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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1981

Cassazione n. 10372/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1981 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 47104/2023 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando viola- zione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non avrebbe ri- sposto congruamente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolimetrico con specifico riferimento al punto dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato e della sottoposizione a revisioni e tarature periodiche, la cui prova incombeva sulla pubblica accusa.

Lamenta anche che la Corte territoriale non ha operato alcun riferimento all'accreditamento del sistema di taratura dell'etilometro utilizzato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Con memoria depositata in data 4/2/2024 il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vatore Baiamonte ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili.

Il ricorso, del tutto generico, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di inco- stituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.

Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allega- zione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla N. 47104/2023 RG. richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.

La sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di legittimità ricordata, adempie all'onere motivazionale richiestogli, ricordando come l'operante di P.G. abbia chiarito che lo strumento in dotazione era stato sottoposto a manutenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20/9/2021 nel rispetto, quindi, della normativa che prevede che la revisione vada fatta annual- mente.

In secondo luogo, in assenza di alcuna allegazione sul punto da parte della difesa, non vi è prova che lo strumento non fosse stato effettivamente tarato da una struttura accreditata e dunque che il valore misurato dell'etilometro non rap- presentasse il reale valore misurato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1981 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 47104/2023 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe denunciando viola- zione di legge e vizio motivazionale laddove la Corte territoriale non avrebbe ri- sposto congruamente al motivo di appello riguardante la regolare effettuazione del test alcolimetrico con specifico riferimento al punto dell'avvenuta omologazione dello strumento utilizzato e della sottoposizione a revisioni e tarature periodiche, la cui prova incombeva sulla pubblica accusa. Lamenta anche che la Corte territoriale non ha operato alcun riferimento all'accreditamento del sistema di taratura dell'etilometro utilizzato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Con memoria depositata in data 4/2/2024 il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vatore Baiamonte ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili. Il ricorso, del tutto generico, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, Zannoni, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell'11/2/2021, Guiducci, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, Kanaychev non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, Skrzyszewski, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l'autovelox, colpita dalla declaratoria di inco- stituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attri- buzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecu- zione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest (così Sez. 4, n. 38618 del 6/6/2019, Bertossi, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allega- zione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla N. 47104/2023 RG. richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, Santini, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto. La sentenza impugnata, nel solco della giurisprudenza di legittimità ricordata, adempie all'onere motivazionale richiestogli, ricordando come l'operante di P.G. abbia chiarito che lo strumento in dotazione era stato sottoposto a manutenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20/9/2021 nel rispetto, quindi, della normativa che prevede che la revisione vada fatta annual- mente. In secondo luogo, in assenza di alcuna allegazione sul punto da parte della difesa, non vi è prova che lo strumento non fosse stato effettivamente tarato da una struttura accreditata e dunque che il valore misurato dell'etilometro non rap- presentasse il reale valore misurato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 20
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