CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 35223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati di cui all'art. 217 legge fall., con eliminazione della relativa pena di mesi dieci di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 16 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che, previa riunione di cinque procedimenti celebrati dal Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma delle sentenze emesse all'esito di ciascuno, su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato a quella di nove anni e quattro mesi di reclusione, con pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. per la stessa durata ed interdizione dai PPUU per cinque anni, ferme le statuizioni civili nei confronti della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. c-)2 Butelli era stato condannato, anche agli effetti civili, dal Tribunale di Lucca per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi in relazione al fallimento di sei società: la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 12 dicembre 2013, la Galsessa s.r.I., dichiarata fallita il 7 giugno 2014, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 5 febbraio 2015, la Finanza & progetto s.r.I., dichiarata fallita il 2 marzo 2015, la Arpo s.r.I., dichiarata fallita il 22 maggio 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 14 aprile 2017, 2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione dei reati di bancarotta semplice addebitati all'imputato, rispettivamente, al capo C) del procedimento relativo al fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e ai capi B) e C) del procedimento concernente il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno della censura, la parte ricorda il dictum della Sezioni Unite che, con la sentenza n. 19415 del 27 ottobre 2022, hanno sancito il principio per cui, pur in presenza di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'imputato può ricorrere comunque per cassazione per denunziare l'omessa constatazione, da parte del Giudice di appello, della maturazione del termine prescrizionale. Il ricorrente passa, poi, al dettaglio della censura, rappresentando, quanto alla bancarotta semplice del fallimento Entrepiris s.r.I., che la prescrizione sarebbe maturata il 12 giugno 2021, prima della prima udienza di appello e che, per tale reato, era stata concordata l'applicazione di una pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., di quattro mesi di reclusione. Riguardo ai reati di cui ai capi B) e C) del procedimento relativo al fallimento [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., il termine prescrizionale massimo sarebbe decorso il 5 agosto 2022 (tenuto conto che il Tribunale aveva escluso la recidiva contestata), prima della prima udienza di appello del 16 novembre 2023. Per tali reati, in sede di concordato, era stata irrogata una pena in aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., di sei mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte ha ad oggetto reati giudicati in cinque diversi procedimenti di primo grado, riuniti in appello, concernenti le bancarotte fraudolente e semplici commesse dal prevenuto in relazione a sei società dichiarate fallite. Il ricorrente eccepisce che, prima della sentenza di appello, i reati di bancarotta semplice, a lui ascritti in due dei procedimenti a suo carico riuniti in appello, fossero prescritti. In primo luogo va rilevata l'ammissibilità del ricorso. A questo riguardo, va infatti ricordato che, come correttamene evidenziato dal ricorrente, con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19415 del 27/10/2022 (dep. 08/05/2023), Fazio, Rv. 284481 - 01, è stato sancito il principio secondo cui «Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza». In secondo luogo, il Collegio deve rilevare che, effettivamente, nei procedimenti contrassegnati dai nn. 3185/14 RGNR e 698/21 [OSCURATO:PERSONA]. e n. 3855/15 RGNR e 2482/22 [OSCURATO:PERSONA], riguardanti, rispettivamente, le bancarotte commesse in relazione ai fallimenti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., erano contestati anche i reati di cui all'art. 217 legge fall. [(capo C) e capi B) e C)], reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado. Nella seconda delle due sentenze di prime cure, inoltre, la recidiva infraquinquennale contestata era stata esclusa. Ebbene, considerata la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di commissione del reato — pacificamente coincidente con quella della sentenza dichiarativa di fallimento — la prescrizione è maturata nelle date di seguito indicate. 1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; data commesso reato, 12 dicembre 2013; termine di prescrizione, anni sette e mesi sei, spirato il 12 giugno 2021, cui vanno aggiunti 316 giorni per le sospensioni legate ai rinvii dal 04/05/2023 al 28/09/2023 147 giorni, per richiesta rinvio difensore; dal 03/05/2018 al 10/05/2018 7 giorni, per astensione difensori; dal 25/05/2017 al 03/11/2017 162 giorni per astensione difensori, per giungere al 24 aprile 2022. 1) [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; data commesso reato, 5 febbraio 2015; termine di prescrizione, anni sette e mesi sei, spirato il 5 agosto 2022, cui vanno aggiunti 273 giorni per le sospensioni legate ai rinvii dal 22/09/2017 al 29/09/2017 (7 giorni) per rinvio su richiesta del difensore; dal 03/05/2018 al 10/05/2018 (7 giorni) per astensione del difensore; dal 23/10/2019 al 26/02/2020 (126 giorni) per astensione del difensore; dal 09/06/2021 al 20/10/2021 (133 giorni) per rinvio su richiesta rinvio del difensore, per giungere al 5 maggio 2023.L'annullamento può essere disposto senza rinvio, con eliminazione della pena di mesi dieci di reclusione concernente i reati prescritti, dal momento che, al di là dell'indicazione in sentenza dell'aumento complessivo per i reati di ciascun procedimento, dall'istanza di concordato in atti si evince che: - per il reato di cui al capo c) del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] è stata individuata la pena di quattro mesi di reclusione; per i reati di cui ai capi B) e C) del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] è stata individuata la pena di mesi sei di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 217 legge fall. contestati nei procedimenti nn. 3185/14 e 3855/15 perché gli stessi sono estinti per prescrizione e