CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta: contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati giudicati con sentenza definitiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Rilevato che la Corte di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha sottolineato la notevole distanza temporale tra gli episodi e l'assenza di qualsivoglia elemento che possa far ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]