CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 42133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa - in sede di rinvio - dalla Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, in data 25 gennaio 2024. Il ricorso ha ad oggetto esclusivamente le statuizioni in tema di condanna al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili costituite. 1.1 Per comprendere la doglianza è necessario illustrare, sia pur brevemente, l'intero iter processuale. 1.2 Con sentenza emessa in data 5 giugno 2020 il Tribunale di Trento ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati oggetto di contestazione (violenza privata, turbativa del possesso di immobili e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice). In detta decisione veniva altresì posta a carico degli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi assolta in secondo grado) la condanna al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio (liquidate in complessivi euro 10.000,00). La decisione di primo grado, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata in data 17 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Trento, con analoga statuizione in favore delle costituite parti civili (liquidazione delle spese pari a 5.900,00 euro). 1.3 Questa Corte di Cassazione con sentenza numero 27559 del 14 aprile 2023 ha annullato con rinvio la decisione di secondo grado limitatamente al capo c) della contestazione (il reato di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice). Nella decisione, quanto alla regolamentazione delle spese si afferma : spese nei confronti delle parti civili al definitivo. 1.4 La Corte di Bolzano con la decisione emessa in sede di rinvio ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) della rubrica ed ha rideterminato la pena. In riferimento alle statuizioni civili (già definitivamente accertata la penale responsabilità del Fabbri per i reati di violenza privata e turbativa del possesso di immobili) la Corte di Bolzano ha ridotto l'importo della provvisionale ed ha condannato l'imputato a rifondere alle costituite parti civili la quota di due terzi di quanto liquidato dal Tribunale in primo grado e dalla Corte di Appello (nel giudizio di secondo grado) e di due terzi della somma che viene liquidata in sentenza per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio.2. Come si è anticipato, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo con due distinti motivi la erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili nel giudizio di rinvio, sia pure in quota. 2.1 Secondo il ricorrente, in sintesi, l'esito - integralmente vittorioso - del segmento processuale rappresentato dal giudizio di rinvio imponeva l'esclusione di detto giudizio dal 'paniere' delle spese attribuite al condannato. 2.2 La regolamentazione delle spese non sarebbe, pertanto, rispettosa del principio della soccombenza di cui agli articoli 91 cod.proc.civ. e 541 cod.proc.pen. e il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a modificare in favore del Fabbri la entità dell'obbligo per i precedenti gradi di giudizio - così come è avvenuto - ma senza includere il particolare segmento processuale del rinvio, peraltro secondo il ricorrente per l'intero. 3. Hanno depositato memorie difensive le costituite parti civili. In entrambi gli atti si prospettano ragioni di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, la decisione emessa in sede di rinvio si basa sul principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili nella decisione n.32906 del 8.11.2022 secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. 4.2 Ora, la decisione impugnata ha pertanto proiettato - in modo del tutto legittimo - l'esito del giudizio di rinvio, favorevole al Fabbri, sull'intero procedimento, con la riduzione a 2/3 dell'importo delle spese già liquidate e, nella medesima misura dei 2/3 ha ridotto l'importo della liquidazione contestualmente operata per la fase di legittimità e per quella del giudizio di rinvio. Il ricorrente, pertanto, muove da un presupposto di fatto errato, posto che anche le spese del giudizio di legittimità e quelle del giudizio di rinvio sono dovute dal Fabbri nella misura dei due terzi di quanto liquidato e non tiene conto del principio di diritto prima richiamato, rettamente applicato dal giudice del rinvio. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. Vanno altresì liquidate le spese sostenute, per il presente grado, dalle parte civili così come indicate in dispositivo e poste a carico del ricorrente, in ragione dell'esito del presente giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile - [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge e dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5.040,00 oltre accessori di legge. Cos