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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2025 haapplicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsionecommessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri.

Reatorimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva algeom.

Folino, sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’omonima cosca operante aLocri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace.A [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dandoil numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio,come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dallaD.D.A. e dalla Guardia di Finanza.La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenzadegli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non avevaconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in seconda battuta, prospettandol’insussistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e,ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, haritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione.3.

Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza deldelitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale delricorrente.

Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delleconversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel sensoche il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevolesarebbe errata.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.3.3.

Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.4.

In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e allaconfigurabilità della condotta concorsuale del ricorrente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1.

In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esamedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente iprocedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez.

U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n.22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non giàil rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).2.2.

Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «varicordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimitàse tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,Gionta, Rv. 239724).Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltantoin presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).2.3.

Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto alprimo di “andare con i piedi di piombo”, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “la DDA di sopra” e distare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore deisuccessivi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto degli elementiposti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti diColosimo.Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianzegià sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili daltesto dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamenteinfondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed èsollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabilequale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv.241023).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento dellacondotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente elogica.Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impeditadall’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale dellapropria cosca a gestire le estorsioni a Gerace.4.

Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari.La doglianza è infondata.Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specificiriferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, allapersonalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata.La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche inordine all’attualità.Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezzadel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità direalizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, nonessendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioniprossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio,Rv. 288476 - 01).D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza chevalorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazionead una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitareautomatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione dellamisura custodiale come extrema ratio.

Nel caso concreto, secondo il razionaleapprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio ildimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualitàche si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale.

E ciò senza dire delconcreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessaIn realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che illegislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sullabase di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto,declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margineineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza ilpresupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui laprognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vitaantecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire.Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua naturacorrelata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale,che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare«occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condottatemuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto nonespressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibilie dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori diproduzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)»(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01).In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogoalla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv.286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hannosottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sedecautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto allariproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep.2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 –01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 -01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01).5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11594/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3813/2025GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30434/2025ANTONINO FRANCESCOGENOVESETERESA GRIECOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2025 haapplicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsionecommessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri.

Reatorimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva algeom.

Folino, sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’omonima cosca operante aLocri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace.A [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dandoil numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio,come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dallaD.D.A. e dalla Guardia di Finanza.La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenzadegli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non avevaconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in seconda battuta, prospettandol’insussistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e,ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, haritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione.3.

Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza deldelitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale delricorrente.

Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delleconversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel sensoche il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevolesarebbe errata.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.3.3.

Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.4.

In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e allaconfigurabilità della condotta concorsuale del ricorrente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1.

In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esamedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente iprocedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez.

U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n.22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non giàil rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).2.2.

Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «varicordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimitàse tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,Gionta, Rv. 239724).Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltantoin presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).2.3.

Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto alprimo di “andare con i piedi di piombo”, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “la DDA di sopra” e distare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore deisuccessivi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto degli elementiposti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti diColosimo.Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianzegià sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili daltesto dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamenteinfondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed èsollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabilequale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv.241023).3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento dellacondotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente elogica.Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impeditadall’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale dellapropria cosca a gestire le estorsioni a Gerace.4.

Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari.La doglianza è infondata.Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specificiriferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, allapersonalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata.La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche inordine all’attualità.Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezzadel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità direalizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, nonessendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioniprossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio,Rv. 288476 - 01).D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza chevalorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazionead una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitareautomatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione dellamisura custodiale come extrema ratio.

Nel caso concreto, secondo il razionaleapprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio ildimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualitàche si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale.

