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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 30487/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 20497/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. Paulucci de' Calboli 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore e legale 2,21 rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la AA Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa 1,9 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/in qualità i primi due di componenti e la terza di Presidente del Collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Cda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1788/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Grenkeleasing AG, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertata la nullità del Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -2- contratto di locazione operativa di beni mobili datato 28.10.11/31.12.11 e sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e l'attore, perché contraffatto, relativamente alla mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c. e alla illiceità della causa, nonché che venisse dichiarata, per fatto ed esclusiva colpa della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la risoluzione del contratto di locazione e del relativo connesso contratto di assistenza e manutenzione macchine d'ufficio stipulato tra il conduttore e il venditore dei beni locati, nonché della vendita intervenuta tra la locatrice ed il fornitore/rivenditore degli stessi beni.

L'attore chiese, inoltre, la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito che ognuno di questi aveva tenuto nella vicenda dedotta.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] dedusse di essere stato oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata dal Kohler, quale presidente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per aver rifiutato la restituzione di strumenti elettronici che gli sarebbero stati concessi con la locazione finanziaria del 28.10.2011 e risolta per inadempimento al pagamento dei canoni.

Rappresentò che detta iniziativa giudiziaria gli aveva procurato danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali dovevano rispondere i querelanti, consapevoli della insussistenza di alcun contratto di leasing fra le parti.

L'attore negò infatti di avere sottoscritto il suddetto contratto di locazione finanziaria del 28.10.2011, che, comunque, doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ed illecito.

Tutti i convenuti, ad eccezione della Grenkeleasing AG, si costituirono in giudizio, contestando il fondamento delle domande attoree, delle quali chiesero il rigetto; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]./ che si costituì in giudizio.

Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -3- La causa nei confronti della Grenkeleasing AG venne separata.

All'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore chiese di essere autorizzato a presentare querela di falso avverso il contratto di leasing 28.10.11, i relativi documenti di trasporto e le relative fatture.

Con sentenza n. 8328/2017, pubblicata il 26 luglio 2017, il Tribunale adito non autorizzò l'attore alla presentazione della querela di falso, dichiarò estinto il giudizio tra l'attore e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di rinuncia reciproca, accertò l'insussistenza di un contratto di locazione finanziaria in data 28.10.2011 tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rigettò tutte le altre domande proposte da quest'ultimo, in quanto infondate, escludendo la commissione, da parte dei convenuti, di qualsiasi illecito nei confronti dell'attore, compensò le spese processuali tra l'attore e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e condannò l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di ognuno degli altri convenuti e della terza chiamata, delle spese di lite e di una somma di euro 1.000,00 per ciascuna di dette parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Avverso tale decisione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propose appello.

Si costituirono in secondo grado tutte le parti appellate, eccependo l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto.

La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1788/2019, pubblicata il 23 aprile 2019, rigettò il gravame proposto dal Murdaca e confermò l'impugnata sentenza; condannò l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di tutti gli appellati nonché, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore di ognuna delle parti appellate.

Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -4- Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, congiuntamente tra loro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del Collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente del detto Collegio sindacale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Hanno depositato memorie anche [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 221 c.p.c., lamentando la mancata ammissione della querela di falso.

1.1. Le doglianze circa l'ammissibilità della querela con riferimento alla violazione del diritto di difesa sono inconferenti e non si confrontano con il dictum della Corte di merito, avendo questa posto in evidenza che il Tribunale «ha preso in esame la richiesta di presentazione della querela di falso e l'ha esaminata».

1.2. Non colgono nel segno anche le contestazioni mosse alla decisione della Corte di merito nella parte in cui detta Corte ha ritenuto che le doglianze dell'appellante - "limitate" a far rilevare che l'interesse all'impugnazione dei documenti relativi al contratto di locazione avrebbe dovuto desumersi dalla proposizione di una domanda riconvenzionale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - non scalfissero il giudizio di irrilevanza della querela di falso espresso dal Tribunale «dal Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -5- momento che, in ogni caso, la mancata richiesta di verificazione dei documenti contestati ne preclude l'utilizzazione in giudizio, e come la stessa sia fondata su un presupposto - e cioè la proposizione di domanda riconvenzionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - che non trova riscontro negli atti del processo, come si ricava dal mero esame della comparsa di risposta della detta società e dalle conclusioni dalla stessa formulate nel giudizio».

Ed invero al riguardo il ricorrente non contesta in alcun modo l'affermazione della Corte territoriale circa la mancata proposizione di domanda riconvenzionale da parte della società da ultimo indicata, cui pure aveva fatto riferimento in appello lo stesso Murdaca, ma si limita a sostenere che a p. 11 della comparsa di costituzione detta parte aveva anticipato al riguardo (eventuale) azione monitoria, di qui il suo interesse alla proposizione della querela, avente effetti ben più ampi (efficacia erga omnes) rispetto al disconoscimento.

1.3. A quanto precede va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se motivata (Cass. n. 4310 del 26/03/2002), come nella specie.

1.4. Il motivo risulta quindi complessivamente inammissibile.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c. e contesta la sussistenza dei presupposti per la lite temeraria.

Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -6- In particolare lamenta l'ingiustizia della condanna a tale titolo e deduce che la Corte di merito, nel rigettare il secondo motivo di appello, si sarebbe limitata a sostenere che l'attore non avesse aderito alla transazione senza verificare in concreto le vicende processuali mentre il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sul punto, sicché non sussistevano i presupposti di lite temeraria in base ai quali, invece, il primo Giudice aveva applicato l'art 96, terzo comma, c.p.c., «senza neanche effettuare una delibazione sommaria di eventuali ragioni di opportunità»; deduce altresì il ricorrente che non corrisponderebbe al vero che il Tribunale avesse "valorizzato" la circostanza del suo rifiuto ad una transazione unitamente al fatto che le sue domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fossero state accolte per una limitatissima parte, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite; rappresenta di essersi limitato a chiedere un rinvio della causa in concomitanza della prima udienza del separato giudizio, sede in cui si sarebbe potuto esperire il tentativo di conciliazione.

2.1. In realtà, il secondo motivo di appello, al cui rigetto il Murdaca espressamente collega il mezzo in scrutinio, è stato ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. dalla Corte di merito e il ricorrente non coglie tale ratio decidendi e non si confronta con la stessa, per cui il motivo è inammissibile.

Né peraltro il ricorrente dimostra di aver censurato con il detto motivo di appello (non riportato in ricorso) anche la condanna ex art.96 c.p.c. disposta dal Tribunale né tanto si evince dalla sentenza impugnata in questa sede, che fa riferimento espresso alla sola compensazione delle spese operata dal primo Giudice, con conseguente inammissibilità della censura proposta in questa sede.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte di merito, Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -7- «appiattendosi sulla tesi immotivata del Tribunale», avrebbe sostenuto la mancanza di prova della falsificazione del contratto di locazione operativa da parte dei soggetti convenuti, dopo aver escluso l'esistenza del fatto illecito ed il conseguente obbligo risarcitorio, così rigettando tutte le domande dell'attore, per l'accoglimento delle quali, invece, sussistevano, ad avviso del Murdaca, elementi sufficienti.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi espressa al riguardo dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 11 e 12).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

In particolare il Murdaca censura la decisione della Corte di merito di ritenere inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello.

4.1. La censura è del tutto generica, neppure essendo stato specificato dal ricorrente a quale motivo di appello si riferisce, atteso che complessivamente la Corte di merito ha ritenuto infondati i motivi di appello e solo alcuni di essi inammissibili ex art. 342 c.p.c..

Peraltro neppure è stato riportato il tenore letterale della doglianza proposta in appello cui si riferisce l'attuale ricorrente, con il mezzo in scrutinio, che, pertanto, è del tutto inammissibile.

5. A quanto precede va aggiunto che, comunque, tutti i motivi proposti sono inammissibili anche per palese violazione dell'art. 366 n.6 c.p.c., non avendo il ricorrente - tranne che per il verbale di udienza del 12.4.2016, riprodotto in ricorso - riportato degli atti processuali e dei documenti richiamati un idoneo riassunto del contenuto, o trascrittone i passaggi essenziali, per la parte che qui rileva, né fornito riferimento idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati e dove essi siano ora reperibili (Cass., Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -8- sez. un., ord., n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuno dei seguenti controricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -9- unificato, pari a quello eventualmente dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 20497/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. Paulucci de' Calboli 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore e legale 2,21 rappresentante, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la AA Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa 1,9 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/in qualità i primi due di componenti e la terza di Presidente del Collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Cda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1788/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Grenkeleasing AG, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertata la nullità del Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -2- contratto di locazione operativa di beni mobili datato 28.10.11/31.12.11 e sottoscritto tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e l'attore, perché contraffatto, relativamente alla mancanza dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c. e alla illiceità della causa, nonché che venisse dichiarata, per fatto ed esclusiva colpa della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la risoluzione del contratto di locazione e del relativo connesso contratto di assistenza e manutenzione macchine d'ufficio stipulato tra il conduttore e il venditore dei beni locati, nonché della vendita intervenuta tra la locatrice ed il fornitore/rivenditore degli stessi beni. L'attore chiese, inoltre, la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento illecito che ognuno di questi aveva tenuto nella vicenda dedotta. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] dedusse di essere stato oggetto di una querela per appropriazione indebita presentata dal Kohler, quale presidente della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., attraverso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per aver rifiutato la restituzione di strumenti elettronici che gli sarebbero stati concessi con la locazione finanziaria del 28.10.2011 e risolta per inadempimento al pagamento dei canoni. Rappresentò che detta iniziativa giudiziaria gli aveva procurato danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali dovevano rispondere i querelanti, consapevoli della insussistenza di alcun contratto di leasing fra le parti. L'attore negò infatti di avere sottoscritto il suddetto contratto di locazione finanziaria del 28.10.2011, che, comunque, doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ed illecito. Tutti i convenuti, ad eccezione della Grenkeleasing AG, si costituirono in giudizio, contestando il fondamento delle domande attoree, delle quali chiesero il rigetto; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la [OSCURATO:SOCIETA]./ che si costituì in giudizio. Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -3- La causa nei confronti della Grenkeleasing AG venne separata. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore chiese di essere autorizzato a presentare querela di falso avverso il contratto di leasing 28.10.11, i relativi documenti di trasporto e le relative fatture. Con sentenza n. 8328/2017, pubblicata il 26 luglio 2017, il Tribunale adito non autorizzò l'attore alla presentazione della querela di falso, dichiarò estinto il giudizio tra l'attore e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di rinuncia reciproca, accertò l'insussistenza di un contratto di locazione finanziaria in data 28.10.2011 tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rigettò tutte le altre domande proposte da quest'ultimo, in quanto infondate, escludendo la commissione, da parte dei convenuti, di qualsiasi illecito nei confronti dell'attore, compensò le spese processuali tra l'attore e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e condannò l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di ognuno degli altri convenuti e della terza chiamata, delle spese di lite e di una somma di euro 1.000,00 per ciascuna di dette parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Avverso tale decisione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] propose appello. Si costituirono in secondo grado tutte le parti appellate, eccependo l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c., e chiedendone comunque il rigetto. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1788/2019, pubblicata il 23 aprile 2019, rigettò il gravame proposto dal Murdaca e confermò l'impugnata sentenza; condannò l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore di tutti gli appellati nonché, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore di ognuna delle parti appellate. Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -4- Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria. Hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. nonché, congiuntamente tra loro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del Collegio sindacale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente del detto Collegio sindacale. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Hanno depositato memorie anche [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 221 c.p.c., lamentando la mancata ammissione della querela di falso. 1.1. Le doglianze circa l'ammissibilità della querela con riferimento alla violazione del diritto di difesa sono inconferenti e non si confrontano con il dictum della Corte di merito, avendo questa posto in evidenza che il Tribunale «ha preso in esame la richiesta di presentazione della querela di falso e l'ha esaminata». 1.2. Non colgono nel segno anche le contestazioni mosse alla decisione della Corte di merito nella parte in cui detta Corte ha ritenuto che le doglianze dell'appellante - "limitate" a far rilevare che l'interesse all'impugnazione dei documenti relativi al contratto di locazione avrebbe dovuto desumersi dalla proposizione di una domanda riconvenzionale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. - non scalfissero il giudizio di irrilevanza della querela di falso espresso dal Tribunale «dal Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -5- momento che, in ogni caso, la mancata richiesta di verificazione dei documenti contestati ne preclude l'utilizzazione in giudizio, e come la stessa sia fondata su un presupposto - e cioè la proposizione di domanda riconvenzionale da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. - che non trova riscontro negli atti del processo, come si ricava dal mero esame della comparsa di risposta della detta società e dalle conclusioni dalla stessa formulate nel giudizio». Ed invero al riguardo il ricorrente non contesta in alcun modo l'affermazione della Corte territoriale circa la mancata proposizione di domanda riconvenzionale da parte della società da ultimo indicata, cui pure aveva fatto riferimento in appello lo stesso Murdaca, ma si limita a sostenere che a p. 11 della comparsa di costituzione detta parte aveva anticipato al riguardo (eventuale) azione monitoria, di qui il suo interesse alla proposizione della querela, avente effetti ben più ampi (efficacia erga omnes) rispetto al disconoscimento. 1.3. A quanto precede va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la proponibilità della querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della domanda o dell'eccezione, esige la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito; detta indagine di fatto è rimessa al giudice della causa principale ed è incensurabile in sede di legittimità se motivata (Cass. n. 4310 del 26/03/2002), come nella specie. 1.4. Il motivo risulta quindi complessivamente inammissibile. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, sempre ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c. e contesta la sussistenza dei presupposti per la lite temeraria. Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -6- In particolare lamenta l'ingiustizia della condanna a tale titolo e deduce che la Corte di merito, nel rigettare il secondo motivo di appello, si sarebbe limitata a sostenere che l'attore non avesse aderito alla transazione senza verificare in concreto le vicende processuali mentre il primo Giudice non si sarebbe pronunciato sul punto, sicché non sussistevano i presupposti di lite temeraria in base ai quali, invece, il primo Giudice aveva applicato l'art 96, terzo comma, c.p.c., «senza neanche effettuare una delibazione sommaria di eventuali ragioni di opportunità»; deduce altresì il ricorrente che non corrisponderebbe al vero che il Tribunale avesse "valorizzato" la circostanza del suo rifiuto ad una transazione unitamente al fatto che le sue domande nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fossero state accolte per una limitatissima parte, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite; rappresenta di essersi limitato a chiedere un rinvio della causa in concomitanza della prima udienza del separato giudizio, sede in cui si sarebbe potuto esperire il tentativo di conciliazione. 2.1. In realtà, il secondo motivo di appello, al cui rigetto il Murdaca espressamente collega il mezzo in scrutinio, è stato ritenuto inammissibile ex art. 342 c.p.c. dalla Corte di merito e il ricorrente non coglie tale ratio decidendi e non si confronta con la stessa, per cui il motivo è inammissibile. Né peraltro il ricorrente dimostra di aver censurato con il detto motivo di appello (non riportato in ricorso) anche la condanna ex art.96 c.p.c. disposta dal Tribunale né tanto si evince dalla sentenza impugnata in questa sede, che fa riferimento espresso alla sola compensazione delle spese operata dal primo Giudice, con conseguente inammissibilità della censura proposta in questa sede. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., lamentando che la Corte di merito, Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -7- «appiattendosi sulla tesi immotivata del Tribunale», avrebbe sostenuto la mancanza di prova della falsificazione del contratto di locazione operativa da parte dei soggetti convenuti, dopo aver escluso l'esistenza del fatto illecito ed il conseguente obbligo risarcitorio, così rigettando tutte le domande dell'attore, per l'accoglimento delle quali, invece, sussistevano, ad avviso del Murdaca, elementi sufficienti. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi espressa al riguardo dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 11 e 12). 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare il Murdaca censura la decisione della Corte di merito di ritenere inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello. 4.1. La censura è del tutto generica, neppure essendo stato specificato dal ricorrente a quale motivo di appello si riferisce, atteso che complessivamente la Corte di merito ha ritenuto infondati i motivi di appello e solo alcuni di essi inammissibili ex art. 342 c.p.c.. Peraltro neppure è stato riportato il tenore letterale della doglianza proposta in appello cui si riferisce l'attuale ricorrente, con il mezzo in scrutinio, che, pertanto, è del tutto inammissibile. 5. A quanto precede va aggiunto che, comunque, tutti i motivi proposti sono inammissibili anche per palese violazione dell'art. 366 n.6 c.p.c., non avendo il ricorrente - tranne che per il verbale di udienza del 12.4.2016, riprodotto in ricorso - riportato degli atti processuali e dei documenti richiamati un idoneo riassunto del contenuto, o trascrittone i passaggi essenziali, per la parte che qui rileva, né fornito riferimento idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati e dove essi siano ora reperibili (Cass., Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -8- sez. un., ord., n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022). 6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di ciascuno dei seguenti controricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 20497 sez. 53 - ud. 07-06-2022 -9- unificato, pari a quello eventualmente dov
Sentenza Cassazione n. 30487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris