CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 10219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA SUI ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1990 avverso l'ordinanza dei 17 novembre 2021 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per !a reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I . Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trento, quale giudice del riesame ex art 309 cod. proc. pen. ha confermato ia misura degli arresti domiciliari applicata dai Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale a [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'ad 337 cod. pen. 2. Propone ricorso l'indagato tramite il difensore di fiducia e lamenta violazione di legge ex art 606, lettera c), in relazione all'art. 178, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. con riguardo alla notifica all'indagato dell'avviso inerente l'udienza per la trattazione camerale del riesame definito dal provvedimento impugnato, atteso che, come confermato dalle annotazioni della polizia giudiziaria delegata alla notifica, a tanto non si diede luogo nella specie perché il destinatario "si trovava ristretto in isolamento per motivi di sanità pubblica ( Covid 19)". A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, dovendosi escludere l'equipollenza tra la notifica e la conoscenza effettiva dell'atto, comunque non evincibile dagli atti, la rilevata nullità, ad avviso del ricorrente, imporrebbe l'annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente inefficacia della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso non merita l'accoglimento per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso si fonda su un unico motivo, inerente la mancata effettuazione della notifica al ricorrente dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale relativa alla trattazione del riesame dallo stesso interposto. Da qui l'addotta ragione di nullità del provvedimento che ha definito la relativa impugnazione di merito la quale, tuttavia, presuppone a monte la stessa utile prospettabilità del rilievo in questa sede, alla luce dei contegno processuale tenuto nell'occasione dal difensore dell'indagato nei corso della detta udienza camerale. 3. Va infatti ribadito che, secondo la giurisprudenza della Corte, ormai prevalente sul punto, alla quale aderisce i! Collegio, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza di riesame integra una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che se non eccepita, impedisce la deducibiiità del vizio in sede di legittimità (Sez. 6, n. 33762 del 21/06/2021,n.m.; Sez. 2, n. 37615 del 05/07/2019, Rv. 277515;Sez, 2, n. 16781 del 08/04/2015, Rv. 263762). E nel caso la lettura degli atti, favorita dalla natura del rilievo prospettato, consente di escludere che una effettiva contestazione in tal senso sia stata puntualmente sollevata dalla difesa in sede di riesame. 4. All'uopo va rimarcato che con memoria allegata al verbale dell'udienza camerale, il difensore ebbe a rassegnare al Tribunale il dato dell'omessa notifica all'indagato della quale oggi si duole, senza tuttavia formalizzare alcuna eccezione di nullità. In termini espressi, piuttosto, la difesa richiese un differimento deli'udienza non tanto in ragione di siffatta omessa notifica quanto per l'impedimento del ricorrente, motivato dalle condizioni di salute sopra riferite. Rinvio che il Tribunale ebbe a negare, trattando ugualmente il riesame ( senza che avverso siffatta conclusione nel ricorso sia stata proposta alcuna censura).5.Ciò premesso, ritiene il Collegio che, a fronte di una mancata espressa formalizzazione della eccezione di nullità relativa alla omessa notifica ( segnalata nel suo rilievo in fatto ma non accompagnata dalla sollecitazione difensiva ad essa conseguenziale), il contegno processuale tenuto complessivamente in udienza (racchiuso nelle deduzioni contenute nella citata memoria, avendo il difensore omesso di verbalizzare altro e sostanziatosi unicamente nella detta richiesta di differimento dell'udienza, motivata nei termini sopra riferiti), non poteva e non può che leggersi in termini logici distonici e incompatibili con la volontà di dedurre ia nullità ora rivendicata in sede di legittimità. Il vizio in questione, infatti, se riscontrato, avrebbe imposto comunque un rinvio della trattazione dell'udienza per favorire la puntuale integrazione dei contraddittorio; per contro, motivando la richiesta in considerazione dell'asserito impedimento per ragioni di salute, la difesa ha implicitamente ma altrettanto inequivocabilmente manifestato una volontà processuale incompatibile con il detto In coerenza, dunque, la relativa eccezione non può dirsi prospettatot in sede di riesame così da dare luogo alla decadenza sopra rappresentata, non ovviata dalla risposta offerta dal Tribunale sulla regolare instaurazione del contraddittorio, la quale ultima, condivisibile che sia, non vale comunque a dare contenuto formale ad una eccezione in realtà mai proposta. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/1/2022. Il Consigliere estensore