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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07190/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di BARI, in data 19/03/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di estorsione aggravata.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia ex art. 416bisl cod.pen.; - difetto di motivazione quanto alla ricnosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n.3 cod.pen.; - erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen..

Con successiva memoria contestava il giudizio di inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto ai primi due motivi gli stessi appaiono fondati su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il giudice di appello, dopo avere accuratamente descritto i fatti, ha ritenuto sulla base di un ragionamento privo di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, che il Petrone avesse richiesto al commerciante vittima il pagamento della terza rata di "pizzo" imposta dalla locale criminalità e sulla base di tale fatto ha correttamente concluso sia per la sussistenza dell'aggravante di mafia essendo evidente il metodo e l'agevolazione sia per la contestata aggravante di avere commesso il fatto da parte di soggetto partecipe dell'associazione mafiosa.

Invero al proposito va ricordato come in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 Ud. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269365 - 01).

Quanto all'ultimo motivo la corte di appello ha escluso l'avvenuto risarcimento del danno morale sulla base di argomenti specifici e conducenti relativi alla particolare entità dell'effetto pregiudizievole arrecato in considerazione dell'accertata e ricostruita reiterazione delle condotte minacciose da parte di pericolosi esponenti della criminalità locale; così che l'esclusione dell'invocata attenuante in quanto ancorata ad un preciso giudizio di fatto appare frutto di valutazioni esenti da censure.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il ¶onsiIiere E sore GNA O PA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di BARI, in data 19/03/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di estorsione aggravata. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia ex art. 416bisl cod.pen.; - difetto di motivazione quanto alla ricnosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n.3 cod.pen.; - erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod.pen.. Con successiva memoria contestava il giudizio di inammissibilità. Il ricorso è inammissibile. Quanto ai primi due motivi gli stessi appaiono fondati su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il giudice di appello, dopo avere accuratamente descritto i fatti, ha ritenuto sulla base di un ragionamento privo di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, che il Petrone avesse richiesto al commerciante vittima il pagamento della terza rata di "pizzo" imposta dalla locale criminalità e sulla base di tale fatto ha correttamente concluso sia per la sussistenza dell'aggravante di mafia essendo evidente il metodo e l'agevolazione sia per la contestata aggravante di avere commesso il fatto da parte di soggetto partecipe dell'associazione mafiosa. Invero al proposito va ricordato come in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016 Ud. (dep. 27/02/2017 ) Rv. 269365 - 01). Quanto all'ultimo motivo la corte di appello ha escluso l'avvenuto risarcimento del danno morale sulla base di argomenti specifici e conducenti relativi alla particolare entità dell'effetto pregiudizievole arrecato in considerazione dell'accertata e ricostruita reiterazione delle condotte minacciose da parte di pericolosi esponenti della criminalità locale; così che l'esclusione dell'invocata attenuante in quanto ancorata ad un preciso giudizio di fatto appare frutto di valutazioni esenti da censure. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ¶onsiIiere E sore GNA O PA