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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06402/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per non avere valutato quanto esplicitato dalla difesa nelle conclusioni rassegnate per iscritto in cui si era in particolare messo in evidenza l'esito positivo del procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali concesso all'imputata in relazione a diverse condanne e tra queste la sentenza citata dal Tribunale di Parma a pagina cinque della sua pronuncia, allegando per di più un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna e un provvedimento di cumulo, e si era per altro verso rappresentato che la Fattori fosse persona oramai completamene reintegrata nel tessuto sociale.

La Corte di appello ha dato atto delle conclusioni pervenute via P.e.c. ma nulla ha detto in relazione agli argomenti che la difesa aveva speso con esse. 2.2.Col secondo motivo lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, in particolare la mancata considerazione, a tal fine, di quanto evidenziato dalla difesa in ordine all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali inerente al procedimento la cui sentenza è divenuta definitiva il 23.6.2013.

La Corte di appello non ha tenuto conto del cambiamento di vita dell'imputata la quale oggi è completamente integrata nel tessuto sociale.

Si sottolinea la rilevanza della questione perché senza la recidiva qualificata il reato sarebbe prescri-tto; si lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n-. 4cod. pen. negate sempre a causa dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso contro-deducendo ai rilievi del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, ha già avuto modo di affermare questa Corte che/ in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004 — 01; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 — 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formui'ate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte); laddove, pur a voler ritenere che la memoria inviata dal ricorrente, rivestisse il carattere proprio delle conclusioni rassegnate per iscritto, si deve nondimeno rilevare come, nel caso di specie, di esse abbia dato atto la Corte di appello nel corpo della sentenza.

Sicchè non ricorre la nullità eccepita in ricorso.

Ed invero, come parimenti ha già avuto modo di osservare questa Corte, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, è la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, ad integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo.

E nel caso di specie, avendo la Corte di appello dato atto della presentazione delle conclusioni, a rigore non si può neppure affermare che non abbia considerato il loro contenuto e l'abbia ritenuto implicitamente recessivo rispetto agli argomenti spesi nella motivazione.In realtà, la censura, come prospettata col primo motivo senza agganci al concreto, è innanzitutto generica.

Nulla di specifico si argomenta, infatti, in ordine alla rilevanza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale prospettata nelle conclusioni in argomento, e dei provvedimenti allegati (un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 10.2.2022 riguardante l'estinzione della multa per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e un provvedimento di cumulo del 25.7.2016), rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello sulla base dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata, limitandosi, per altro verso, alla generica prospettazione di un cambiamento intervenuto nel modo di vivere dell'imputata che si afferma perfettamente reintegrata, oramai, nel tessuto sociale.

1.2. Solo col secondo motivo si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, da un iato, e, dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche; laddove, ai fini della recidiva, non potrebbe comunque assumere rilievo un mutamento di vita che) secondo la stessa generica prospettazione difensiva sarebbe quanto meno in parte successivo alla commissione del fatto oggetto del presente procedimento.

In ogni caso, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, che ha fornito risposte esaurienti in ordine alle ragioni per le quali non potesse essere esclusa la recidiva, né per altro verso essere riconosciute le indicate attenuanti, non si può affermare che non siano stati considerati gli ulteriori elementi che la difesa avrebbe rappresentato nella memoria conclusiva, ritenuti evidentemente recessivi o privi di rilievo; trattandosi peraltro di aspetti dei quali, neppure in appello, si era evidenziata la specifica rilevanza.

Ed invero, la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base di un articolato ragionamento che ha posto in evidenza non solo come fossero numerosi i precedenti per reati contro il patrimonio commessi dall'imputata prima del furto in argomento, ma anche le caratteristiche che avevano connotato il modus operandi dell'imputata rispetto al caso di specie: ella non aveva esitato ad approfittare della gentilezza concessale dalla persona offesa nell'offrirle un passaggio a casa per impossessarsi dell'iphone che la persona offesa aveva lasciato a vista nel vano portaoggetti dopo aver digitato il pin alla presenza della Fattori (che una volta impossessatasi del cellulare lo aveva venduto dicendo che era di una collega di lavoro che aveva bisogno di denaro).