E ciò senza dire delconcreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessaIn realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che illegislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sullabase di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto,declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margineineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza ilpresupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui laprognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vitaantecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire.Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua naturacorrelata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale,che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare«occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condottatemuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto nonespressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibilie dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori diproduzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)»(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01).In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogoalla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv.286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hannosottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sedecautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto allariproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep.2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 –01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 -01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01).5.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]      1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2025 haapplicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.    2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsionecommessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri. Reatorimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva algeom. Folino, sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’omonima cosca operante aLocri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace.A [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dandoil numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio,come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dallaD.D.A. e dalla Guardia di Finanza.La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenzadegli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non avevaconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in seconda battuta, prospettandol’insussistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e,ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, haritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione.3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza deldelitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale delricorrente. Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delleconversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel sensoche il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevolesarebbe errata.  3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.3.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.4. In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.         [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e allaconfigurabilità della condotta concorsuale del ricorrente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esamedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente iprocedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n.22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non giàil rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).2.2. Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «varicordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimitàse tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,Gionta, Rv. 239724).Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltantoin presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).2.3. Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto alprimo di “andare con i piedi di piombo”, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “la DDA di sopra” e distare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore deisuccessivi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto degli elementiposti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti diColosimo.Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianzegià sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili daltesto dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamenteinfondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed èsollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabilequale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv.241023).3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento dellacondotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente elogica.Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impeditadall’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale dellapropria cosca a gestire le estorsioni a Gerace.4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari.La doglianza è infondata.Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specificiriferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, allapersonalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata.La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche inordine all’attualità.Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezzadel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità direalizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, nonessendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioniprossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio,Rv. 288476 - 01).D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza chevalorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazionead una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitareautomatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione dellamisura custodiale come extrema ratio. Nel caso concreto, secondo il razionaleapprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio ildimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualitàche si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale. E ciò senza dire delconcreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessaIn realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che illegislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sullabase di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto,declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margineineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza ilpresupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui laprognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vitaantecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire.Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua naturacorrelata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale,che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare«occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condottatemuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto nonespressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibilie dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori diproduzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)»(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01).In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogoalla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv.286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hannosottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sedecautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto allariproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep.2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 –01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 -01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01).5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11594/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3813/2025GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30434/2025ANTONINO FRANCESCOGENOVESETERESA GRIECOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]      1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 5giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza con la quale ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 marzo 2025 haapplicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.    2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per avere concorso nella tentata estorsionecommessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,impegnata nei lavori urgenti per il ripristino della viabilità nei territori di Gerace e Locri. Reatorimasto allo stadio del tentativo in quanto, dopo che è stata effettuata la richiesta estorsiva algeom. Folino, sarebbe intervenuto [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’omonima cosca operante aLocri, rivendicando la propria competenza sulle estorsioni nel territorio di Gerace.A [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, viene contestato di avere fornito il proprio contributo dandoil numero di telefono della società e dei consigli sulle modalità con le quali fare l’approccio,come di non parlare apertamente per telefono in quanto la società era “controllata” dallaD.D.A. e dalla Guardia di Finanza.La difesa ha proposto riesame avverso l’ordinanza censurando la ritenuta sussistenzadegli elementi a carico dell’indagato evidenziando, in prima battuta, che l’indagato non avevaconsapevolezza delle intenzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in seconda battuta, prospettandol’insussistenza delle esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata dal primo giudice e,ribadita la lettura da questo esposta circa il contenuto delle conversazioni intercettate, haritenuto infondate le critiche e ha respinto l’impugnazione.3. Avverso il provvedimento impugnato ha proposto ricorso per cassazione l’indagatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza deldelitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e alla configurabilità della condotta concorsuale delricorrente. Nel primo motivo la difesa rileva che la lettura operata dal Tribunale delleconversazioni intercettate non sarebbe corretta e coerente per cui la conclusione nel sensoche il ricorrente ha contribuito alla condotta estorsiva e che comunque ne fosse consapevolesarebbe errata.  3.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.3.3. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.4. In data 23 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.         [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento altravisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza quanto alla sussistenza del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. e allaconfigurabilità della condotta concorsuale del ricorrente.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Nel giudizio di legittimità, d’altro canto, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto ilcontrollo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esamedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente iprocedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi edelle esigenze cautelari (cfr. Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n.22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 – 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non giàil rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti dellamotivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazionesottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo evalutativo della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.279495 – 02).2.2. Nel caso in cui i gravi indizi siano costituiti da intercettazioni, d’altro canto, «varicordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questionedi fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimitàse tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime diesperienza» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,Gionta, Rv. 239724).Ragione questa per cui in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazionedel significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltantoin presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).2.3. Nel caso di specie il Tribunale, con il riferimento al contenuto delle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, nello specifico a quelle in cui il secondo ha detto alprimo di “andare con i piedi di piombo”, che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva “la DDA di sopra” e distare tranquilli perché "questa è gente che paga", nonché evidenziando il tenore deisuccessivi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dato adeguato e coerente conto degli elementiposti a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti diColosimo.Sotto tale profilo, pertanto, la censura della difesa, reiterativa delle medesime doglianzegià sollevate nel corso del riesame e che non ha dedotto illogicità evidenti desumibili daltesto dell’ordinanza impugnata è non è consentita e risulta comunque manifestamenteinfondata, né la stessa, che sollecita una diversa lettura del compendio indiziario ed èsollevata nei termini di una erronea valutazione del tenore dei dialoghi, appare qualificabilequale travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv.241023).3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.La doglianza è infondata.Anche in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante, infatti, la motivazione delprovvedimento impugnato, con il riferimento contenuto a pagina 23 all’inserimento dellacondotta all’interno di una dinamica “permeata” dal carattere mafioso, appare coerente elogica.Ciò anche e soprattutto considerato che la consumazione del reato è stata impeditadall’intervento di [OSCURATO:PERSONA] che ha vantato e rivendicato la competenza territoriale dellapropria cosca a gestire le estorsioni a Gerace.4. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenutasussistenza delle esigenze cautelari.La doglianza è infondata.Anche in ordine a tale aspetto, pure considerata la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento impugnato, con gli specificiriferimenti alle modalità e circostanze del fatto, alla condotta tenuta dall’indagato, allapersonalità dello stesso e al contesto in cui è stato commesso il reato, è adeguata.La motivazione così resa è conforme alla giurisprudenza di questa Corte anche inordine all’attualità.Come da ultimo specificato, infatti, l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezzadel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una prognosiincentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità direalizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, nonessendo, invece, richiesta, come sostenuto nel ricorso, l'individuazione di occasioniprossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio,Rv. 288476 - 01).D'altra parte, il significato della - come si dirà infra - ormai isolata giurisprudenza chevalorizza la necessità di una occasione prossima per il compimento di altri delitti (Sez. 6, n.11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 - 01), va colto nella sollecitazionead una rigorosa valutazione della condotta e del contesto operativo, al fine di evitareautomatismi inaccettabili e di ricostruire un solido quadro che giustifichi l'adozione dellamisura custodiale come extrema ratio. Nel caso concreto, secondo il razionaleapprezzamento che si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, è proprio ildimostrato inserimento del ricorrente in dinamiche criminali a fondare un giudizio di attualitàche si alimenta della permanente esistenza di quel contesto relazionale. E ciò senza dire delconcreto pericolo di inquinamento probatorio indicato nell'ordinanza stessaIn realtà, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di reiterazione – che illegislatore descrive come necessariamente concreto e attuale - deve essere effettuata sullabase di un giudizio prognostico che per sua natura è rivolto al futuro e non è, pertanto,declinabile in termini di certezza in quanto in ogni giudizio di questo tipo vi è un margineineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza ilpresupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che è emerso sino al momento in cui laprognosi è richiesta: modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vitaantecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire.Sotto tali profili, quindi, considerato che la limitazione della libertà è per sua naturacorrelata ad un esame complessivo di tali indicatori, si deve ribadire, su un piano generale,che non vi è, tranne casi peculiari, non ricorrenti nella specie, alcuna necessità di identificare«occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condottatemuta, poiché tale opzione interpretativa finisce con «l'introdurre un presupposto nonespressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibilie dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori diproduzione di quanto è già avvenuto (unico reale ancoraggio della prognosi oggettiva)»(Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'Eugenio, Rv. 288476 - 01).In conclusione, pertanto, e pure considerata la peculiarità del caso che ha dato luogoalla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv.286182 - 01), il Collegio intende dare continuità alle opzioni interpretative che hannosottolineato come i caratteri del giudizio prognostico che deve essere effettuato in sedecautelare personale siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto, in rapporto allariproduzione del reato (in questo senso, da ultimo, Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep.2026, Hager, Rv. 289262 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D'eugenio, Rv. 288476 –01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 4, n. 27420 del03/05/2018, M., Rv. 273084 - 01; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 -01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01).5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11594/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris