CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Messina, che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, in data 21/7/2021, l'istanza di restituzione dei beni alla stessa sequestrati in adempimento del provvedimento dello stesso G.i.p. in data 25/05/2021 di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 fino alla concorrenza di euro 7.500.305,02, somma poi elevata ad euro 7.763.128,61 e, in subordine, per equivalente, delle « somme presenti nei conti correnti bancari e postali, sui libretti al portatore e nominativi e su provviste economiche di qualsiasi altro titolo riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle quote societarie e sui beni immobili o mobili registrati intestati agli stessi nonché sui beni, sul denaro e sulle quote societarie conferiti nel Trust indicato nella parte motiva del provvedimento». 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza ovvero l'apparenza della motivazione e l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.. Il testo stesso della motivazione, pur constando di 56 pagine, sarebbe una mera copia delle "parti più significative" del decreto di .sequestro. La motivazione, quindi, non sarebbe stata formulata semplicemente per relationem, bensì il G.i.p. avrebbe ecceduto rispetto alla lecita attività di rinvio sino al punto di riportare interamente i passaggi più rilevanti del decreto, omettendo la valutazione in merito alla correttezza delle modalità attuative del sequestro da parte della Guardia di Finanza, tanto più non versandosi in presenza di un atto reso all'esito di impugnazione cautelare bensì a conclusione di un incidente di esecuzione. Il G.i.p., così facendo, non avrebbe espresso alcun giudizio in merito alla questione effettivamente devoluta, ovvero sulla corretta attuazione del sequestro, autorizzato dal decreto, nei confronti di una società estranea all'indagine e non menzionata nel dispositivo del provvedimento. Né dalla mera ed integrale riproduzione del decreto si potrebbe evincere in alcun modo che il sequestro avrebbe dovuto essere eseguito anche nei confronti della Duomo s.r.I.; il G.i.p. avrebbe taciuto del tutto sul problema posto dalla richiesta di restituzione, ovvero se il provvedimento che sottopone a sequestro solamente «le somme presenti nei conti correnti bancari e postali, sui libretti al portatore e nominativi riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], nonché le quote societarie e i beni immobili o mobili registrati intestati agli stessi nonché i beni, il denaro e le quote societarie conferiti nel Trust», potesse trovare applicazione attraverso l'apposizione del vincolo sui beni immobili intestati ad un soggetto non menzionato nel dispositivo. 3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 42, comma 2, Cost., che garantisce che la limitazione del diritto di proprietà privata possa attuarsi solo mediante la legge. Sicché, anche per le misure cautelari reali, dovrebbe valere la medesima riserva di legge: l'attuazione del sequestro, pertanto, sarebbe dovuta avvenire nel rispetto di quanto la lettera del testo del provvedimento prevedeva. Al contrario, gli operanti avrebbero interpretato estensivamente il provvedimento cautelare sottoponendo a sequestro beni per nulla menzionati nel decreto né dal punto di vista soggettivo, né da quello oggettivo. Sotto il primo profilo si rileva infatti che il dispositivo del provvedimento si riferirebbe solo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a Giordano e Rodilosso in via diretta e al Trust, in via per equivalente; sotto quello oggettivo, che gli immobili sequestrati sarebbero intestati appunto alla Duomo s.r.I., e non al Giordano o al Rodilosso: mentre, infatti, il sequestro sulle somme di denaro è riferito a tutti i conti e i depositi "riferibili" ai suddetti indagati, quello immobiliare è espressamente circoscritto ai soli beni "intestati", ossia di proprietà del Giordano e del Rodi osso. Tali beni immobili, inoltre, non risultano neppure conferiti nel Trust, come dimostrerebbe l'assoluta mancanza di un atto- di conferimento trascritto nei registri immobiliari: gli immobili risultano tuttora intestati alla Duomo s.r.I., nei cui confronti è stato eseguito il sequestro. 4. Con il terzo motivo il ricorrente contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione ai principi processuali in tema di interpretazione dei provvedimenti giudiziari. La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che solo ove la formulazione del dispositivo sia lacunosa, questo può essere interpretato con l'ausilio della motivazione; ma, nel caso di specie, il dispositivo del decreto individuerebbe precipuamente i beni sottoposti a sequestro e non residuerebbe dunque la possibilità che anche gli immobili della [OSCURATO:SOCIETA]. dovessero essere sequestrati. Né potrebbe valorizzarsi il passaggio del provvedimento riguardante i beni della Duomo s.r.I., ove «si evidenzia che la [OSCURATO:SOCIETA]. è proprietaria di parte del patrimonio immobiliare personale di [OSCURATO:PERSONA]», che non trova alcun risconto nel dispositivo. 5. Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 1350, 2468, 2643, 2647 cod. civ.Il ricorrente asserisce che la argomentazione del G.i.p. secondo cui tutto quanto conferito nel Trust sarebbe riconducibile al gruppo Giordano, potendo dunque essere sequestrati anche i beni della società Duomo s.r.I., sarebbe errata in diritto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confuso la fattispecie di conferimento nel Trust delle quote di partecipazione di una società di capitali, quale la Duomo s.r.I., con quella di conferimento del patrimonio immobiliare. Il conferimento di beni immobili nel patrimonio di un ente giuridico, infatti, necessita di atto scritto ed è soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n.1 e 2647 cod. civ. Ne consegue che il sequestro sarebbe stato eseguito correttamente solo se fossero state acquisite le quote di partecipazione della Duomo s.r.I.; viceversa, l'attuazione della misura cautelare sui beni privati della Duomo s.r.I., il cui scopo è l'amministrazione e la gestione di immobili, paralizzerebbe solamente l'attività della società. 6. Con l'ultimo motivo, il ricorrente deduce infine l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 665 e ss. cod. proc.pen. Il G.i.p. avrebbe integralmente trascritto nel provvedimento impugnato le risultanze di una nota della Guardia di Finanza del 18/6/2021, in totale violazione delle norme sulla competenza del giudice dell'esecuzione, così interpretando le modalità di esecuzione del -sequestro sulla base di- un'informativa successiva di un mese rispetto alla data di emissione del provvedimento cautelare e valutando integralmente una seconda volta il provvedimento -originario, sostituendo-illegittimamente le ragioni poste a fondamento del decreto applicativo della misura cautelare reale con motivazioni nuove, e financo basate su atti di indagine sopravvenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, emesso, dal G.i.p. del Tribunale di Messina, il decreto di sequestro preventivo in data 25/5/2021, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha, in data 14/06/2021, formulato richiesta di restituzione dei beni che, qualificata come incidente di esecuzione, è stata rigettata dallo stesso G.i.p. con provvedimento depositato in data 21/07/2021 avverso il quale è stato infine presentato ricorso per cassazione. Va allora osservato che, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Corte, seppure in via ordinaria la individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (salvo il caso di sproporzione ictu ocu/i) non costituiscano requisito di legittimità del decreto stesso ma attengano alla fase esecutiva dello stesso demandata al Pubblico Ministero, tuttavia tale regola non vale laddove i beni oggetto del sequestro disposto per equivalente e ritenuti nella disponibilità effettiva dell'indagato, siano formalmente intestati a terzi ; in tal caso, infatti, il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, cosicché la disponibilità da parte dell'indagato del bene da confiscare "per equivalente" costituisce anch'essa condizione che legittima la sua immediata apprensione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., e art. 321, comma 2, cod. proc. pen., la cui sussistenza deve poter essere oggetto del controllo del Giudice; ne consegue che, seppure il Giudice non abbia l'onere di indicare i beni da sequestrare, il terzo interessato che ne rivendichi la titolarità o la disponibilità esclusiva pone comunque in discussione la legittimità stessa del sequestro in quanto, di fatto, operato nei suoi confronti (Sez. 3, n. 29685 del 2017 e n. 38512 del 2016). Ne consegue che, una volta necessariamente escluso, per quanto appena detto, che nella specie si versi in situazione processuale afferente la fase dell'esecuzione, il provvedimento di rigetto della richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., affermatasi come terza, non solo formale, proprietaFia di alcuni dei beni sequestrati per equivalente, di restituzione degli stessi ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere impugnato non, come nella specie avvenuto, con il ricorso per cessazione qui direttamente presentato, bensì mediante appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., solo successivamente potendo essere dunque effettuato ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 cod. proc. pen. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, non potendo, in particolare, procedersi alla conversione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., del presente ricorso nell' appello cautelare ex art. 322 bis cit. stante l'intervenuta presentazione del ricorso stesso oltre i dieci giorni prescritti dalla legge per la presentazione del rimedio cautelare: risulta infatti dagli atti che, a fronte di decorrenza del termine dal 21/7/2021 (data di notifica a mezzo pec all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale avvocato domiciliatario del legale rappresentante della Duomo S,r.I., [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione), il ricorso è stato proposto il 2/8/2021 e, dunque, oltre il termine previsto per l'appello cautelare di dieci giorni scaduto nella specie il 31/7/2021. Non osta peraltro a tale conclusione neppure il fatto che il G.i.p. abbia, erroneamente discostandosi dai principi sopra richiamati, qualificato la richiesta di restituzione come incidente di esecuzione posto che, anche in tal caso, e dunque anche a volere considerare l' "affidamento" riposto dall'interessato nell'operato processuale del giudice, il provvedimento negativo avrebbe dovuto essere impugnato con atto di opposizione ex art. 667, comma 4, 4 cod. proc. pen., come richiamato, per le ipotesi di restituzione delle cose sequestrate, dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in f