CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato-avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, essendo stato presentato per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. (avendo lamentato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla congruità della pena); ritenuto che l'inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e a essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec