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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16993/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha richiesto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine previsto per entrambi i delitti in data 27 aprile 2021, e cioè ben prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (18 novembre 2021).

Con il secondo motivo è stata eccepita inosservanza della legge penale in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., deducendosi che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione del previsto termine a comparire per il giudizio di appello.

Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive proposte con i motivi di appello, la cui valutazione avrebbe comportato un'opposta pronuncia da parte dei giudici di merito.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre due censure.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come i delitti oggetto di imputazione siano stati perpetrati in data 12 luglio 2013, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuti i 42 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione si era già compiuta in data 8 giugno 2021, e cioè diversi mesi prima della pronuncia della sentenza di appello (18 novembre 2021).

3. Ne consegue, allora, l'accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito dal Fusco, atteso che il giudice di secondo grado - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare già in quella sede l'avvenuta estinzione dei reati per presc:rizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di appello.

Ciò fa ritenere ben radicato il grado dii giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275-01).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce.

Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

P. Q. livl.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma il 16 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e a mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha richiesto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine previsto per entrambi i delitti in data 27 aprile 2021, e cioè ben prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (18 novembre 2021). Con il secondo motivo è stata eccepita inosservanza della legge penale in relazione all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., deducendosi che la Corte territoriale sarebbe incorsa in violazione del previsto termine a comparire per il giudizio di appello. Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive proposte con i motivi di appello, la cui valutazione avrebbe comportato un'opposta pronuncia da parte dei giudici di merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo dedotto, di natura pregiudiziale e assorbente rispetto alle altre due censure.2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come i delitti oggetto di imputazione siano stati perpetrati in data 12 luglio 2013, per cui, considerato il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., e ritenuti i 42 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione si era già compiuta in data 8 giugno 2021, e cioè diversi mesi prima della pronuncia della sentenza di appello (18 novembre 2021). 3. Ne consegue, allora, l'accoglimento del motivo di ricorso introduttivo eccepito dal Fusco, atteso che il giudice di secondo grado - in assenza dei presupposti per una decisione assolutoria nel merito - avrebbe dovuto dichiarare già in quella sede l'avvenuta estinzione dei reati per presc:rizione, verificatasi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ciò fa ritenere ben radicato il grado dii giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla dichiarazione, in questa sede, dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. E', poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito, essendo ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244275-01). Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dai giudici di merito nelle loro pronunce. Non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" (cioè presa d'atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01), discende, di necessità, la pronunzia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. livl.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 16 marzo 202
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