Indi, la Corte di appello ha concluso che i precedenti penali anche specifici (ben 13 condanne per reati contro il patrimonio) e le modalità della condotta dovessero ritenersi espressive di particolare capacità a delinquere e pericolosità sociale, in tal modo esplicitando proprio quella valutazione che secondo i parametri dettati da questa Corte il giudice deve effettuare in sede di applicazione della recidiva (recidiva che era stata già supportata da adeguata motivazione nella sentenza di primo grado) . 1.2.1.La Corte di appello riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di particolare tenuità ha, parimenti, già espresso congrua ed adeguata motivazione, evidenziando non solo i numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata — numerosità che rimane pure al netto dell'unico caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali specificamente individuabile - ma anche l'assenza di effettivi elementi positivi suscettibili di valorizzazione ai fini prospettati (ritenendo in buona sostanza, nella sua insindacabile discrezionalità, che il corposo pregresso criminale dell'imputata non risultava compensato da segnali positivi rispetto all'episodio in questione quali avrebbero potuto essere il risarcimento del danno o l'assunziDne di un atteggiamento più collaborativo), oltre il fatto che la Fattori aveva continuato a clelinquere anche dopo la commissione del reato oggetto del presente procedimento; e quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ha in particolare posto in evidenza come il danno non potesse ritenersi affatto tenue tenuto conto del valore dell'iphone 5 pari a a 780 euro e dell'ulteriore rilevante danno che ne era derivato alla persona offesa a causa della perdita di tutti i contatti di lavoro che la stessa aveva salvato sul cellulare, a cui era conseguita anche la perdita di clienti.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per non avere valutato quanto esplicitato dalla difesa nelle conclusioni rassegnate per iscritto in cui si era in particolare messo in evidenza l'esito positivo del procedimento di affidamento in prova ai servizi sociali concesso all'imputata in relazione a diverse condanne e tra queste la sentenza citata dal Tribunale di Parma a pagina cinque della sua pronuncia, allegando per di più un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna e un provvedimento di cumulo, e si era per altro verso rappresentato che la Fattori fosse persona oramai completamene reintegrata nel tessuto sociale. La Corte di appello ha dato atto delle conclusioni pervenute via P.e.c. ma nulla ha detto in relazione agli argomenti che la difesa aveva speso con esse. 2.2.Col secondo motivo lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, in particolare la mancata considerazione, a tal fine, di quanto evidenziato dalla difesa in ordine all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali inerente al procedimento la cui sentenza è divenuta definitiva il 23.6.2013. La Corte di appello non ha tenuto conto del cambiamento di vita dell'imputata la quale oggi è completamente integrata nel tessuto sociale. Si sottolinea la rilevanza della questione perché senza la recidiva qualificata il reato sarebbe prescri-tto; si lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n-. 4cod. pen. negate sempre a causa dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso contro-deducendo ai rilievi del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, ha già avuto modo di affermare questa Corte che/ in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004 — 01; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802 — 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formui'ate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte); laddove, pur a voler ritenere che la memoria inviata dal ricorrente, rivestisse il carattere proprio delle conclusioni rassegnate per iscritto, si deve nondimeno rilevare come, nel caso di specie, di esse abbia dato atto la Corte di appello nel corpo della sentenza. Sicchè non ricorre la nullità eccepita in ricorso. Ed invero, come parimenti ha già avuto modo di osservare questa Corte, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, è la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, ad integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. E nel caso di specie, avendo la Corte di appello dato atto della presentazione delle conclusioni, a rigore non si può neppure affermare che non abbia considerato il loro contenuto e l'abbia ritenuto implicitamente recessivo rispetto agli argomenti spesi nella motivazione.In realtà, la censura, come prospettata col primo motivo senza agganci al concreto, è innanzitutto generica. Nulla di specifico si argomenta, infatti, in ordine alla rilevanza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale prospettata nelle conclusioni in argomento, e dei provvedimenti allegati (un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 10.2.2022 riguardante l'estinzione della multa per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale e un provvedimento di cumulo del 25.7.2016), rispetto alla decisione assunta dalla Corte di appello sulla base dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata, limitandosi, per altro verso, alla generica prospettazione di un cambiamento intervenuto nel modo di vivere dell'imputata che si afferma perfettamente reintegrata, oramai, nel tessuto sociale. 1.2. Solo col secondo motivo si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, da un iato, e, dall'altro, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche; laddove, ai fini della recidiva, non potrebbe comunque assumere rilievo un mutamento di vita che) secondo la stessa generica prospettazione difensiva sarebbe quanto meno in parte successivo alla commissione del fatto oggetto del presente procedimento. In ogni caso, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, che ha fornito risposte esaurienti in ordine alle ragioni per le quali non potesse essere esclusa la recidiva, né per altro verso essere riconosciute le indicate attenuanti, non si può affermare che non siano stati considerati gli ulteriori elementi che la difesa avrebbe rappresentato nella memoria conclusiva, ritenuti evidentemente recessivi o privi di rilievo; trattandosi peraltro di aspetti dei quali, neppure in appello, si era evidenziata la specifica rilevanza. Ed invero, la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della recidiva sulla base di un articolato ragionamento che ha posto in evidenza non solo come fossero numerosi i precedenti per reati contro il patrimonio commessi dall'imputata prima del furto in argomento, ma anche le caratteristiche che avevano connotato il modus operandi dell'imputata rispetto al caso di specie: ella non aveva esitato ad approfittare della gentilezza concessale dalla persona offesa nell'offrirle un passaggio a casa per impossessarsi dell'iphone che la persona offesa aveva lasciato a vista nel vano portaoggetti dopo aver digitato il pin alla presenza della Fattori (che una volta impossessatasi del cellulare lo aveva venduto dicendo che era di una collega di lavoro che aveva bisogno di denaro). Indi, la Corte di appello ha concluso che i precedenti penali anche specifici (ben 13 condanne per reati contro il patrimonio) e le modalità della condotta dovessero ritenersi espressive di particolare capacità a delinquere e pericolosità sociale, in tal modo esplicitando proprio quella valutazione che secondo i parametri dettati da questa Corte il giudice deve effettuare in sede di applicazione della recidiva (recidiva che era stata già supportata da adeguata motivazione nella sentenza di primo grado) . 1.2.1.La Corte di appello riguardo al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di particolare tenuità ha, parimenti, già espresso congrua ed adeguata motivazione, evidenziando non solo i numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata — numerosità che rimane pure al netto dell'unico caso di esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali specificamente individuabile - ma anche l'assenza di effettivi elementi positivi suscettibili di valorizzazione ai fini prospettati (ritenendo in buona sostanza, nella sua insindacabile discrezionalità, che il corposo pregresso criminale dell'imputata non risultava compensato da segnali positivi rispetto all'episodio in questione quali avrebbero potuto essere il risarcimento del danno o l'assunziDne di un atteggiamento più collaborativo), oltre il fatto che la Fattori aveva continuato a clelinquere anche dopo la commissione del reato oggetto del presente procedimento; e quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ha in particolare posto in evidenza come il danno non potesse ritenersi affatto tenue tenuto conto del valore dell'iphone 5 pari a a 780 euro e dell'ulteriore rilevante danno che ne era derivato alla persona offesa a causa della perdita di tutti i contatti di lavoro che la stessa aveva salvato sul cellulare, a cui era conseguita anche la perdita di clienti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell
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