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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 25698/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.

Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e mancata specificità e coerenza nella motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento.

Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. :279221).

Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente nell'omonimo sodalizio mafioso di Gela, alleato di [OSCURATO:PERSONA] e in lotta con il gruppo avversario dello stesso territorio, la Stidda, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente da indagini non solo del 2017 ma anche del 2021, individuanti queste ultime anche un canale di comunicazione con l'esterno di una serie di detenuti tra cui pure [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di un avvocato ([OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]) d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di rapporti disciplinari nel 2021 e segnalato per alcuni colloqui in cui esalta la figura di [OSCURATO:PERSONA] definendolo martire, a riprova dell'assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal cllan di riferimento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente denuncia anche vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e mancata specificità e coerenza nella motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. :279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente nell'omonimo sodalizio mafioso di Gela, alleato di [OSCURATO:PERSONA] e in lotta con il gruppo avversario dello stesso territorio, la Stidda, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la mancata assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti antitetici al clan, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente da indagini non solo del 2017 ma anche del 2021, individuanti queste ultime anche un canale di comunicazione con l'esterno di una serie di detenuti tra cui pure [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di un avvocato ([OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA]) d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso, destinatario di rapporti disciplinari nel 2021 e segnalato per alcuni colloqui in cui esalta la figura di [OSCURATO:PERSONA] definendolo martire, a riprova dell'assenza di resipiscenza da parte di chi non risulta avere assunto alcun atteggiamento di distacco dal cllan di riferimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente denuncia anche vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2