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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46799/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all'omessa traduzione della decisione di primo grado è riproduttivo di critiche confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche allorché, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come il ricorrente fosse da lungo tempo in Italia e che avesse tra i suoi acquirenti numerosi soggetti italiani; che il motivo risulta, comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente impugnato nei termini la decisione, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini" (tra le tante v.

Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui rivolgono censure alla parte della decisione che ha ritenuto infondata la doglianza in ordine all'omessa traduzione della decisione di primo grado è riproduttivo di critiche confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche allorché, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato come il ricorrente fosse da lungo tempo in Italia e che avesse tra i suoi acquirenti numerosi soggetti italiani; che il motivo risulta, comunque manifestamente infondato, avendo il ricorrente impugnato nei termini la decisione, essendo pacifico il principio di diritto secondo cui "La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini" (tra le tante v. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 46799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris