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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41283/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14205/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna per il reato di furto pluriaggravato, ha rideterminato la pena e disapplicato la recidiva contestata, revocando la dichiarazione di delinquenza abituale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n.4 c.p. - è reiterativo di doglianze già correttamente affrontate dalla Corte di appello, che ha chiarito, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, le ragioni per cui l'invocata attenuante non poteva essere concessa, mancando la dimostrazione del valore del bene, a nulla rilevando che Io spossessamento abbia avuto durata limitata; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancanza di motivazione in ,ordine al trattamento sanzionatorio applicato nella riformata sentenza d'appello - è generico sulle ragioni per cui la pena doveva essere meno severa di quella rideterminata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14205/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna per il reato di furto pluriaggravato, ha rideterminato la pena e disapplicato la recidiva contestata, revocando la dichiarazione di delinquenza abituale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n.4 c.p. - è reiterativo di doglianze già correttamente affrontate dalla Corte di appello, che ha chiarito, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, le ragioni per cui l'invocata attenuante non poteva essere concessa, mancando la dimostrazione del valore del bene, a nulla rilevando che Io spossessamento abbia avuto durata limitata; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancanza di motivazione in ,ordine al trattamento sanzionatorio applicato nella riformata sentenza d'appello - è generico sulle ragioni per cui la pena doveva essere meno severa di quella rideterminata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris