Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1151/2025
ECLI:EU:T:2025:845
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0190_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 settembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-190/24)
«Agricoltura – Indicazioni geografiche protette – Procedimento di opposizione – Registrazione del nome “Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” – Articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 – Principio di buona amministrazione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri –Regolamento relativo all’iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – Protezione dell'indicazione geografica Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue – Ricorso proposto da un gruppo di produttori di sale –Partecipazione del gruppo alla procedura di opposizione alla registrazione del nome dinanzi alla Commissione – Ricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2024/423)
(v. punti 26-37)
2.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1151/2012 – Procedimento di registrazione – Registrazione di un nome come indicazione geografica protetta – Presupposti – Conformità del metodo di ottenimento del prodotto a una norma di produzione nazionale preesistente – Esclusione – Conformità del metodo di ottenimento del prodotto ai metodi di ottenimento descritti nel disciplinare delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette relative a tale prodotto – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, artt. 5, § 2, 7, § 1, a), e 50, § 1]
(v. punti 45-55)
3.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1151/2012 – Procedimento di registrazione – Registrazione di un nome come indicazione geografica protetta – Nome che associa il prodotto «fleur de sel» a una zona geografica specifica – Possibilità di differenziare altri nomi contenenti tali termini in funzione della loro origine geografica – Nome che non induce in errore il consumatore riguardo alle proprietà o ai metodi di produzione del prodotto – Nome che non crea una situazione di concorrenza sleale
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, artt. 1, § 1, a) e b), 4, c), e 5, § 2; accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), art. 22]
(v. punti 61-74, 78, 83-86)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.