CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 16488/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante legale; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza il 07/04/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo impeditivo del cantiere e dell'area ubicata in piazzale [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Trebisacce. Il procedimento ha ad oggetto i reati previsti dagli artt. 353 bis - 323 cod. pen. (capi 1-2-), 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 bis, lett. b), d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capi 3-4); si tratta di fatti relativi all'aggiudicazione del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione di un autostazione ubicata sull'area indicata.Avverso il decreto di sequestro era stato richiesto riesame ed il Tribunale, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti solo in relazione ai capi 3) - 4), aveva disposto la restituzione dell'area in questione identificata in catasto al foglio n. 33 particelle n. 754- 755 - 120, limitatamente alla parte non interessata dai lavori di realizzazione dell'autostazione, cioè "dell'Opera" (così il provvedimento); il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è stato dichiarato dalla Corte di cassazione inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'appello in quanto: a) la richiesta aveva ad oggetto la mancata restituzione di beni che, a parere della difesa, non avrebbero potuto essere considerati - per più ragioni- oggetto del sequestro, con particolare riguardo ai manufatti insistenti sulle particelle n. 1007-1008; b) il contenuto della domanda riguarderebbe le modalità esecutive del sequestro e, dunque, avrebbe dovuto essere fatta valere con un incidente di esecuzione. Secondo il Tribunale, dunque, l'ordinanza di rigetto della richiesta di dissequestro non sarebbe stata appellabile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la società articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il tema attiene all'affermazione del Tribunale secondo cui la società, terza interessata rispetto al procedimento penale, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni in sede esecutiva: si tratterebbe di un'affermazione in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale e la abnormità degli atti compiuti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari che si sarebbe illegittimamente "inserito" nel procedimento partecipando, in luogo del Procuratore presso il Tribunale di Cosenza, alle udienze camerali. 3. Il 5.10.2021 è stata trasmessa una memoria con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti difensivi posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente. 2. Dagli atti emerge che la società ricorrente è un soggetto terzo rispetto ai reati per cui si procede, non essendo stato peraltro contestato alla stessa nessun illecito derivante da reato, ai sensi del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231. 3. Le Sezioni unite hanno chiarito in tema di misure cautelari reali che il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la confisca sia irrevocabile, la restituzione del bene t e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (Sez. U., n. 4812 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938, in cui in motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame). Ne consegue che, nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'appello proposto dalla società - terza rispetto ai fatti per cui si procede - avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di restituzione di beni in sequestro era ammissibile. 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così