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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38946/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza -in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava, in sede di reclamo, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

La condotta penitenziaria del richiedente appariva regolare e rispondente all'offerta trattamentale, ma il Procuratore nazionale antimafia aveva segnalato che lo stesso era stato recentemente rinviato a giudizio con l'imputazione di calunnia ai danni di un esponente delle forze dell'ordine, da lui ingiustamente accusato di contiguità con organizzazioni criminali.

La medesima Autorità, nel rimarcare la gravità di tale circostanza, che gettava una consistente ombra sulla serietà del percorso di collaborazione, aveva quindi espresso parere contrario al beneficio, cui il Tribunale si era conformato.

2. Cosenza propone rituale ricorso per cassazione, sulla base di connessi motivi nei quali si deduce inosservanza della legge penale e vizio della motivazione.

Dopo aver richiamato il valore della collaborazione da lui prestata e i progressi trattamentali ampiamente attestati, il ricorrente assume che la decisione impugnata violerebbe la presunzione di non colpevolezza e deduce l'inadeguatezza della sua motivazione complessiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte, con giurisprudenza costante (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695-01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824- 01; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01), ha riconosciuto competere al giudice di sorveglianza la valutazione -meramente incidentale, in quanto strettamente funzionale alle decisioni in tema di benefici penitenziari e di accesso alle misure alternative- delle condotte penalmente rilevanti, ancora sub iudice, che sarebbero state commesse in corso di esecuzione, ove, come nella specie, pertinenti al trattamento rieducativo.

Nel ritenere tali condotte espressive di un atteggiamento incompatibile con il trattamento stesso, e con l'ipotesi di un suo ampliamento verso l'esterno, l'ordinanza impugnata si è mantenuta nel perimetro delle valutazioni di sua competenza.

3. Le conclusioni attinte appaiono, inoltre, perfettamente razionali, solo che si consideri che il giudizio riguardava nella specie un collaboratore di giustizia, interessato dalla normativa derogatoria di cui all'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1992, conv. dalla legge n. 92, la quale richiede, già in sede di concessione del permesso premio -per effetto del quale il soggetto è, sia pure temporaneamente, dimesso dall'istituto di pena, libero da scorta, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, avviando il suo reinserimento nella società libera- il requisito del «ravvedimento», in grado corrispondentemente adeguato (da ultimo, Sez. 1, n. 26279 del 21/04/2021, Marciano), nonché il previo riscontro di una condotta di collaborazione rilevante e affidabile; requisiti, tutti, che la natura dell'addebito penale induceva, quanto meno, a revocare in dubbio rispetto all'odierno ricorrente.

Il conforme parere negativo, formulato dalla Direzione nazionale antimafia, correttamente recepito previa adeguata critica condivisione (arg. ex Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532-01), sorregge adeguatamente la deciSione adottata, da ritenere conclusivamente immune dai vizi denunciati.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/06/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza -in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava, in sede di reclamo, l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La condotta penitenziaria del richiedente appariva regolare e rispondente all'offerta trattamentale, ma il Procuratore nazionale antimafia aveva segnalato che lo stesso era stato recentemente rinviato a giudizio con l'imputazione di calunnia ai danni di un esponente delle forze dell'ordine, da lui ingiustamente accusato di contiguità con organizzazioni criminali. La medesima Autorità, nel rimarcare la gravità di tale circostanza, che gettava una consistente ombra sulla serietà del percorso di collaborazione, aveva quindi espresso parere contrario al beneficio, cui il Tribunale si era conformato. 2. Cosenza propone rituale ricorso per cassazione, sulla base di connessi motivi nei quali si deduce inosservanza della legge penale e vizio della motivazione. Dopo aver richiamato il valore della collaborazione da lui prestata e i progressi trattamentali ampiamente attestati, il ricorrente assume che la decisione impugnata violerebbe la presunzione di non colpevolezza e deduce l'inadeguatezza della sua motivazione complessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte, con giurisprudenza costante (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498-01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695-01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824- 01; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125-01), ha riconosciuto competere al giudice di sorveglianza la valutazione -meramente incidentale, in quanto strettamente funzionale alle decisioni in tema di benefici penitenziari e di accesso alle misure alternative- delle condotte penalmente rilevanti, ancora sub iudice, che sarebbero state commesse in corso di esecuzione, ove, come nella specie, pertinenti al trattamento rieducativo. Nel ritenere tali condotte espressive di un atteggiamento incompatibile con il trattamento stesso, e con l'ipotesi di un suo ampliamento verso l'esterno, l'ordinanza impugnata si è mantenuta nel perimetro delle valutazioni di sua competenza. 3. Le conclusioni attinte appaiono, inoltre, perfettamente razionali, solo che si consideri che il giudizio riguardava nella specie un collaboratore di giustizia, interessato dalla normativa derogatoria di cui all'art. 16-novies d.l. n. 8 del 1992, conv. dalla legge n. 92, la quale richiede, già in sede di concessione del permesso premio -per effetto del quale il soggetto è, sia pure temporaneamente, dimesso dall'istituto di pena, libero da scorta, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, avviando il suo reinserimento nella società libera- il requisito del «ravvedimento», in grado corrispondentemente adeguato (da ultimo, Sez. 1, n. 26279 del 21/04/2021, Marciano), nonché il previo riscontro di una condotta di collaborazione rilevante e affidabile; requisiti, tutti, che la natura dell'addebito penale induceva, quanto meno, a revocare in dubbio rispetto all'odierno ricorrente. Il conforme parere negativo, formulato dalla Direzione nazionale antimafia, correttamente recepito previa adeguata critica condivisione (arg. ex Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532-01), sorregge adeguatamente la deciSione adottata, da ritenere conclusivamente immune dai vizi denunciati. 4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/06/2021 Il