CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che con l'unico motivo il ricorso denuncia violazione di legge per non essere stato dichiarato non doversi procedere per difetto di querela; ritenuto che in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01); rilevato che, nel caso di specie, la querela, dopo la modifica del regime di procedibilità ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, non risulta essere stata presentata; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 23 aprile