata dal capo 1) e come pena base quella di 3 anni di reclusione, discostandosi, senza motivazione, dal minimo edittale previsto dal comma 2 dell'art. 5. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché l'apparenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato con la circostanza che l'imputato, pur ammettendo gli addebiti, avrebbe sempre presentato una versione dei fatti in contrasto con l'evidenza dei fatti e tesa a ridimensionare la propria posizione. In questo modo, le sentenze di merito avrebbero di fatto sanzionato condotte rientranti nel legittimo esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Giova prendere in esame, secondo l'ordine logico, il secondo motivo di impugnazione, con il quale la difesa lamenta l'errato rigetto della questione di nullità connessa all'omesso espletamento dell'interrogatorio in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., contestata al capo 3) della rubrica. Nel dettaglio, la difesa deduce di avere formalizzato la relativa eccezione dapprima davanti al Giudice per le indagini preliminari e, quindi, in sede di giudizio abbreviato, ove il Giudice procedente l'avrebbe respinta affermando che «(...) il decreto di giudizio immediato veniva emesso sulla scorta di rituale interrogatorio espletato all'esito dell'unica vicenda processuale che portava all'arresto dell'imputato e che i tre reati risultano inequivocabilmente connessi tra loro» (cfr. foglio 3 sent.). La Corte territoriale, investita con l'atto di appello della relativa questione, avrebbe, invece, seguito un differente percorso motivazionale rispetto a quello del primo Giudice, respingendo l'eccezione sul presupposto «che la richiesta di giudizio abbreviato sottintenda, da un lato, l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, dall'altro, la rinuncia a proporre eccezioni sulla ritualità degli atti stessi, con tacita acquiescenza alle difformità che si fossero verificate nell'ambito del procedimento probatorio». Un principio che, opina la difesa, troverebbe applicazione solo quando l'eccezione sia stata sollevata, per la prima volta, successivamente alla richiesta di giudizio abbreviato, sicché non potrebbe ritenersi verificata la sanatoria ex art. 183 cod. proc. pen., atteso che mai vi sarebbe stata acquiescenza da parte della difesa o intempestività nella proposizione della questione.2.1. In argomento, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio immediato, l'omesso espletamento del preventivo interrogatorio dell'imputato in ordine ad un reato connesso, dà luogo ad una nullità a regime intermedio del relativo decreto (Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010, Fibbi, Rv. 247817 - 01). Tuttavia, è stato anche affermato, con orientamento ormai consolidato, qui condiviso e riaffermato, che l'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40002 del 24/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277525 - 01; Sez. 2, n. 25938 del 17/05/2018, G., Rv. 272938 - 01; Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256040 - 01; Sez. 2, n. 39474 del 3/07/2014, Acquavite, Rv. 260786 - 01; Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813 - 01; Sez. 1, n. 19948 del 5/05/2010, Merafina, Rv. 247566 - 01; Sez. 6, n. 44844 dei 1/10/2007, Arosio, Rv. 238030 - 01). Ne consegue, dunque, l'infondatezza della censura in parola, considerata l'avvenuta celebrazione del giudizio con rito abbreviato a seguito di richiesta dell'imputato. 3. Fondato è, invece, il primo motivo di impugnazione. La difesa, sin dal giudizio dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari, aveva chiesto il riconoscimento della maturata prescrizione, avuto riguardo alla formulazione della contestazione del delitto di ricettazione, commesso «in luogo ed in epoca sconosciuti» e dovendo, pertanto, ritenersi, in applicazione del principio in dubio pro reo, che il relativo termine prescrizionale fosse decorso. Sul punto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'Accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535 - 01). Inoltre, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; Sez. 2, n. 31946 del 9/06/2016, Minutella, Rv. 267480 - 01; Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gigliora, Rv. 246287 - 01). 3.2. Orbene, la risposta offerta da entrambi i Giudici di merito appare distonica rispetto al menzionato principio di diritto. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, invero, ha illogicamente sostenuto che la data di commissione del reato presupposto sarebbe «irrilevante», dal momento che non si potrebbe far discendere dall'accertamento di un reato presupposto la prova della consumazione del reato successivo che lo presuppone. Mentre la Corte territoriale ha affermato, in chiara contraddizione con i menzionati principi di diritto, che in assenza di elementi probatori certi il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data dell'arresto, coincidente con quella di accertamento del possesso dell'arma, non avendo la difesa fornito alcun elemento dal quale desumere che il lo stesso fosse iniziato nel decennio antecedente all'arresto; con ciò realizzando una non consentita inversione dell'onere della prova. Pertanto, sul punto la sentenza deve essere annullata senza rinvio, emergendo nitidamente da entrambe le sentenze di merito e, come detto, dalla stessa imputazione, l'impossibilità di risalire alla data di acquisizione della disponibilità dell'illecito compendio da parte dell'imputato. 4. Infondata è, invece, la questione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sia pure facendo ricorso a espressioni sintetiche, infatti, i Giudici di merito hanno esplicitato le ragioni del negativo apprezzamento della relativa richiesta, evidenziando come la statuizione sfavorevole all'imputato si sia fondata sull'atteggiamento scarsamente collaborativo dallo stesso mostrato, essendosi Alterio limitato ad ammettere ciò che risultava evidente a partire dagli accertamenti investigativi svolti (ovvero la disponibilità dell'arma, non revocabile in dubbio), continuando a proporre la versione, all'evidenza ritenuta inverosimile da parte delle due sentenze di merito, di un rinvenimento della pistola in un cassonetto dei rifiuti. Vanno, pertanto, esclusi la prospettata violazione di legge e il lamentato vizio motivazionale. 5. La sentenza deve essere annullata anche in relazione al trattamento sanzionatorio. Fondato avrebbe dovuto ritenersi anche il terzo motivo di censura, atteso che la Corte di appello aveva modificato le statuizioni del primo Giudice in ordine alla individuazione del reato più grave e della relativa pena base, senza spiegare per quale motivo fosse partito, quanto a quest'ultima, da 3 anni di reclusione in luogo dei due anni che costituiscono il minimo edittale del delitto di ricettazione, né per quale ragione la riduzione per l'attenuante dell'art. 5 fosse stata contenuta entro il limite dei sei mesi. E', però, evidente che, in ogni caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al reato ritenuto come più grave e in relazione al quale era stata determinata la pena base, impone un annullamento con rinvio della stessa anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere integralmente rideterminato alla luce di tale, essenziale, novità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente alla intervenuta prescrizione del delitto di ricettazione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli relativamente alla determinazione della pena. Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di ricettazione, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad al