Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32180/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare l'applicazione della recidiva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare precedenti penali ma ha non irragionevolmente osservato che gli stessi sono relativi a reati in materKdi stupefacenti e (due) per resistenza a pubblico ufficiale e che, in questo contesto, l'ulteriore condotta ex art. 337 cod. pen, posteriore a una condanna, per le sue modalità (ginocchiate, pugni e morsi ai pubblici ufficiali interverYti nell'ambito di attività di repressione del traffico di stupefacenti) costituisce un fatto non occasionale e indicativo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare l'applicazione della recidiva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata nell'applicare la recidiva non si è limitata a rilevare precedenti penali ma ha non irragionevolmente osservato che gli stessi sono relativi a reati in materKdi stupefacenti e (due) per resistenza a pubblico ufficiale e che, in questo contesto, l'ulteriore condotta ex art. 337 cod. pen, posteriore a una condanna, per le sue modalità (ginocchiate, pugni e morsi ai pubblici ufficiali interverYti nell'ambito di attività di repressione del traffico di stupefacenti) costituisce un fatto non occasionale e indicativo di accresciuta pericolosità sociale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris