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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02385/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di due episodi di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, perché la Corte di merito ha fondato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla ritenuta recidiva, sulle ripetute condanne definitive riportate dal Mouhim dopo i fatti in imputazione, da ciò traendo in maniera congrua e logica (e perciò qui insindacabile) la sussistenza di una negativa condotta susseguente al reato e, dunque, indicando l'elemento decsivo posto a fondamento della statuizione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), con un iter che il ricorso censura in maniera del tutto generica (per il tramite del solo richiamo dell'avanzata richiesta di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di due episodi di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, perché la Corte di merito ha fondato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla ritenuta recidiva, sulle ripetute condanne definitive riportate dal Mouhim dopo i fatti in imputazione, da ciò traendo in maniera congrua e logica (e perciò qui insindacabile) la sussistenza di una negativa condotta susseguente al reato e, dunque, indicando l'elemento decsivo posto a fondamento della statuizione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01), con un iter che il ricorso censura in maniera del tutto generica (per il tramite del solo richiamo dell'avanzata richiesta di attribuire prevalenza alle attenuanti generiche); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 02385/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris