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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 07674/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8114-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/09/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata alle parti, in data 03/02/2023, a cura della Cancelleria – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –non è stata accettata dalla società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8114-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1192/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 22/09/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la predetta rinuncia, sebbene ritualmente comunicata alle parti, in data 03/02/2023, a cura della Cancelleria – ai sensi dell’art. 390 co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 –non è stata accettata dalla società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il giorno
Decreto Cassazione n. 07674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris