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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23932/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 03/12/2025; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Giudice del Tribunale di Velletri ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere, in via principale, la revoca del provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena alla stessa riconosciuta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2014, irrevocabile il 10 dicembre 2014, o, in via subordinata, il riconoscimento del 1vincolo della continuazione tra il reato di cui alla predetta pronuncia e quello per il quale la stessa ha riportato condanna con successiva sentenza del 13 luglio 2021, irrevocabile il 15 dicembre 2021.

A fondamento della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha evidenziato le seguenti circostanze: La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata correttamente disposta ricorrendo le condizioni di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riportato la seconda condanna per un delitto commesso il 3 febbraio 2016, entro i cinque anni, cioè, dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale la pena detentiva era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. - La sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alle due fattispecie delittuose in questione non è configurabile posta la «significativa distanza spazio-temporale tra gli stessi (commesso il 26 maggio 2011 a Roma, quello della prima sentenza; commesso il 3 febbraio 2016 quella della seconda sentenza)» e non avendo la condannata offerto alcuna concreta allegazione che possa supportare un giudizio diverso.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in tre distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione ed erronea applicazione degli artt. 164, 168, 168-bis cod. pen, 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.; illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.

Il difensore premette che il Tribunale ha affermato che la recidiva sarebbe stata «correttamente valorizzata» nella seconda delle pronunce emesse nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, «la sospensione condizionale non poteva essere nuovamente concessa essendo, in tali casi, obbligatoria la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza».

Lamenta che detta motivazione sia illogica atteso che, in primo luogo, la recidiva non è mai stata contestata, che il Giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo detta circostanza, ha «strumentalmente ed apoditticamente utilizzato» la recidiva «come presupposto implicito per affermare la legittimità della revoca», così violando il disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Evidenzia, ancora, che la sentenza divenuta irrevocabile nel dicembre 2014 è stata annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente alle pene accessorie e che tale annullamento incide sulla valutazione della pena e sulla sua eseguibilità («il Tribunale ha travisato il contenuto del giudicato, omettendo di considerare che l'annullamento parziale comporta comunque una nuova determinazione della pena accessoria e che la revoca della sospensione condizionale presuppone una pena stabile e non oggetto di annullamento»).2 g2.2.

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.

Il difensore lamenta che il Tribunale ha errato nel valutare i presupposti per operare la revoca del beneficio posto che il reato oggetto della seconda pronuncia è stato commesso il 3 febbraio 2016, anteriormente ai fatti «datati 13 luglio 2021, per i quali il beneficio della sospensione condizionale è stato concesso». 2.3 Violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.

Motivazione apparente ed omessa valutazione di elementi decisivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il difensore censura che il Giudice dell'esecuzione è ricorso ad un argomento apparente per rigettare la richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento del vincolo della continuazione, visto che «la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la distanza temporale non esclude di per sé il disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione debba valutare tutti gli elementi emergenti dagli atti, anche se non allegati dalla parte».

Lamenta ancora che il Giudice ha fatto ricorso ad una motivazione generica e stereotipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondati perché privi dei necessari requisiti di coerenza e di perspicuità sono, anzitutto, i motivi ai quali la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso per aggredire il provvedimento nella parte in cui non ha rivalutato in senso favorevole all'istante la già deliberata revoca della sospensione condizionale della pena inizialmente concessa con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. irrevocabile il 10 dicembre 2014.

In particolare, gravata da un conclamato errore rappresentativo è l'affermazione secondo la quale il fatto di reato a seguito del quale il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. è stato revocato sarebbe stato commesso in epoca anteriore rispetto al tempus commissi del delitto per il quale la sospensione era stata in precedenza accordata, di talchè non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen.

La data del 13 luglio 2021 al riguardo indicata nel corpo del ricorso non può, infatti, di certo, identificarsi in quella in cui è stato consumato il reato oggetto della sentenza di patteggiannento pronunciata sette anni prima, nell'anno 2014.

Essa, com'è agevole apprezzare dalla compulsazione degli atti, costituisce, piuttosto, la data in cui è stata pronunciata la seconda sentenza, poi divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2021, con la quale è stata disposta la revoca del beneficio della sospensione.

Né maggior peso può conferirsi alle ulteriori doglianze difensive, atteso che esse si 3articolano in considerazioni tanto vaghe quanto eccentriche rispetto al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata.

3. Inficiate da patente genericità risultano, poi, le considerazioni critiche formulate dalla difesa con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto di accertamento nelle due sentenze pronunciate nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA].

Anche esse, infatti, si dipanano attraverso un incedere fondato su valutazioni di ordine generale, prive di un effettivo confronto con l'apparato motivazionale dell'ordinanza che, apparendo privo di conclamati profili di illogicità e rispettoso dei consolidati canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta incensurabile in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa deve essere altresì condannata al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MDepositala in Cancett li 3 11 202hRemi? ,[OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad [OSCURATO:PERSONA] (RM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri del 03/12/2025; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con ordinanza del 3 dicembre 2025 il Giudice del Tribunale di Velletri ha rigettato le richieste avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere, in via principale, la revoca del provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena alla stessa riconosciuta con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 7 novembre 2014, irrevocabile il 10 dicembre 2014, o, in via subordinata, il riconoscimento del 1vincolo della continuazione tra il reato di cui alla predetta pronuncia e quello per il quale la stessa ha riportato condanna con successiva sentenza del 13 luglio 2021, irrevocabile il 15 dicembre 2021. A fondamento della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha evidenziato le seguenti circostanze: La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata correttamente disposta ricorrendo le condizioni di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, riportato la seconda condanna per un delitto commesso il 3 febbraio 2016, entro i cinque anni, cioè, dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale la pena detentiva era stata sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. - La sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alle due fattispecie delittuose in questione non è configurabile posta la «significativa distanza spazio-temporale tra gli stessi (commesso il 26 maggio 2011 a Roma, quello della prima sentenza; commesso il 3 febbraio 2016 quella della seconda sentenza)» e non avendo la condannata offerto alcuna concreta allegazione che possa supportare un giudizio diverso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in tre distinti motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Violazione ed erronea applicazione degli artt. 164, 168, 168-bis cod. pen, 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen.; illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. Il difensore premette che il Tribunale ha affermato che la recidiva sarebbe stata «correttamente valorizzata» nella seconda delle pronunce emesse nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, «la sospensione condizionale non poteva essere nuovamente concessa essendo, in tali casi, obbligatoria la revoca del beneficio concesso con la prima sentenza». Lamenta che detta motivazione sia illogica atteso che, in primo luogo, la recidiva non è mai stata contestata, che il Giudice dell'esecuzione, pur riconoscendo detta circostanza, ha «strumentalmente ed apoditticamente utilizzato» la recidiva «come presupposto implicito per affermare la legittimità della revoca», così violando il disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Evidenzia, ancora, che la sentenza divenuta irrevocabile nel dicembre 2014 è stata annullata dalla Corte di Cassazione limitatamente alle pene accessorie e che tale annullamento incide sulla valutazione della pena e sulla sua eseguibilità («il Tribunale ha travisato il contenuto del giudicato, omettendo di considerare che l'annullamento parziale comporta comunque una nuova determinazione della pena accessoria e che la revoca della sospensione condizionale presuppone una pena stabile e non oggetto di annullamento»).2 g2.2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale ha errato nel valutare i presupposti per operare la revoca del beneficio posto che il reato oggetto della seconda pronuncia è stato commesso il 3 febbraio 2016, anteriormente ai fatti «datati 13 luglio 2021, per i quali il beneficio della sospensione condizionale è stato concesso». 2.3 Violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. Motivazione apparente ed omessa valutazione di elementi decisivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il difensore censura che il Giudice dell'esecuzione è ricorso ad un argomento apparente per rigettare la richiesta, avanzata in via subordinata, di riconoscimento del vincolo della continuazione, visto che «la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la distanza temporale non esclude di per sé il disegno criminoso e che il giudice dell'esecuzione debba valutare tutti gli elementi emergenti dagli atti, anche se non allegati dalla parte». Lamenta ancora che il Giudice ha fatto ricorso ad una motivazione generica e stereotipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondati perché privi dei necessari requisiti di coerenza e di perspicuità sono, anzitutto, i motivi ai quali la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso per aggredire il provvedimento nella parte in cui non ha rivalutato in senso favorevole all'istante la già deliberata revoca della sospensione condizionale della pena inizialmente concessa con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. irrevocabile il 10 dicembre 2014. In particolare, gravata da un conclamato errore rappresentativo è l'affermazione secondo la quale il fatto di reato a seguito del quale il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. è stato revocato sarebbe stato commesso in epoca anteriore rispetto al tempus commissi del delitto per il quale la sospensione era stata in precedenza accordata, di talchè non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 168, primo comma n. 1, cod. pen. La data del 13 luglio 2021 al riguardo indicata nel corpo del ricorso non può, infatti, di certo, identificarsi in quella in cui è stato consumato il reato oggetto della sentenza di patteggiannento pronunciata sette anni prima, nell'anno 2014. Essa, com'è agevole apprezzare dalla compulsazione degli atti, costituisce, piuttosto, la data in cui è stata pronunciata la seconda sentenza, poi divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2021, con la quale è stata disposta la revoca del beneficio della sospensione. Né maggior peso può conferirsi alle ulteriori doglianze difensive, atteso che esse si 3articolano in considerazioni tanto vaghe quanto eccentriche rispetto al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. 3. Inficiate da patente genericità risultano, poi, le considerazioni critiche formulate dalla difesa con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti oggetto di accertamento nelle due sentenze pronunciate nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA]. Anche esse, infatti, si dipanano attraverso un incedere fondato su valutazioni di ordine generale, prive di un effettivo confronto con l'apparato motivazionale dell'ordinanza che, apparendo privo di conclamati profili di illogicità e rispettoso dei consolidati canoni ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, risulta incensurabile in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa deve essere altresì condannata al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDepositala in Cancett li 3 11 202hRemi? ,[OSCURATO:PERSONA] 4