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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 00417/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 5521-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro chiedendo di accertare l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla reintegra nel posto di lavoro; 2.il giudice adito, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che vi era coincidenza tra le contestazioni disciplinari e quelle relative a procedimento penale cui il ricorrente era stato sottoposto, ha sospeso il processo sino all'esito del procedimento penale;

3. avverso la disposta sospensione del processo il Paris ha proposto regolamento di competenza;

4. controparte è rimasta intimata; 5.il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso; Considerato che: 1.11 ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondato poiché la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta casa si sia proceduto in sede penale non determina, di per sè, alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, stante l'autonomia degli accertamenti svolti nelle due sedi processuali, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei Ric. 2020 n. 05521 sez.

ML - ud. 21-10-2021 P-- -2- soli casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 75 di detto codice (Cass. n. 24268/2014);

2. le condizioni previste dalla citata norma non risultano in alcun modo ricorrere nella specie, non essendo contenuto nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla ricorrenza delle medesime; 3.pertanto il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata; 4.1e spese della presente fase sono rimesse al definitvo; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata e rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente estensore L i Esposito DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5521-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG. 793/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, del 31/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro chiedendo di accertare l'inefficacia del licenziamento intimatogli dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA], con condanna alla reintegra nel posto di lavoro; 2.il giudice adito, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevato che vi era coincidenza tra le contestazioni disciplinari e quelle relative a procedimento penale cui il ricorrente era stato sottoposto, ha sospeso il processo sino all'esito del procedimento penale; 3. avverso la disposta sospensione del processo il Paris ha proposto regolamento di competenza; 4. controparte è rimasta intimata; 5.il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo l'accoglimento del ricorso; Considerato che: 1.11 ricorso, ammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondato poiché la circostanza che per i fatti contestati al lavoratore e posti a base del licenziamento dello stesso per giusta casa si sia proceduto in sede penale non determina, di per sè, alcuna necessità di sospensione del giudizio di impugnazione del licenziamento stesso, posto che nel sistema vigente, stante l'autonomia degli accertamenti svolti nelle due sedi processuali, la sospensione necessaria del processo civile è configurabile nei Ric. 2020 n. 05521 sez. ML - ud. 21-10-2021 P-- -2- soli casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 75 di detto codice (Cass. n. 24268/2014); 2. le condizioni previste dalla citata norma non risultano in alcun modo ricorrere nella specie, non essendo contenuto nel provvedimento impugnato alcun riferimento alla ricorrenza delle medesime; 3.pertanto il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza di sospensione annullata; 4.1e spese della presente fase sono rimesse al definitvo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospensione impugnata e rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Padova, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente estensore L i Esposito DEPOSITA
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