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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 41227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato-av-viso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El gaftit Bouchra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che attiene solo apparentemente a una prospettata erronea qualificazione del fatto ma che in realtà non si lega, in termini di immediata evidenza, ad una palese «difformità» tra i contenuti della richiesta e quelli della valutazione spesa sul punto dal decidente, contrastata dall'impugnazione facendo piuttosto leva su approfondimenti in fatto marcatamente estranei alla verifica demandata in siffatti casi alla Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato-av-viso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El gaftit Bouchra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che attiene solo apparentemente a una prospettata erronea qualificazione del fatto ma che in realtà non si lega, in termini di immediata evidenza, ad una palese «difformità» tra i contenuti della richiesta e quelli della valutazione spesa sul punto dal decidente, contrastata dall'impugnazione facendo piuttosto leva su approfondimenti in fatto marcatamente estranei alla verifica demandata in siffatti casi alla Corte; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 41227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris