CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, - per genericità dei motivi -, nel suo interesse presentato, avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Palermo per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (fatto accertato in Palermo il 5 novembre 2014); - che, con memoria in data 18 aprile 2023, il difensore della ricorrente ha concluso chiedendo, in accoglimento dei motivi, l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che eccepisce la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, le quali risultano prive di qualsivoglia confronto con il tenore della sentenza impugnata, che ha ben illustrato le ragioni di mancata, puntuale e critica, correlazione tra i motivi di appello e le rationes decidendi della sentenza di primo grado (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo ed il terzo motivo, che eccepiscono l'intervenuta prescrizione del reato, sono manifestamente infondati, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa per la prescrizione, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consiglier stensore Il