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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 25540/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 85/2022 in data 22/03/2022 del Tribunale di Brescia, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/03/2022, il Tribunale di Brescia rigettava l'appello presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza tesa alla declaratoria di inefficacia della misura inframuraria, disposta in relazione ai reati di usura (capo 2) ed estorsione (capi 6 e 7, quest'ultimo aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.), ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen. nonché, in subordine, finalizzata alla sostituzione della misura custodiale in atto con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale unico motivo: inosservanza delle norme processuali ed omessa motivazione sul punto relativo al rigetto della domanda principale di declaratoria di perdita d'efficacia della misura cautelare ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod. proc. pen.

La difesa aveva stigmatizzato che la notitia criminis e tutti gli accertamenti ritenuti necessari e disposti dal pubblico ministero al fine di riscontrare la denuncia-querela presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano stati perfezionati ben prima della data - 19/01/2021 - in cui venne eseguita la prima delle due ordinanze custodiali.

In tal senso, ha evidenziato come l'attività di captazione fosse stata interrotta nel luglio 2020 (in epoca antecedente rispetto all'adozione della prima ordinanza custodiale risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), le attività di osservazione e controllo si sarebbero esaurite nell'autunno 2020 e gli accertamenti bancari e documentdi sarebbero stati esplicati tra il 17/09/2020 e il 09/12/2020: di talchè, tutti gli elementi da cui desumere le fattispecie di reato oggetto della seconda ordinanza, sarebbero stati nella disponibilità degli inquirenti ben prima dell'invio dell'informativa finale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], datazione che non assumerebbe, quindi, rilevanza alcuna nell'ottica della postergazione degli effetti della misura cautelare.

Il Tribunale, senza contestare il dato fattuale e cronologico dell'acquisizione, ha replicato ritenendo che l'informativa finale sarebbe stata consegnata al pubblico ministero il 26/01/2021 e tale dato sarebbe decisivo per considerare che solo in quel momento si sarebbe materializzata la desunnibilità degli atti.

Il Tribunale, limitandosi ad indicare la data dell'informativa finale, ha omesso di valutare se la stessa contenesse elementi nuovi rispetto ai dati già ostesi al pubblico ministero da tempo ovvero se si trattasse solo di una collazione degli stessi: e, solo nel primo caso, la desumibilità non esisterebbe, mentre nel secondo sarebbe già perfetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tema di contestazioni a catena, la parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantella, Rv. 263511-01).

La difesa ha invocato l'operatività dell'istituto della retrodatazione evidenziando che i singoli elementi di indagine (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, accertamento bancari e documentali) erano disponibili già prima del deposito dell'informativa finale.

In realtà, il Tribunale ha evidenziato che, se è vero che la denuncia sporta dalla persona offesa risaliva al 10/09/2020 e che le sommarie informazioni erano state acquisite in data 23/07/2020 (in epoca anteriore rispetto all'adozione della prima ordinanza cautelare del 08/01/2021), è altrettanto vero che l'informativa finale risultava depositata il 26/01/2021, ossia successivamente all'esecuzione della prima misura cautelare, risalente al 19/01/2021.

Sul punto, la medesima consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr., Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351-01; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 -01).

Il Tribunale del riesame ha sottolineato come, nel caso di specie, solo a seguito della corposa informativa finale, il pubblico ministero ha avuto a disposizione il quadro d'insieme del materiale investigativo fino ad allora acquisito così da trovarsi in condizione di desumere "la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare" (cfr., Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752-01), riconoscendo che il mero fattore cronologico relativo all'acquisizione del singolo elemento investigativo non è dirimente per ritenere la sussistenza dei presupposti legittimanti la formulazione della richiesta di applicazione di una misura cautelare, la quale presuppone necessariamente un'approfondita attività di rielaborazione del materiale raccolto, attività necessariamente successiva al momento in cui il compendio indiziario è integralmente acquisito e reso disponibile al pubblico ministero.

L'ordinanza impugnata appare sul punto immune da censure.

Il richiamo alla data dell'informativa finale appare operato soprattutto per indicare la rilevanza della desumibilità dei fatti nella loro complessiva portata rispetto ad elementi non desumibili in precedenza.

Non appare, pertanto, decisiva la deduzione difensiva sulla omessa valutazione del carattere di novità del contenuto dell'informativa rispetto al percorso logico motivazionale posto a fondamento della decisione, non incidente in particolare sulla ritenuta necessità di apprezzare complessivamente gli esiti delle indagini, non apparendo peraltro possibile in tale sede operare una rivalutazione della sufficienza e concludenza degli elementi già progressivamente a disposizione del pubblico ministero ai fini della richiesta cautelare.

3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 85/2022 in data 22/03/2022 del Tribunale di Brescia, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/03/2022, il Tribunale di Brescia rigettava l'appello presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza tesa alla declaratoria di inefficacia della misura inframuraria, disposta in relazione ai reati di usura (capo 2) ed estorsione (capi 6 e 7, quest'ultimo aggravato ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.), ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a) n. 3, cod. proc. pen. nonché, in subordine, finalizzata alla sostituzione della misura custodiale in atto con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale unico motivo: inosservanza delle norme processuali ed omessa motivazione sul punto relativo al rigetto della domanda principale di declaratoria di perdita d'efficacia della misura cautelare ai sensi degli artt. 297, comma 3 e 303, comma 1, lett. a) n. 3 cod. proc. pen. La difesa aveva stigmatizzato che la notitia criminis e tutti gli accertamenti ritenuti necessari e disposti dal pubblico ministero al fine di riscontrare la denuncia-querela presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] erano stati perfezionati ben prima della data - 19/01/2021 - in cui venne eseguita la prima delle due ordinanze custodiali. In tal senso, ha evidenziato come l'attività di captazione fosse stata interrotta nel luglio 2020 (in epoca antecedente rispetto all'adozione della prima ordinanza custodiale risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), le attività di osservazione e controllo si sarebbero esaurite nell'autunno 2020 e gli accertamenti bancari e documentdi sarebbero stati esplicati tra il 17/09/2020 e il 09/12/2020: di talchè, tutti gli elementi da cui desumere le fattispecie di reato oggetto della seconda ordinanza, sarebbero stati nella disponibilità degli inquirenti ben prima dell'invio dell'informativa finale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], datazione che non assumerebbe, quindi, rilevanza alcuna nell'ottica della postergazione degli effetti della misura cautelare. Il Tribunale, senza contestare il dato fattuale e cronologico dell'acquisizione, ha replicato ritenendo che l'informativa finale sarebbe stata consegnata al pubblico ministero il 26/01/2021 e tale dato sarebbe decisivo per considerare che solo in quel momento si sarebbe materializzata la desunnibilità degli atti. Il Tribunale, limitandosi ad indicare la data dell'informativa finale, ha omesso di valutare se la stessa contenesse elementi nuovi rispetto ai dati già ostesi al pubblico ministero da tempo ovvero se si trattasse solo di una collazione degli stessi: e, solo nel primo caso, la desumibilità non esisterebbe, mentre nel secondo sarebbe già perfetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. La consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tema di contestazioni a catena, la parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantella, Rv. 263511-01). La difesa ha invocato l'operatività dell'istituto della retrodatazione evidenziando che i singoli elementi di indagine (intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, accertamento bancari e documentali) erano disponibili già prima del deposito dell'informativa finale. In realtà, il Tribunale ha evidenziato che, se è vero che la denuncia sporta dalla persona offesa risaliva al 10/09/2020 e che le sommarie informazioni erano state acquisite in data 23/07/2020 (in epoca anteriore rispetto all'adozione della prima ordinanza cautelare del 08/01/2021), è altrettanto vero che l'informativa finale risultava depositata il 26/01/2021, ossia successivamente all'esecuzione della prima misura cautelare, risalente al 19/01/2021. Sul punto, la medesima consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr., Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351-01; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 -01). Il Tribunale del riesame ha sottolineato come, nel caso di specie, solo a seguito della corposa informativa finale, il pubblico ministero ha avuto a disposizione il quadro d'insieme del materiale investigativo fino ad allora acquisito così da trovarsi in condizione di desumere "la sussistenza di una situazione indiziaria di tale gravità e completezza da legittimare l'adozione della seconda misura cautelare" (cfr., Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752-01), riconoscendo che il mero fattore cronologico relativo all'acquisizione del singolo elemento investigativo non è dirimente per ritenere la sussistenza dei presupposti legittimanti la formulazione della richiesta di applicazione di una misura cautelare, la quale presuppone necessariamente un'approfondita attività di rielaborazione del materiale raccolto, attività necessariamente successiva al momento in cui il compendio indiziario è integralmente acquisito e reso disponibile al pubblico ministero. L'ordinanza impugnata appare sul punto immune da censure. Il richiamo alla data dell'informativa finale appare operato soprattutto per indicare la rilevanza della desumibilità dei fatti nella loro complessiva portata rispetto ad elementi non desumibili in precedenza. Non appare, pertanto, decisiva la deduzione difensiva sulla omessa valutazione del carattere di novità del contenuto dell'informativa rispetto al percorso logico motivazionale posto a fondamento della decisione, non incidente in particolare sulla ritenuta necessità di apprezzare complessivamente gli esiti delle indagini, non apparendo peraltro possibile in tale sede operare una rivalutazione della sufficienza e concludenza degli elementi già progressivamente a disposizione del pubblico ministero ai fini della richiesta cautelare. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all
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