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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2024/2026

ECLI:EU:T:2026:183
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TJ0195 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 11 marzo 2026 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di direttore – Rigetto della candidatura – Atto recante pregiudizio – Ricevibilità – Incompetenza dell’autore dell’atto – Criteri di ammissibilità – Nozione di “funzione dirigenziale di livello intermedio” – Errore di diritto» Nella causa T‑195/25,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J.-F.

Brakeland e S. Chantre, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto, al momento della deliberazione, da J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2025; – le osservazioni del ricorrente sull’eccezione di irricevibilità, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2025; – la decisione del 4 luglio 2025 di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito; – le misure di organizzazione del procedimento del 7 luglio 2025 e la risposta della [OSCURATO:PERSONA], depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2025, in seguito all’udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 giugno 2024, con la quale è stata respinta la sua candidatura per il posto di direttore (AD 14/AD 15) della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «posto in questione»).

Fatti 2 Il ricorrente è funzionario della [OSCURATO:PERSONA] dal 1 o gennaio 1996. 3 Dal 1 o gennaio 1996 al 31 ottobre 1998 il ricorrente è stato assegnato alla DG «Concorrenza», poi è stato distaccato presso la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’interesse del servizio fino al 30 settembre 2004.

Dal 1 o ottobre 2004 egli è assegnato al servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «servizio giuridico»).

Il 1 o marzo 2014 è stato nominato «consigliere giuridico» in seno a tale servizio.

Da allora è stato promosso al grado AD

14. Infine, il 1 o novembre 2021 è stato nominato vice consigliere giuridico principale che dirige il gruppo «Istituzioni» del servizio giuridico. 4 Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato un avviso di posto vacante per il posto di direttore (grado AD 14/AD 15) per la direzione G «International» della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» (avviso COM/2024/1108) (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 5 Sotto il titolo «Politica di assunzione», la procedura di selezione era ivi descritta nei seguenti termini: «(…) I candidati invitati ad un colloquio con il comitato consultivo per le nomine devono assistere, prima di tale colloquio, ad una giornata presso un centro di valutazione guidato da consulenti esterni, a meno che essi non siano già stati valutati nell’ambito di un centro di valutazione organizzato su richiesta della DG [“Risorse umane e sicurezza”] per un tipo di impiego dello stesso livello di quello attualmente richiesto, nel corso dei due anni precedenti la data del colloquio con il [comitato consultivo per le nomine] (…)». 6 Inoltre, l’avviso di posto vacante conteneva un collegamento ipertestuale che rinviava ad una pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA], intitolata «Dirigenza: condizioni di ammissibilità».

Per quanto riguarda le funzioni rientranti nell’impiego tipo di direttore, si afferma che sono ammissibili i funzionari di ruolo in particolare «di grado AD 14 che occupano (o hanno occupato) una funzione dirigenziale di livello intermedio per un periodo di almeno [due] anni» (in prosieguo: la «condizione controversa»). 7 Il 27 maggio 2024 il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto in questione. 8 Con messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024, un membro del personale dell’unità «HR.02 – [OSCURATO:PERSONA]» della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente del fatto che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione in quanto egli non soddisfaceva tutte le condizioni di ammissibilità, in particolare la condizione controversa. 9 Con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2024, il ricorrente è stato invitato ad un colloquio con il comitato di preselezione della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» per la procedura di selezione COM/2024/1108, previsto per il 25 giugno 2024. 10 Con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2024, un membro del personale dell’unità «R.5 – People & Organisation» della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» ha informato il ricorrente che, poiché la sua candidatura non era stata considerata ammissibile dalla DG «Risorse umane e sicurezza», l’invito menzionato al precedente punto 9 non era più valido. 11 Il 22 agosto 2024 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024. 12 Il 30 ottobre 2024, in occasione della sua 2 505 a riunione, su proposta del membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, di concerto con la presidente della [OSCURATO:PERSONA], e previa consultazione del membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, tale istituzione ha deciso di nominare un terzo al posto in questione (in prosieguo: la «decisione di nomina»). 13 La decisione di nomina è stata oggetto di un comunicato stampa lo stesso giorno. 14 L’11 dicembre 2024 al ricorrente è stata notificata la decisione di rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), adottata dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»).

Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024; – ove necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, anche nel caso in cui esso dichiari il ricorso irricevibile. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, infondato; – condannare il ricorrente alle spese.

In diritto Sulla ricevibilità del ricorso 17 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso in quanto il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non costituisce un atto che arreca pregiudizio. 18 In primo luogo, il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 proviene da un membro del personale della DG «Risorse umane e sicurezza» e non dall’APN incaricata della procedura al fine di coprire il posto in questione, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto, vale a dire il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. 19 In secondo luogo, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non sarebbe un atto che arreca pregiudizio, bensì un atto intermedio facente parte della procedura di assunzione.

Infatti, dall’avviso di posto vacante e dalla pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA] alla quale quest’ultimo rinvia risulterebbe che la procedura di selezione di cui trattasi è una procedura articolata in più fasi tra la pubblicazione dell’avviso di posto vacante e la decisione di nomina da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, l’atto pregiudizievole emanato dall’APN sarebbe la decisione di nomina. 20 In terzo luogo, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non avrebbe avuto l’effetto di eliminare definitivamente il ricorrente dalla procedura o di vincolare l’APN.

Infatti, come risulterebbe dal verbale del 28 novembre 2024 della 2 505 a riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «verbale della riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]»), all’APN sarebbe stato trasmesso l’elenco completo delle persone che avevano presentato la propria candidatura per il posto in questione.

Pertanto, l’APN avrebbe adottato la sua decisione finale dopo aver preso visione dell’elenco completo delle candidature. 21 Il ricorrente confuta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 22 In forza degli articoli 90 e 91 dello Statuto, la ricevibilità di un ricorso di annullamento in materia di funzione pubblica è subordinata all’esistenza di un atto che arreca pregiudizio. 23 Secondo la giurisprudenza della Corte, arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 95 e giurisprudenza citata). 24 Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza di questo atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 96 e giurisprudenza citata). 25 Pertanto, la capacità di un atto di produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata unicamente sulla base del fatto che tale atto assume la forma di un messaggio di posta elettronica, in quanto ciò equivarrebbe a far prevalere la forma dell’atto oggetto del ricorso sulla sostanza stessa di detto atto (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 97 e giurisprudenza citata). 26 Peraltro, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati alla preparazione della decisione finale (sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI, T‑536/20 , non pubblicata, EU:T:2022:40 , punto 38 ; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2018, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑552/16 , non pubblicata, EU:T:2018:807 , punto 43 e giurisprudenza citata). 27 Infine, conformemente agli articoli 90 e 91 dello Statuto, solo gli atti emanati dall’APN e dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione possono essere sottoposti al controllo del Tribunale da parte dei funzionari e degli agenti delle istituzioni dell’Unione europea (v. ordinanza del 16 novembre 2018, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑552/16 , non pubblicata, EU:T:2018:807 , punto 46 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che solo la decisione di nomina costituisce un atto che arreca pregiudizio, nella misura in cui proviene dall’APN, vale a dire il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe stato trasmesso l’elenco completo delle persone che avevano presentato le loro candidature per il posto in questione.

Per contro, il ricorrente ritiene che, prima dell’adozione di tale decisione, che d’altronde non gli sarebbe stata notificata, l’APN abbia preso in considerazione soltanto le candidature proposte dal comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il «CCN»), ad esclusione della sua, che è stata respinta in quanto inammissibile prima della fase di preselezione, cosicché il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 costituirebbe un rigetto definitivo della sua candidatura e quindi l’atto pregiudizievole. 29 In proposito occorre rilevare che le modalità di organizzazione della procedura che porta all’assunzione dei funzionari di grado superiore sono previste dal documento sinottico sulla politica riguardante i funzionari di grado superiore [SEC (2004) 1352/2], del 26 ottobre 2004, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «documento sinottico»).

Al suo punto 5.2, esso descrive questa procedura come comprendente diverse fasi che, nel caso di specie, sono state attuate mediante l’avviso di posto vacante. 30 Secondo tale procedura, un progetto di avviso di posto vacante è preparato dalla direzione generale incaricata dell’assunzione d’intesa con il relatore della procedura, poi detto avviso di posto vacante è pubblicato dopo la sua approvazione da parte dell’APN (prima fase).

Successivamente, il comitato di preselezione redige un elenco dei candidati meglio qualificati per il posto in questione alla luce dei criteri pubblicati (seconda fase).

Sulla base della relazione di tale comitato, il CCN identifica i candidati più idonei a sostenere un colloquio, quindi adotta il suo parere preliminare (terza fase).

Dopo aver svolto i colloqui con i candidati selezionati, il CCN adotta il suo parere e redige l’elenco di riserva corredato delle schede di valutazione di ciascun candidato (quarta fase).

I candidati che figurano nell’elenco di riserva stilato dal CCN devono sostenere colloqui con uno o più membri del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che procede alla nomina del candidato prescelto per la posizione in questione (quinta e ultima fase). 31 Ne consegue che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] è l’APN competente in merito alla nomina dei funzionari di grado superiore e che la decisione di nomina viene presa al termine di una procedura di selezione comprendente diverse fasi nel corso delle quali sono redatti atti preparatori.

Pertanto, in linea di principio e conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 26 e 27, solo la decisione di nomina costituirebbe l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente. 32 Tuttavia, la giurisprudenza ha già riconosciuto che una decisione adottata al termine di una delle fasi della procedura di selezione poteva costituire un atto pregiudizievole per l’interessato, qualora essa avesse l’effetto di privarlo della possibilità di partecipare ad una fase successiva di detta procedura e, di conseguenza, di qualsiasi possibilità di essere nominato nell’ambito dell’avviso di posto vacante (v., in tal senso, ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14 , EU:F:2015:33 , punti 31 e 32 ). 33 Orbene, nel caso di specie, è a seguito della valutazione delle condizioni di ammissibilità effettuata dalla DG «Risorse umane e sicurezza» che il comitato di preselezione ha annullato il colloquio inizialmente previsto con il ricorrente.

Infatti, come ricordato al precedente punto 10, l’invito a tale colloquio doveva essere considerato non più valido, dal momento che la DG «Risorse umane e sicurezza» aveva ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse, in particolare, la condizione controversa. 34 Pertanto, è giocoforza constatare che, a seguito dell’invio del messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024, il ricorrente si è trovato escluso dalle altre fasi della procedura di selezione, cosicché tale messaggio gli arreca pregiudizio. 35 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia sostenuto che, sebbene la DG «Risorse umane e sicurezza» procedesse ad una prima analisi delle condizioni di ammissibilità, l’unica APN competente ad adottare una decisione definitiva era il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. 36 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le autorità intervenute dopo la DG «Risorse umane e sicurezza» sarebbero state in grado di analizzare le condizioni di ammissibilità e avrebbero potuto giungere ad un’analisi diversa da quella di detta DG.

In altre parole, il comitato di preselezione, il CCN o il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto la possibilità di considerare ammissibile la candidatura del ricorrente, cosicché il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non costituirebbe un atto pregiudizievole. 37 Tuttavia, nelle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che il riferimento a questa sola possibilità non possa costituire un argomento sufficiente per escludere la natura di atto pregiudizievole del messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024.

Infatti, tenuto conto delle conseguenze che si sono effettivamente verificate sulla situazione del ricorrente e delle informazioni che egli ha ricevuto, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire indizi che dimostrino che tali diversi organi, tenuti ad intervenire nella procedura di selezione e, quantomeno, in quella di preselezione, hanno effettivamente ricevuto la sua candidatura e ne hanno analizzato le condizioni di ammissibilità.

In mancanza di tali indizi, si dovrebbe concludere che la DG «Risorse umane e sicurezza» sembra aver preso una posizione definitiva sul rispetto delle condizioni di ammissibilità da parte del ricorrente. 38 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il comitato di preselezione, la formulazione utilizzata nel messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2024, menzionato al precedente punto 10, esclude che esso abbia proceduto all’analisi dell’ammissibilità della candidatura del ricorrente, o addirittura indica che esso si considerava vincolato dalla valutazione effettuata dalla DG «Risorse umane e sicurezza». 39 In secondo luogo, per quanto concerne il CCN, il Tribunale ha chiesto la produzione dei documenti recanti il riferimento PERS (2024) 65/2 e PERS (2024) 65/3 al fine di verificare se il CCN, poi il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] disponessero, come sosteneva la [OSCURATO:PERSONA], dell’elenco completo delle candidature al posto in questione, condizione indispensabile per l’esame della loro ammissibilità.

In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tre documenti, vale a dire: – la nota del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», trasmessa al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, dell’11 giugno 2024 (in prosieguo: la «nota dell’11 giugno 2024»); – il parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024; – il parere del CCN del 3 ottobre 2024. 40 Dalla nota dell’11 giugno 2024 risulta che, tra le sette candidature presentate, solo quella del ricorrente non era ammissibile e non è stata trasmessa al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, il che è stato confermato da quest’ultima in udienza.

Pertanto, il membro della [OSCURATO:PERSONA] all’origine della proposta presentata al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 12 supra ) non aveva ricevuto la candidatura del ricorrente. 41 Quanto al parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024, esso includeva nell’elenco delle candidature ammissibili non solo quella del ricorrente, ma anche quella di una persona che aveva tuttavia ritirato la propria candidatura prima della fase di preselezione.

Il numero di candidature ammissibili ammontava quindi a otto anziché a sei.

Interrogata in udienza su tale differenza numerica, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tale incoerenza poteva sollevare interrogativi, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni. 42 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che tale differenza si spiegava con la circostanza che il CCN aveva analizzato le condizioni di ammissibilità di tutte le candidature ed era giunto ad una conclusione diversa da quella della DG «Risorse umane e sicurezza». 43 In ogni caso, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di fornire elementi concreti che consentissero di confermare che il CCN avesse effettivamente ricevuto la candidatura del ricorrente, contrariamente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, né che esso avesse effettivamente esaminato l’ammissibilità di quest’ultima. 44 Inoltre, il parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024 menziona esplicitamente solo la verifica dei fascicoli personali dei due candidati che erano stati invitati al centro di valutazione e ad un colloquio, di cui il ricorrente non faceva parte. 45 Pertanto, i documenti prodotti e le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di concludere che il CCN avesse effettivamente ricevuto tutte le candidature, né, a fortiori, che ne avesse nuovamente esaminato le condizioni di ammissibilità, né, più specificamente, che avesse valutato quella del ricorrente. 46 L’elenco presentato nel parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024 appare quindi come un semplice elenco riassuntivo di tutti i nomi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura, indipendentemente dall’ammissibilità delle loro candidature, e l’aggettivo «ammissibile» deve essere inteso, in mancanza di spiegazioni convincenti fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], come un errore materiale. 47 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che il CCN avesse esaminato la candidatura del ricorrente e avesse concluso che quest’ultima era ammissibile, e ciò contrariamente alla conclusione cui era giunta la DG «Risorse umane e sicurezza», conclusione che era stata, per di più, accettata senza verifica da parte del comitato di preselezione. 48 Tale dimostrazione era tanto più necessaria in quanto, da un lato, dal documento sinottico non risulta che il CCN dovesse esaminare le condizioni di ammissibilità delle candidature e, dall’altro, poiché il colloquio del ricorrente con il comitato di preselezione era stato annullato, era improbabile che il CCN esaminasse i meriti di una candidatura per la quale gli mancavano elementi di valutazione importanti. 49 In terzo luogo, per quanto riguarda il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del modo in cui si è svolta la procedura di selezione, vale a dire, anzitutto, la mancata trasmissione della candidatura del ricorrente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, poi, l’accettazione da parte del comitato di preselezione della conclusione della DG «Risorse umane e sicurezza» e, infine, l’assenza di prova che il CCN abbia esaminato la candidatura del ricorrente, esiste un complesso di indizi che consentono di dubitare ragionevolmente del fatto che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la candidatura del ricorrente e ne avesse esaminato l’ammissibilità.

Inoltre, al pari di quanto constatato al precedente punto 48 per quanto riguarda il CCN, da un lato, dal documento sinottico non risulta che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] fosse chiamato a verificare le condizioni di ammissibilità delle candidature e, dall’altro, poiché né il comitato di preselezione né il CCN hanno effettuato un colloquio con il ricorrente, era improbabile che detto collegio esaminasse i meriti della candidatura del ricorrente, per la quale gli mancavano elementi di valutazione importanti. 50 Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento di prova che dimostri il contrario, se non il verbale della riunione del collegio dei suoi membri. 51 Tuttavia, il fatto che sia menzionato nel verbale della riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo ha ricevuto l’elenco delle candidature non è sufficiente a dimostrare che esso abbia effettivamente ricevuto la candidatura del ricorrente e ne abbia esaminato l’ammissibilità.

Infatti, la trasmissione di un elenco non è necessariamente sinonimo della trasmissione effettiva delle candidature, come attestato dalla nota dell’11 giugno 2024, che redigeva l’elenco delle candidature, ma trasmetteva al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione soltanto le candidature ammissibili. 52 Peraltro, occorre rilevare che il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 è stato notificato al ricorrente lo stesso giorno alle ore 16:56, ossia circa un’ora dopo la firma elettronica alle ore 15:49 della nota dell’11 giugno 2024, il che conferma l’intenzione di informare il ricorrente della decisione adottata nei suoi confronti e trasmessa quasi contemporaneamente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente. 53 Nelle circostanze del caso di specie, occorre pertanto considerare che, avendo comportato l’esclusione della candidatura del ricorrente prima della fase di preselezione, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 ha segnato la fine della procedura di selezione per quest’ultimo e costituisce, quindi, un rigetto definitivo della sua candidatura e, pertanto, l’atto che arreca pregiudizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»), cosicché il suo ricorso è ricevibile.

Sull’oggetto del ricorso 54 Con il terzo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo. 55 Poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, in quanto si limita a confermare la decisione impugnata, si deve considerare che la domanda di annullamento è diretta soltanto all’annullamento della decisione impugnata, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta in tale decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20 , EU:T:2022:426 , punto 21 ).

Nel merito 56 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore manifesto di valutazione e, il secondo, su un’eccezione di illegittimità dell’avviso di posto vacante e delle norme alle quali tale avviso si riferisce. 57 Peraltro, il ricorrente ha sollevato, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, un motivo nuovo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto.

Sul motivo nuovo, relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto 58 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente ha affermato che, se il Tribunale dovesse ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la persona che gli aveva notificato la decisione impugnata non fosse legittimata a farlo, egli intendeva sollevare un motivo di annullamento nuovo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto. 59 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, se il Tribunale dovesse ritenere che il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 fosse l’atto pregiudizievole, occorrerebbe constatare che l’autorità che l’aveva adottato era incompetente. 60 In proposito occorre ricordare che l’incompetenza dell’autore di un atto pregiudizievole costituisce un motivo di ordine pubblico che spetta al giudice dell’Unione esaminare, se necessario, d’ufficio (v. sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P , EU:T:2010:294 , punto 61 e giurisprudenza citata), e che esso può essere dedotto in qualsiasi fase del procedimento (v. sentenza del 26 giugno 2024, Paraskevaidis/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑698/21 , EU:T:2024:425 , punto 36 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata da un membro del personale dell’unità «HR.02 – [OSCURATO:PERSONA]» della DG «Risorse umane e sicurezza».

Orbene, come menzionato al precedente punto 31, è il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ad essere l’APN competente in merito alla nomina dei funzionari di grado superiore. 62 È vero che dall’analisi della ricevibilità del ricorso risulta che, di fatto, il comitato di preselezione, il CCN e il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] non hanno analizzato le condizioni di ammissibilità delle candidature e che tale compito è stato affidato alla DG «Risorse umane e sicurezza». 63 Inoltre, come concluso al precedente punto 53, la decisione impugnata ha segnato la fine della procedura di selezione per il ricorrente. 64 Pertanto, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sembrare aver delegato alla DG «Risorse umane e sicurezza» i suoi poteri per quanto riguarda l’esame delle condizioni di ammissibilità delle candidature e il rigetto di dette candidature in tale fase della procedura di selezione. 65 Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la delega di poteri non si presume e che l’autorità delegante, anche se autorizzata a delegare i suoi poteri, deve adottare una decisione esplicita con la quale li trasferisce (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 9/56 , EU:C:1958:7 , pagg. da 42 a 44, 46 e 47) e la delega può avere ad oggetto soltanto poteri di esecuzione, esattamente definiti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 43 ). 66 Orbene, è giocoforza constatare che ciò non si è verificato nel caso di specie. 67 Peraltro, occorre rilevare che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo all’ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA ( F‑105/14 , EU:F:2015:33 , punto 31 ), menzionata al precedente punto

32. Infatti, in quest’ultima causa, l’atto pregiudizievole era stato adottato dall’autorità competente, poiché conteneva la posizione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in merito al rigetto, nella prima fase della procedura di selezione, della candidatura del ricorrente, e ciò dopo una valutazione dettagliata di quest’ultima da parte del comitato di selezione. 68 In tali circostanze, si deve constatare che la decisione impugnata è stata adottata da un’autorità incompetente, cosicché occorre annullarla. 69 Tuttavia, una buona amministrazione della giustizia impone, al fine di stabilire il contesto giuridico corretto nel quale la [OSCURATO:PERSONA] dovrà adottare le misure necessarie per l’esecuzione della presente sentenza, conformemente all’articolo 266 TFUE, di trattare anche il primo motivo dedotto dal ricorrente.

Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto 70 Il ricorrente ritiene che l’APN abbia commesso un errore manifesto di valutazione in quanto ha violato l’avviso di posto vacante e le norme alle quali esso si riferisce.

Infatti, l’APN avrebbe dovuto interpretare questi ultimi nel senso che la condizione controversa non si applicava in un caso come il suo.

Un siffatto motivo deve essere considerato come vertente anche su un errore di diritto. 71 In proposito, da un lato, il ricorrente rileva che la decisione C(2016) 3288 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 giugno 2016, relativa al personale dirigenziale di livello intermedio (in prosieguo: la «decisione sulla dirigenza di livello intermedio»), che stabilisce i criteri per considerare che una funzione sia una «funzione dirigenziale di livello intermedio», non si applica ai consiglieri, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione. 72 Dall’altro lato, il ricorrente osserva che la decisione C(2016) 3214 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2016, sulle funzioni di consigliere (in prosieguo: la «decisione sui consiglieri») esclude dal suo ambito di applicazione, conformemente al suo articolo 1, i consiglieri giuridici presso il servizio giuridico. 73 Il ricorrente ne deduce due diversi scenari. 74 In base al primo scenario, si dovrebbe ritenere che, poiché la decisione sui consiglieri non è applicabile ai consiglieri giuridici presso il servizio giuridico, la decisione sul personale dirigenziale di livello intermedio sia applicabile a questi ultimi.

Orbene, in un caso del genere, i consiglieri giuridici, tenuto conto della struttura particolare del servizio giuridico, dovrebbero essere considerati capi unità. 75 Dal momento che l’APN non avrebbe trattato il ricorrente, che è consigliere giuridico presso il servizio giuridico, come un capo unità, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per aver violato la decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 76 In base al secondo scenario, i consiglieri giuridici del servizio giuridico sarebbero al contempo esclusi dall’ambito di applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e da quello della decisione sui consiglieri.

Ciò significherebbe che la funzione di consigliere giuridico presso il servizio giuridico non sarebbe disciplinata da alcun testo specifico, né per quanto riguarda il suo ruolo, né per quanto riguarda la possibilità di partecipare a procedure di selezione per posti di grado superiore. 77 In un caso del genere, la decisione impugnata non avrebbe potuto essere adottata in applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e sarebbe stato necessario che l’APN valutasse in concreto se il ricorrente avesse le competenze e le esperienze dirigenziali richieste per il posto in questione. 78 Di conseguenza, l’APN avrebbe violato l’avviso di posto vacante e le norme alle quali esso si riferisce applicando automaticamente al ricorrente la condizione controversa, senza verificare se le sue competenze e le sue esperienze potessero essere considerate equivalenti a quelle previste per le funzioni dirigenziali di livello intermedio. 79 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente.

In particolare, essa sostiene che i consiglieri giuridici presso il servizio giuridico sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio non «nella misura in cui» essi non esercitano funzioni dirigenziali, ma «perché» non esercitano tali funzioni.

Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio sarebbe confermata dalla versione inglese di tale decisione, che utilizza il termine «as», e dalla versione tedesca, che utilizza il termine «da». 80 Secondo costante giurisprudenza, la funzione di un avviso di posto vacante consiste, da un lato, nell’informare gli interessati nel modo più esatto possibile sulla natura delle condizioni necessarie per occupare il posto da coprire, al fine di porli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e, dall’altro, nel fissare i criteri giuridici alla luce dei quali sarà effettuato lo scrutinio per merito comparativo dei candidati.

Questa seconda funzione implica che siano enunciati requisiti sufficientemente precisi per consentire di procedere a detto esame comparativo e di giustificare la scelta operata (v. sentenza del 1o giugno 2022, OG/AED, T‑632/20 , non pubblicata, EU:T:2022:308 , punto 51 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza, sia le condizioni generali indicate nel sommario degli avvisi di posto vacante sia le condizioni specifiche indicate in relazione al posto in questione costituiscono le condizioni richieste in base all’avviso di posto vacante (sentenza del 7 febbraio 2019, Duym/Consiglio, T‑549/17 , non pubblicata, EU:T:2019:72 , punto 60 ). 81 Sempre secondo costante giurisprudenza, l’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’APN in materia di nomina presuppone un esame scrupoloso dei fascicoli di candidatura e un’osservazione coscienziosa delle condizioni enunciate nell’avviso di posto vacante, di modo che quest’ultima è tenuta ad escludere qualsiasi candidato che non soddisfi tali condizioni.

L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, l’assetto legale che l’APN impone a se medesima e deve rispettare scrupolosamente (sentenze del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P , EU:C:1993:104 , punti 15 e 16 ; del 12 maggio 1998, Wenk/[OSCURATO:PERSONA], T‑159/96 , EU:T:1998:86 , punto 63 , e del 9 luglio 2019, VY/[OSCURATO:PERSONA], T‑253/18 , non pubblicata, EU:T:2019:488 , punto 20 ). 82 Nel caso di specie occorre rilevare che, come indicato, in sostanza, al precedente punto 6, l’avviso di posto vacante comprendeva una rubrica relativa ai criteri di ammissibilità che conteneva un collegamento ipertestuale ad una pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA], intitolata «Dirigenza: condizioni di ammissibilità». 83 La condizione controversa, come ricordata al precedente punto 6, vi è chiaramente esposta, vale a dire che sono ammissibili i funzionari di ruolo in particolare «di grado AD 14 che occupano (o hanno occupato) una funzione dirigenziale di livello intermedio per un periodo di almeno [due] anni». 84 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente contesti il fatto che la sua candidatura sia stata valutata alla luce della condizione controversa, egli contesta, in realtà, all’APN di non aver preso in considerazione il suo status particolare di consigliere giuridico, né le sue competenze e la sua esperienza in campo dirigenziale per valutare se egli soddisfacesse la condizione controversa. 85 In ogni caso, poiché la condizione controversa faceva parte dell’assetto legale nel quale si inserisce l’avviso di posto vacante, essa si applicava al ricorrente, in quanto egli ha depositato la sua candidatura al posto in questione. 86 Nel caso di specie, occorre rilevare che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha considerato, anzitutto, che le responsabilità esercitate dal ricorrente, nella sua qualità di vice capogruppo, non possono essere considerate come l’equivalente di una gestione permanente e continua di un gruppo di lavoro ai sensi della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e, poi, che quest’ultima escludeva la sua applicazione ai consiglieri giuridici.

Infine, essa ha considerato che, nonostante l’ampia esperienza professionale del ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva acquisito le esperienze dirigenziali richieste per poter essere ammesso al posto in questione. 87 In via principale, il ricorrente sostiene che i consiglieri giuridici del servizio giuridico devono essere trattati come capi unità, in quanto non sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio.

In subordine, se si dovesse ritenere che i consiglieri giuridici del servizio giuridico siano esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio, si produrrebbe un vuoto giuridico per quanto li riguarda, in quanto anch’essi sono esclusi dalla decisione relativa ai consiglieri.

In un caso del genere, l’APN avrebbe dovuto valutare in concreto se il ricorrente avesse le competenze e l’esperienza dirigenziali richieste per il posto in questione. 88 Per quanto concerne la questione se i consiglieri giuridici del servizio giuridico rientrino nell’ambito di applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 1, secondo comma, di quest’ultima dispone che «[detta] decisione si applica a tutti i dipartimenti della [OSCURATO:PERSONA] nonché ai dipartimenti ad essa amministrativamente collegati».

Pertanto, essa si applica al servizio giuridico. 89 Dall’altro lato, dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio risulta che, «[n]ella misura in cui non esercitano funzioni dirigenziali, i consiglieri sono esclusi da [detta] decisione». 90 In proposito il ricorrente rileva, in sostanza, da un lato, che, per «consiglieri» occorrerebbe intendere i consiglieri contemplati dalla decisione sui consiglieri, il che escluderebbe i consiglieri giuridici del servizio giuridico.

Dall’altro lato, sarebbero esclusi soltanto i consiglieri che non esercitano funzioni dirigenziali. 91 [OSCURATO:PERSONA] non si pronuncia sulla pertinenza della decisione sui consiglieri per comprendere la nozione di «consigliere» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla direzione di livello intermedio.

Tuttavia, essa sostiene che i consiglieri giuridici rientrano nell’impiego tipo «consigliere o equivalente» e che i consiglieri, così come i consiglieri giuridici, non esercitano funzioni dirigenziali, cosicché essi sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio.

Inoltre, essa deduce da diversi testi e dalla giurisprudenza che era chiaro per il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che un consigliere giuridico del servizio giuridico non era equivalente ad un capo unità.

Tale constatazione, cui deve aggiungersi lo scarso numero di consiglieri giuridici, spiega, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che essi non siano menzionati nella decisione sulla direzione di livello intermedio. 92 In conformità ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20 , EU:C:2021:671 , punto 31 ; v. altresì, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, AM/BEI, T‑134/19 , EU:T:2021:119 , punto 60 ). 93 Occorre constatare, anzitutto, che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio esclude i «consiglieri» dall’ambito di applicazione di detta decisione e non i «consiglieri o equivalenti», che costituiscono tuttavia la denominazione di tale impiego tipo, come risulta dall’allegato I dello Statuto e dall’articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto, ma anche dall’allegato della decisione C(2013) 8979 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2013, relativa agli impieghi tipo e ai titoli. 94 È certamente vero, poi, che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio non fa esplicito riferimento alla decisione sui consiglieri per definire tale nozione.

Tuttavia, il contesto di adozione di queste due decisioni nonché l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri consentono di ritenere che, per «consiglieri», l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio intendesse riferirsi ai consiglieri di cui alla decisione sui consiglieri. 95 In proposito, da un lato, per quanto riguarda il contesto di adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e della decisione sui consiglieri, occorre ricordare che esse sono state adottate ad una settimana di distanza, vale a dire il 7 giugno 2016 per la decisione sui consiglieri e il 15 giugno 2016 per la decisione sulla dirigenza di livello intermedio, che rientrano entrambe nella strategia globale di gestione dei talenti della [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 1 della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e considerando 2 della decisione relativa ai consiglieri) e che miravano a tenere conto dello statuto riveduto, entrato in vigore il 1 o gennaio 2014 (considerando 8 della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e considerando 1 della decisione sui consiglieri). 96 La decisione sui consiglieri e la decisione sulla dirigenza di livello intermedio costituiscono pertanto un insieme comune di norme adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del suo personale.

Tale constatazione è confermata dal punto 2 degli orientamenti che attuano la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle DG e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], che precisa che gli orientamenti forniti sul ruolo e sul posizionamento delle funzioni dirigenziali e di consulenza devono essere letti congiuntamente alle disposizioni delle decisioni sulla dirigenza di livello intermedio e sui consiglieri. 97 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri, occorre rilevare che dal considerando 2 di quest’ultima risulta esplicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva «operare una distinzione più netta tra la carriera del personale dirigenziale di livello intermedio e quella degli esperti». 98 Tale obiettivo è d’altronde ricordato al punto 3.3 della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231 final, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle DG e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, ne risulta che la decisione sui consiglieri «ha modernizzato la politica relativa ai consiglieri nell’ambito della sua strategia globale di gestione dei talenti, distinguendo chiaramente le carriere di capo unità da quelle di consigliere». 99 Dal contesto di adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, compreso l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri, risulta che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio intendeva fare riferimento ai consiglieri di cui alla decisione sui consiglieri. 100 La circostanza, addotta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe stato chiaro, per il collegio dei suoi membri, che il posto di consigliere giuridico non fosse equivalente a quello di capo unità, così come il fatto che i consiglieri giuridici del servizio giuridico fossero pochi, non può, contrariamente a quanto essa sostiene, spiegare il fatto che i consiglieri giuridici non siano stati esplicitamente menzionati nella decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 101 Infatti, da un lato, sia dalla decisione C(2013) 8979 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2013, relativa agli impieghi tipo e ai titoli, sia dalla sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( F‑112/14 , EU:F:2015:90 , punti 42 e 63 ), menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale argomentazione, risulta che la nozione di «consigliere» si limita ad un certo tipo di posto e che esiste una rubrica più ampia denominata «Consigliere o equivalente» nella quale sono compresi diversi tipi di posti, tra cui quello di consigliere giuridico del servizio giuridico. 102 Dall’altro lato, pur essendo stati pochi, la specificità dei consiglieri giuridici del servizio giuridico era ben nota, in quanto essi sono stati esplicitamente esclusi dalla decisione sui consiglieri, ai sensi dell’articolo 1 di quest’ultima. 103 Pertanto, al momento dell’adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] sapeva, o non poteva non sapere, che la nozione di «consigliere» non comprendeva i consiglieri giuridici del servizio giuridico e che sarebbe stato necessario riferirsi alla nozione di «consigliere o equivalente» affinché essi fossero interessati dall’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 3, di detta decisione. 104 Tuttavia, contrariamente a quanto ne deduce il ricorrente, ciò non significa che, in modo automatico, i consiglieri giuridici del servizio giuridico debbano essere trattati come capi unità. 105 Infatti, le funzioni che, in linea di principio, sono considerate rientranti nella dirigenza di livello intermedio sono elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio.

Si tratta delle funzioni di capo unità e di dipartimento, ma anche di quelle di capo rappresentanza negli Stati membri e di capo della task force.

Pertanto, le funzioni di consigliere giuridico non vi sono menzionate. 106 Poiché non rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, i consiglieri giuridici del servizio giuridico devono soddisfare le due condizioni esposte in tale disposizione per essere considerati soggetti che svolgono funzioni dirigenziali di livello intermedio. 107 La circostanza, dedotta dal ricorrente, che i consiglieri giuridici del servizio giuridico siano soggetti ad una procedura di selezione analoga a quella dei capi unità, circostanza d’altronde contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], non può rimettere in discussione tale conclusione.

Invero, secondo la giurisprudenza, il solo fatto di essere stati nominati «consiglieri giuridici» a seguito di una procedura di selezione condotta in applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto e conformemente alla decisione sulla dirigenza di livello intermedio non implica che essi abbiano effettivamente esercitato funzioni dirigenziali, di livello intermedio o superiore (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑112/14 , EU:F:2015:90 , punti 20 , 68 e 74 ). 108 Infine, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel controricorso che in udienza, ciò che conta è verificare se, effettivamente, il membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] eserciti funzioni dirigenziali di livello intermedio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 109 Infatti, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio indica che «[a]ppartiene al personale dirigenziale di livello intermedio chiunque sia assegnato ad una funzione che soddisfi contemporaneamente questi due criteri» e quindi non soltanto le categorie successivamente identificate, ricordate al precedente punto

105. 110 Dall’altro lato, al punto 3.1 della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231 final, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle direzioni generali e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], si prevede che, in casi eccezionali, una funzione dirigenziale possa esistere al di fuori di una direzione generale, di una direzione o di un’unità. 111 In tali circostanze, nulla osta, in linea di principio, a che una persona, come il ricorrente, cerchi di dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 112 Pertanto, ritenendo che i consiglieri giuridici del servizio giuridico fossero esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio, al pari dei consiglieri contemplati dalla decisione sui consiglieri, l’APN ha commesso un errore di diritto. 113 Poiché la decisione impugnata è stata adottata da un’autorità incompetente, come constatato al precedente punto 68, non occorre, per contro, esaminare se l’APN abbia verificato, in concreto, se il ricorrente avesse esercitato funzioni dirigenziali di livello intermedio e se essa abbia commesso, nel corso di tale analisi, un errore manifesto di valutazione. 114 Alla luce di tutto quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto.

Sulle spese 115 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 116 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese e di quelle del ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 giugno 2024, con la quale è stata respinta la candidatura del sig. [OSCURATO:PERSONA] al posto di direttore (AD 14/AD 15) della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 marzo 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0195 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 11 marzo 2026 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di direttore – Rigetto della candidatura – Atto recante pregiudizio – Ricevibilità – Incompetenza dell’autore dell’atto – Criteri di ammissibilità – Nozione di “funzione dirigenziale di livello intermedio” – Errore di diritto» Nella causa T‑195/25, [OSCURATO:PERSONA] , residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da L. Levi, avvocata, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J.-F. Brakeland e S. Chantre, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto, al momento della deliberazione, da J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la fase scritta del procedimento, in particolare: – l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2025; – le osservazioni del ricorrente sull’eccezione di irricevibilità, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2025; – la decisione del 4 luglio 2025 di riunire l’eccezione di irricevibilità al merito; – le misure di organizzazione del procedimento del 7 luglio 2025 e la risposta della [OSCURATO:PERSONA], depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2025, in seguito all’udienza del 17 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 giugno 2024, con la quale è stata respinta la sua candidatura per il posto di direttore (AD 14/AD 15) della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «posto in questione»). Fatti 2 Il ricorrente è funzionario della [OSCURATO:PERSONA] dal 1 o gennaio 1996. 3 Dal 1 o gennaio 1996 al 31 ottobre 1998 il ricorrente è stato assegnato alla DG «Concorrenza», poi è stato distaccato presso la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’interesse del servizio fino al 30 settembre 2004. Dal 1 o ottobre 2004 egli è assegnato al servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «servizio giuridico»). Il 1 o marzo 2014 è stato nominato «consigliere giuridico» in seno a tale servizio. Da allora è stato promosso al grado AD 14. Infine, il 1 o novembre 2021 è stato nominato vice consigliere giuridico principale che dirige il gruppo «Istituzioni» del servizio giuridico. 4 Il 14 maggio 2024 è stato pubblicato un avviso di posto vacante per il posto di direttore (grado AD 14/AD 15) per la direzione G «International» della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» (avviso COM/2024/1108) (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»), ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). 5 Sotto il titolo «Politica di assunzione», la procedura di selezione era ivi descritta nei seguenti termini: «(…) I candidati invitati ad un colloquio con il comitato consultivo per le nomine devono assistere, prima di tale colloquio, ad una giornata presso un centro di valutazione guidato da consulenti esterni, a meno che essi non siano già stati valutati nell’ambito di un centro di valutazione organizzato su richiesta della DG [“Risorse umane e sicurezza”] per un tipo di impiego dello stesso livello di quello attualmente richiesto, nel corso dei due anni precedenti la data del colloquio con il [comitato consultivo per le nomine] (…)». 6 Inoltre, l’avviso di posto vacante conteneva un collegamento ipertestuale che rinviava ad una pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA], intitolata «Dirigenza: condizioni di ammissibilità». Per quanto riguarda le funzioni rientranti nell’impiego tipo di direttore, si afferma che sono ammissibili i funzionari di ruolo in particolare «di grado AD 14 che occupano (o hanno occupato) una funzione dirigenziale di livello intermedio per un periodo di almeno [due] anni» (in prosieguo: la «condizione controversa»). 7 Il 27 maggio 2024 il ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto in questione. 8 Con messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024, un membro del personale dell’unità «HR.02 – [OSCURATO:PERSONA]» della DG «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente del fatto che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione in quanto egli non soddisfaceva tutte le condizioni di ammissibilità, in particolare la condizione controversa. 9 Con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2024, il ricorrente è stato invitato ad un colloquio con il comitato di preselezione della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» per la procedura di selezione COM/2024/1108, previsto per il 25 giugno 2024. 10 Con messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2024, un membro del personale dell’unità «R.5 – People & Organisation» della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» ha informato il ricorrente che, poiché la sua candidatura non era stata considerata ammissibile dalla DG «Risorse umane e sicurezza», l’invito menzionato al precedente punto 9 non era più valido. 11 Il 22 agosto 2024 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024. 12 Il 30 ottobre 2024, in occasione della sua 2 505 a riunione, su proposta del membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, di concerto con la presidente della [OSCURATO:PERSONA], e previa consultazione del membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, tale istituzione ha deciso di nominare un terzo al posto in questione (in prosieguo: la «decisione di nomina»). 13 La decisione di nomina è stata oggetto di un comunicato stampa lo stesso giorno. 14 L’11 dicembre 2024 al ricorrente è stata notificata la decisione di rigetto del suo reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), adottata dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»). Conclusioni delle parti 15 Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024; – ove necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, anche nel caso in cui esso dichiari il ricorso irricevibile. 16 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, infondato; – condannare il ricorrente alle spese. In diritto Sulla ricevibilità del ricorso 17 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso in quanto il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non costituisce un atto che arreca pregiudizio. 18 In primo luogo, il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 proviene da un membro del personale della DG «Risorse umane e sicurezza» e non dall’APN incaricata della procedura al fine di coprire il posto in questione, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), i) e iii), dello Statuto, vale a dire il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. 19 In secondo luogo, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non sarebbe un atto che arreca pregiudizio, bensì un atto intermedio facente parte della procedura di assunzione. Infatti, dall’avviso di posto vacante e dalla pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA] alla quale quest’ultimo rinvia risulterebbe che la procedura di selezione di cui trattasi è una procedura articolata in più fasi tra la pubblicazione dell’avviso di posto vacante e la decisione di nomina da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’atto pregiudizievole emanato dall’APN sarebbe la decisione di nomina. 20 In terzo luogo, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non avrebbe avuto l’effetto di eliminare definitivamente il ricorrente dalla procedura o di vincolare l’APN. Infatti, come risulterebbe dal verbale del 28 novembre 2024 della 2 505 a riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «verbale della riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]»), all’APN sarebbe stato trasmesso l’elenco completo delle persone che avevano presentato la propria candidatura per il posto in questione. Pertanto, l’APN avrebbe adottato la sua decisione finale dopo aver preso visione dell’elenco completo delle candidature. 21 Il ricorrente confuta gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. 22 In forza degli articoli 90 e 91 dello Statuto, la ricevibilità di un ricorso di annullamento in materia di funzione pubblica è subordinata all’esistenza di un atto che arreca pregiudizio. 23 Secondo la giurisprudenza della Corte, arrecano pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 95 e giurisprudenza citata). 24 Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre riferirsi alla sostanza di questo atto e valutare tali effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 96 e giurisprudenza citata). 25 Pertanto, la capacità di un atto di produrre effetti diretti sulla situazione giuridica di una persona fisica o giuridica non può essere valutata unicamente sulla base del fatto che tale atto assume la forma di un messaggio di posta elettronica, in quanto ciò equivarrebbe a far prevalere la forma dell’atto oggetto del ricorso sulla sostanza stessa di detto atto (v. sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/[OSCURATO:PERSONA], C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 97 e giurisprudenza citata). 26 Peraltro, quando si tratta di atti o di decisioni elaborati in più fasi, in particolare al termine di una procedura interna, costituiscono atti impugnabili, in linea di principio, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedura, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati alla preparazione della decisione finale (sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI, T‑536/20 , non pubblicata, EU:T:2022:40 , punto 38 ; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2018, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑552/16 , non pubblicata, EU:T:2018:807 , punto 43 e giurisprudenza citata). 27 Infine, conformemente agli articoli 90 e 91 dello Statuto, solo gli atti emanati dall’APN e dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione possono essere sottoposti al controllo del Tribunale da parte dei funzionari e degli agenti delle istituzioni dell’Unione europea (v. ordinanza del 16 novembre 2018, OT/[OSCURATO:PERSONA], T‑552/16 , non pubblicata, EU:T:2018:807 , punto 46 e giurisprudenza citata). 28 Nel caso di specie, nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che solo la decisione di nomina costituisce un atto che arreca pregiudizio, nella misura in cui proviene dall’APN, vale a dire il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], alla quale sarebbe stato trasmesso l’elenco completo delle persone che avevano presentato le loro candidature per il posto in questione. Per contro, il ricorrente ritiene che, prima dell’adozione di tale decisione, che d’altronde non gli sarebbe stata notificata, l’APN abbia preso in considerazione soltanto le candidature proposte dal comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il «CCN»), ad esclusione della sua, che è stata respinta in quanto inammissibile prima della fase di preselezione, cosicché il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 costituirebbe un rigetto definitivo della sua candidatura e quindi l’atto pregiudizievole. 29 In proposito occorre rilevare che le modalità di organizzazione della procedura che porta all’assunzione dei funzionari di grado superiore sono previste dal documento sinottico sulla politica riguardante i funzionari di grado superiore [SEC (2004) 1352/2], del 26 ottobre 2004, approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «documento sinottico»). Al suo punto 5.2, esso descrive questa procedura come comprendente diverse fasi che, nel caso di specie, sono state attuate mediante l’avviso di posto vacante. 30 Secondo tale procedura, un progetto di avviso di posto vacante è preparato dalla direzione generale incaricata dell’assunzione d’intesa con il relatore della procedura, poi detto avviso di posto vacante è pubblicato dopo la sua approvazione da parte dell’APN (prima fase). Successivamente, il comitato di preselezione redige un elenco dei candidati meglio qualificati per il posto in questione alla luce dei criteri pubblicati (seconda fase). Sulla base della relazione di tale comitato, il CCN identifica i candidati più idonei a sostenere un colloquio, quindi adotta il suo parere preliminare (terza fase). Dopo aver svolto i colloqui con i candidati selezionati, il CCN adotta il suo parere e redige l’elenco di riserva corredato delle schede di valutazione di ciascun candidato (quarta fase). I candidati che figurano nell’elenco di riserva stilato dal CCN devono sostenere colloqui con uno o più membri del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che procede alla nomina del candidato prescelto per la posizione in questione (quinta e ultima fase). 31 Ne consegue che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] è l’APN competente in merito alla nomina dei funzionari di grado superiore e che la decisione di nomina viene presa al termine di una procedura di selezione comprendente diverse fasi nel corso delle quali sono redatti atti preparatori. Pertanto, in linea di principio e conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 26 e 27, solo la decisione di nomina costituirebbe l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente. 32 Tuttavia, la giurisprudenza ha già riconosciuto che una decisione adottata al termine di una delle fasi della procedura di selezione poteva costituire un atto pregiudizievole per l’interessato, qualora essa avesse l’effetto di privarlo della possibilità di partecipare ad una fase successiva di detta procedura e, di conseguenza, di qualsiasi possibilità di essere nominato nell’ambito dell’avviso di posto vacante (v., in tal senso, ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA, F‑105/14 , EU:F:2015:33 , punti 31 e 32 ). 33 Orbene, nel caso di specie, è a seguito della valutazione delle condizioni di ammissibilità effettuata dalla DG «Risorse umane e sicurezza» che il comitato di preselezione ha annullato il colloquio inizialmente previsto con il ricorrente. Infatti, come ricordato al precedente punto 10, l’invito a tale colloquio doveva essere considerato non più valido, dal momento che la DG «Risorse umane e sicurezza» aveva ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse, in particolare, la condizione controversa. 34 Pertanto, è giocoforza constatare che, a seguito dell’invio del messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024, il ricorrente si è trovato escluso dalle altre fasi della procedura di selezione, cosicché tale messaggio gli arreca pregiudizio. 35 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia sostenuto che, sebbene la DG «Risorse umane e sicurezza» procedesse ad una prima analisi delle condizioni di ammissibilità, l’unica APN competente ad adottare una decisione definitiva era il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. 36 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le autorità intervenute dopo la DG «Risorse umane e sicurezza» sarebbero state in grado di analizzare le condizioni di ammissibilità e avrebbero potuto giungere ad un’analisi diversa da quella di detta DG. In altre parole, il comitato di preselezione, il CCN o il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto la possibilità di considerare ammissibile la candidatura del ricorrente, cosicché il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 non costituirebbe un atto pregiudizievole. 37 Tuttavia, nelle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che il riferimento a questa sola possibilità non possa costituire un argomento sufficiente per escludere la natura di atto pregiudizievole del messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024. Infatti, tenuto conto delle conseguenze che si sono effettivamente verificate sulla situazione del ricorrente e delle informazioni che egli ha ricevuto, la [OSCURATO:PERSONA] deve fornire indizi che dimostrino che tali diversi organi, tenuti ad intervenire nella procedura di selezione e, quantomeno, in quella di preselezione, hanno effettivamente ricevuto la sua candidatura e ne hanno analizzato le condizioni di ammissibilità. In mancanza di tali indizi, si dovrebbe concludere che la DG «Risorse umane e sicurezza» sembra aver preso una posizione definitiva sul rispetto delle condizioni di ammissibilità da parte del ricorrente. 38 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda il comitato di preselezione, la formulazione utilizzata nel messaggio di posta elettronica del 14 giugno 2024, menzionato al precedente punto 10, esclude che esso abbia proceduto all’analisi dell’ammissibilità della candidatura del ricorrente, o addirittura indica che esso si considerava vincolato dalla valutazione effettuata dalla DG «Risorse umane e sicurezza». 39 In secondo luogo, per quanto concerne il CCN, il Tribunale ha chiesto la produzione dei documenti recanti il riferimento PERS (2024) 65/2 e PERS (2024) 65/3 al fine di verificare se il CCN, poi il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] disponessero, come sosteneva la [OSCURATO:PERSONA], dell’elenco completo delle candidature al posto in questione, condizione indispensabile per l’esame della loro ammissibilità. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto tre documenti, vale a dire: – la nota del direttore generale della DG «Risorse umane e sicurezza», trasmessa al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, dell’11 giugno 2024 (in prosieguo: la «nota dell’11 giugno 2024»); – il parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024; – il parere del CCN del 3 ottobre 2024. 40 Dalla nota dell’11 giugno 2024 risulta che, tra le sette candidature presentate, solo quella del ricorrente non era ammissibile e non è stata trasmessa al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, il che è stato confermato da quest’ultima in udienza. Pertanto, il membro della [OSCURATO:PERSONA] all’origine della proposta presentata al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 12 supra ) non aveva ricevuto la candidatura del ricorrente. 41 Quanto al parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024, esso includeva nell’elenco delle candidature ammissibili non solo quella del ricorrente, ma anche quella di una persona che aveva tuttavia ritirato la propria candidatura prima della fase di preselezione. Il numero di candidature ammissibili ammontava quindi a otto anziché a sei. Interrogata in udienza su tale differenza numerica, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tale incoerenza poteva sollevare interrogativi, senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni. 42 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto che tale differenza si spiegava con la circostanza che il CCN aveva analizzato le condizioni di ammissibilità di tutte le candidature ed era giunto ad una conclusione diversa da quella della DG «Risorse umane e sicurezza». 43 In ogni caso, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di fornire elementi concreti che consentissero di confermare che il CCN avesse effettivamente ricevuto la candidatura del ricorrente, contrariamente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, né che esso avesse effettivamente esaminato l’ammissibilità di quest’ultima. 44 Inoltre, il parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024 menziona esplicitamente solo la verifica dei fascicoli personali dei due candidati che erano stati invitati al centro di valutazione e ad un colloquio, di cui il ricorrente non faceva parte. 45 Pertanto, i documenti prodotti e le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono di concludere che il CCN avesse effettivamente ricevuto tutte le candidature, né, a fortiori, che ne avesse nuovamente esaminato le condizioni di ammissibilità, né, più specificamente, che avesse valutato quella del ricorrente. 46 L’elenco presentato nel parere preliminare del CCN del 22 agosto 2024 appare quindi come un semplice elenco riassuntivo di tutti i nomi dei candidati che hanno presentato la propria candidatura, indipendentemente dall’ammissibilità delle loro candidature, e l’aggettivo «ammissibile» deve essere inteso, in mancanza di spiegazioni convincenti fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], come un errore materiale. 47 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che il CCN avesse esaminato la candidatura del ricorrente e avesse concluso che quest’ultima era ammissibile, e ciò contrariamente alla conclusione cui era giunta la DG «Risorse umane e sicurezza», conclusione che era stata, per di più, accettata senza verifica da parte del comitato di preselezione. 48 Tale dimostrazione era tanto più necessaria in quanto, da un lato, dal documento sinottico non risulta che il CCN dovesse esaminare le condizioni di ammissibilità delle candidature e, dall’altro, poiché il colloquio del ricorrente con il comitato di preselezione era stato annullato, era improbabile che il CCN esaminasse i meriti di una candidatura per la quale gli mancavano elementi di valutazione importanti. 49 In terzo luogo, per quanto riguarda il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del modo in cui si è svolta la procedura di selezione, vale a dire, anzitutto, la mancata trasmissione della candidatura del ricorrente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione, poi, l’accettazione da parte del comitato di preselezione della conclusione della DG «Risorse umane e sicurezza» e, infine, l’assenza di prova che il CCN abbia esaminato la candidatura del ricorrente, esiste un complesso di indizi che consentono di dubitare ragionevolmente del fatto che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto la candidatura del ricorrente e ne avesse esaminato l’ammissibilità. Inoltre, al pari di quanto constatato al precedente punto 48 per quanto riguarda il CCN, da un lato, dal documento sinottico non risulta che il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] fosse chiamato a verificare le condizioni di ammissibilità delle candidature e, dall’altro, poiché né il comitato di preselezione né il CCN hanno effettuato un colloquio con il ricorrente, era improbabile che detto collegio esaminasse i meriti della candidatura del ricorrente, per la quale gli mancavano elementi di valutazione importanti. 50 Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun elemento di prova che dimostri il contrario, se non il verbale della riunione del collegio dei suoi membri. 51 Tuttavia, il fatto che sia menzionato nel verbale della riunione del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo ha ricevuto l’elenco delle candidature non è sufficiente a dimostrare che esso abbia effettivamente ricevuto la candidatura del ricorrente e ne abbia esaminato l’ammissibilità. Infatti, la trasmissione di un elenco non è necessariamente sinonimo della trasmissione effettiva delle candidature, come attestato dalla nota dell’11 giugno 2024, che redigeva l’elenco delle candidature, ma trasmetteva al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente per il bilancio e l’amministrazione soltanto le candidature ammissibili. 52 Peraltro, occorre rilevare che il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 è stato notificato al ricorrente lo stesso giorno alle ore 16:56, ossia circa un’ora dopo la firma elettronica alle ore 15:49 della nota dell’11 giugno 2024, il che conferma l’intenzione di informare il ricorrente della decisione adottata nei suoi confronti e trasmessa quasi contemporaneamente al membro della [OSCURATO:PERSONA] competente. 53 Nelle circostanze del caso di specie, occorre pertanto considerare che, avendo comportato l’esclusione della candidatura del ricorrente prima della fase di preselezione, il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 ha segnato la fine della procedura di selezione per quest’ultimo e costituisce, quindi, un rigetto definitivo della sua candidatura e, pertanto, l’atto che arreca pregiudizio (in prosieguo: la «decisione impugnata»), cosicché il suo ricorso è ricevibile. Sull’oggetto del ricorso 54 Con il terzo capo delle sue conclusioni, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo. 55 Poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, in quanto si limita a confermare la decisione impugnata, si deve considerare che la domanda di annullamento è diretta soltanto all’annullamento della decisione impugnata, la cui legittimità sarà valutata tenendo conto della motivazione contenuta in tale decisione di rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87 , EU:C:1989:8 , punto 8 , e del 6 luglio 2022, MZ/[OSCURATO:PERSONA], T‑631/20 , EU:T:2022:426 , punto 21 ). Nel merito 56 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore manifesto di valutazione e, il secondo, su un’eccezione di illegittimità dell’avviso di posto vacante e delle norme alle quali tale avviso si riferisce. 57 Peraltro, il ricorrente ha sollevato, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, un motivo nuovo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto. Sul motivo nuovo, relativo all’incompetenza dell’autore dell’atto 58 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente ha affermato che, se il Tribunale dovesse ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che la persona che gli aveva notificato la decisione impugnata non fosse legittimata a farlo, egli intendeva sollevare un motivo di annullamento nuovo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto. 59 In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, se il Tribunale dovesse ritenere che il messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2024 fosse l’atto pregiudizievole, occorrerebbe constatare che l’autorità che l’aveva adottato era incompetente. 60 In proposito occorre ricordare che l’incompetenza dell’autore di un atto pregiudizievole costituisce un motivo di ordine pubblico che spetta al giudice dell’Unione esaminare, se necessario, d’ufficio (v. sentenza dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P , EU:T:2010:294 , punto 61 e giurisprudenza citata), e che esso può essere dedotto in qualsiasi fase del procedimento (v. sentenza del 26 giugno 2024, Paraskevaidis/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑698/21 , EU:T:2024:425 , punto 36 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata adottata da un membro del personale dell’unità «HR.02 – [OSCURATO:PERSONA]» della DG «Risorse umane e sicurezza». Orbene, come menzionato al precedente punto 31, è il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ad essere l’APN competente in merito alla nomina dei funzionari di grado superiore. 62 È vero che dall’analisi della ricevibilità del ricorso risulta che, di fatto, il comitato di preselezione, il CCN e il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] non hanno analizzato le condizioni di ammissibilità delle candidature e che tale compito è stato affidato alla DG «Risorse umane e sicurezza». 63 Inoltre, come concluso al precedente punto 53, la decisione impugnata ha segnato la fine della procedura di selezione per il ricorrente. 64 Pertanto, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe sembrare aver delegato alla DG «Risorse umane e sicurezza» i suoi poteri per quanto riguarda l’esame delle condizioni di ammissibilità delle candidature e il rigetto di dette candidature in tale fase della procedura di selezione. 65 Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la delega di poteri non si presume e che l’autorità delegante, anche se autorizzata a delegare i suoi poteri, deve adottare una decisione esplicita con la quale li trasferisce (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/[OSCURATO:PERSONA], 9/56 , EU:C:1958:7 , pagg. da 42 a 44, 46 e 47) e la delega può avere ad oggetto soltanto poteri di esecuzione, esattamente definiti (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P , EU:C:2005:306 , punto 43 ). 66 Orbene, è giocoforza constatare che ciò non si è verificato nel caso di specie. 67 Peraltro, occorre rilevare che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo all’ordinanza del 22 aprile 2015, ED/ENISA ( F‑105/14 , EU:F:2015:33 , punto 31 ), menzionata al precedente punto 32. Infatti, in quest’ultima causa, l’atto pregiudizievole era stato adottato dall’autorità competente, poiché conteneva la posizione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione in merito al rigetto, nella prima fase della procedura di selezione, della candidatura del ricorrente, e ciò dopo una valutazione dettagliata di quest’ultima da parte del comitato di selezione. 68 In tali circostanze, si deve constatare che la decisione impugnata è stata adottata da un’autorità incompetente, cosicché occorre annullarla. 69 Tuttavia, una buona amministrazione della giustizia impone, al fine di stabilire il contesto giuridico corretto nel quale la [OSCURATO:PERSONA] dovrà adottare le misure necessarie per l’esecuzione della presente sentenza, conformemente all’articolo 266 TFUE, di trattare anche il primo motivo dedotto dal ricorrente. Sul primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su un errore di diritto 70 Il ricorrente ritiene che l’APN abbia commesso un errore manifesto di valutazione in quanto ha violato l’avviso di posto vacante e le norme alle quali esso si riferisce. Infatti, l’APN avrebbe dovuto interpretare questi ultimi nel senso che la condizione controversa non si applicava in un caso come il suo. Un siffatto motivo deve essere considerato come vertente anche su un errore di diritto. 71 In proposito, da un lato, il ricorrente rileva che la decisione C(2016) 3288 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 giugno 2016, relativa al personale dirigenziale di livello intermedio (in prosieguo: la «decisione sulla dirigenza di livello intermedio»), che stabilisce i criteri per considerare che una funzione sia una «funzione dirigenziale di livello intermedio», non si applica ai consiglieri, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione. 72 Dall’altro lato, il ricorrente osserva che la decisione C(2016) 3214 final della [OSCURATO:PERSONA], del 7 giugno 2016, sulle funzioni di consigliere (in prosieguo: la «decisione sui consiglieri») esclude dal suo ambito di applicazione, conformemente al suo articolo 1, i consiglieri giuridici presso il servizio giuridico. 73 Il ricorrente ne deduce due diversi scenari. 74 In base al primo scenario, si dovrebbe ritenere che, poiché la decisione sui consiglieri non è applicabile ai consiglieri giuridici presso il servizio giuridico, la decisione sul personale dirigenziale di livello intermedio sia applicabile a questi ultimi. Orbene, in un caso del genere, i consiglieri giuridici, tenuto conto della struttura particolare del servizio giuridico, dovrebbero essere considerati capi unità. 75 Dal momento che l’APN non avrebbe trattato il ricorrente, che è consigliere giuridico presso il servizio giuridico, come un capo unità, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per aver violato la decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 76 In base al secondo scenario, i consiglieri giuridici del servizio giuridico sarebbero al contempo esclusi dall’ambito di applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e da quello della decisione sui consiglieri. Ciò significherebbe che la funzione di consigliere giuridico presso il servizio giuridico non sarebbe disciplinata da alcun testo specifico, né per quanto riguarda il suo ruolo, né per quanto riguarda la possibilità di partecipare a procedure di selezione per posti di grado superiore. 77 In un caso del genere, la decisione impugnata non avrebbe potuto essere adottata in applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e sarebbe stato necessario che l’APN valutasse in concreto se il ricorrente avesse le competenze e le esperienze dirigenziali richieste per il posto in questione. 78 Di conseguenza, l’APN avrebbe violato l’avviso di posto vacante e le norme alle quali esso si riferisce applicando automaticamente al ricorrente la condizione controversa, senza verificare se le sue competenze e le sue esperienze potessero essere considerate equivalenti a quelle previste per le funzioni dirigenziali di livello intermedio. 79 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti del ricorrente. In particolare, essa sostiene che i consiglieri giuridici presso il servizio giuridico sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio non «nella misura in cui» essi non esercitano funzioni dirigenziali, ma «perché» non esercitano tali funzioni. Tale interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio sarebbe confermata dalla versione inglese di tale decisione, che utilizza il termine «as», e dalla versione tedesca, che utilizza il termine «da». 80 Secondo costante giurisprudenza, la funzione di un avviso di posto vacante consiste, da un lato, nell’informare gli interessati nel modo più esatto possibile sulla natura delle condizioni necessarie per occupare il posto da coprire, al fine di porli in grado di valutare se sia il caso di presentare la propria candidatura e, dall’altro, nel fissare i criteri giuridici alla luce dei quali sarà effettuato lo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Questa seconda funzione implica che siano enunciati requisiti sufficientemente precisi per consentire di procedere a detto esame comparativo e di giustificare la scelta operata (v. sentenza del 1o giugno 2022, OG/AED, T‑632/20 , non pubblicata, EU:T:2022:308 , punto 51 e giurisprudenza citata). Secondo la giurisprudenza, sia le condizioni generali indicate nel sommario degli avvisi di posto vacante sia le condizioni specifiche indicate in relazione al posto in questione costituiscono le condizioni richieste in base all’avviso di posto vacante (sentenza del 7 febbraio 2019, Duym/Consiglio, T‑549/17 , non pubblicata, EU:T:2019:72 , punto 60 ). 81 Sempre secondo costante giurisprudenza, l’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’APN in materia di nomina presuppone un esame scrupoloso dei fascicoli di candidatura e un’osservazione coscienziosa delle condizioni enunciate nell’avviso di posto vacante, di modo che quest’ultima è tenuta ad escludere qualsiasi candidato che non soddisfi tali condizioni. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, l’assetto legale che l’APN impone a se medesima e deve rispettare scrupolosamente (sentenze del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P , EU:C:1993:104 , punti 15 e 16 ; del 12 maggio 1998, Wenk/[OSCURATO:PERSONA], T‑159/96 , EU:T:1998:86 , punto 63 , e del 9 luglio 2019, VY/[OSCURATO:PERSONA], T‑253/18 , non pubblicata, EU:T:2019:488 , punto 20 ). 82 Nel caso di specie occorre rilevare che, come indicato, in sostanza, al precedente punto 6, l’avviso di posto vacante comprendeva una rubrica relativa ai criteri di ammissibilità che conteneva un collegamento ipertestuale ad una pagina dell’intranet della [OSCURATO:PERSONA], intitolata «Dirigenza: condizioni di ammissibilità». 83 La condizione controversa, come ricordata al precedente punto 6, vi è chiaramente esposta, vale a dire che sono ammissibili i funzionari di ruolo in particolare «di grado AD 14 che occupano (o hanno occupato) una funzione dirigenziale di livello intermedio per un periodo di almeno [due] anni». 84 In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente contesti il fatto che la sua candidatura sia stata valutata alla luce della condizione controversa, egli contesta, in realtà, all’APN di non aver preso in considerazione il suo status particolare di consigliere giuridico, né le sue competenze e la sua esperienza in campo dirigenziale per valutare se egli soddisfacesse la condizione controversa. 85 In ogni caso, poiché la condizione controversa faceva parte dell’assetto legale nel quale si inserisce l’avviso di posto vacante, essa si applicava al ricorrente, in quanto egli ha depositato la sua candidatura al posto in questione. 86 Nel caso di specie, occorre rilevare che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha considerato, anzitutto, che le responsabilità esercitate dal ricorrente, nella sua qualità di vice capogruppo, non possono essere considerate come l’equivalente di una gestione permanente e continua di un gruppo di lavoro ai sensi della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e, poi, che quest’ultima escludeva la sua applicazione ai consiglieri giuridici. Infine, essa ha considerato che, nonostante l’ampia esperienza professionale del ricorrente in seno alla [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva acquisito le esperienze dirigenziali richieste per poter essere ammesso al posto in questione. 87 In via principale, il ricorrente sostiene che i consiglieri giuridici del servizio giuridico devono essere trattati come capi unità, in quanto non sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio. In subordine, se si dovesse ritenere che i consiglieri giuridici del servizio giuridico siano esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio, si produrrebbe un vuoto giuridico per quanto li riguarda, in quanto anch’essi sono esclusi dalla decisione relativa ai consiglieri. In un caso del genere, l’APN avrebbe dovuto valutare in concreto se il ricorrente avesse le competenze e l’esperienza dirigenziali richieste per il posto in questione. 88 Per quanto concerne la questione se i consiglieri giuridici del servizio giuridico rientrino nell’ambito di applicazione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 1, secondo comma, di quest’ultima dispone che «[detta] decisione si applica a tutti i dipartimenti della [OSCURATO:PERSONA] nonché ai dipartimenti ad essa amministrativamente collegati». Pertanto, essa si applica al servizio giuridico. 89 Dall’altro lato, dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio risulta che, «[n]ella misura in cui non esercitano funzioni dirigenziali, i consiglieri sono esclusi da [detta] decisione». 90 In proposito il ricorrente rileva, in sostanza, da un lato, che, per «consiglieri» occorrerebbe intendere i consiglieri contemplati dalla decisione sui consiglieri, il che escluderebbe i consiglieri giuridici del servizio giuridico. Dall’altro lato, sarebbero esclusi soltanto i consiglieri che non esercitano funzioni dirigenziali. 91 [OSCURATO:PERSONA] non si pronuncia sulla pertinenza della decisione sui consiglieri per comprendere la nozione di «consigliere» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla direzione di livello intermedio. Tuttavia, essa sostiene che i consiglieri giuridici rientrano nell’impiego tipo «consigliere o equivalente» e che i consiglieri, così come i consiglieri giuridici, non esercitano funzioni dirigenziali, cosicché essi sono esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio. Inoltre, essa deduce da diversi testi e dalla giurisprudenza che era chiaro per il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] che un consigliere giuridico del servizio giuridico non era equivalente ad un capo unità. Tale constatazione, cui deve aggiungersi lo scarso numero di consiglieri giuridici, spiega, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che essi non siano menzionati nella decisione sulla direzione di livello intermedio. 92 In conformità ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza del 2 settembre 2021, CRCAM, C‑337/20 , EU:C:2021:671 , punto 31 ; v. altresì, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, AM/BEI, T‑134/19 , EU:T:2021:119 , punto 60 ). 93 Occorre constatare, anzitutto, che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio esclude i «consiglieri» dall’ambito di applicazione di detta decisione e non i «consiglieri o equivalenti», che costituiscono tuttavia la denominazione di tale impiego tipo, come risulta dall’allegato I dello Statuto e dall’articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto, ma anche dall’allegato della decisione C(2013) 8979 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2013, relativa agli impieghi tipo e ai titoli. 94 È certamente vero, poi, che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio non fa esplicito riferimento alla decisione sui consiglieri per definire tale nozione. Tuttavia, il contesto di adozione di queste due decisioni nonché l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri consentono di ritenere che, per «consiglieri», l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio intendesse riferirsi ai consiglieri di cui alla decisione sui consiglieri. 95 In proposito, da un lato, per quanto riguarda il contesto di adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e della decisione sui consiglieri, occorre ricordare che esse sono state adottate ad una settimana di distanza, vale a dire il 7 giugno 2016 per la decisione sui consiglieri e il 15 giugno 2016 per la decisione sulla dirigenza di livello intermedio, che rientrano entrambe nella strategia globale di gestione dei talenti della [OSCURATO:PERSONA] (v. considerando 1 della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e considerando 2 della decisione relativa ai consiglieri) e che miravano a tenere conto dello statuto riveduto, entrato in vigore il 1 o gennaio 2014 (considerando 8 della decisione sulla dirigenza di livello intermedio e considerando 1 della decisione sui consiglieri). 96 La decisione sui consiglieri e la decisione sulla dirigenza di livello intermedio costituiscono pertanto un insieme comune di norme adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del suo personale. Tale constatazione è confermata dal punto 2 degli orientamenti che attuano la comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle DG e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], che precisa che gli orientamenti forniti sul ruolo e sul posizionamento delle funzioni dirigenziali e di consulenza devono essere letti congiuntamente alle disposizioni delle decisioni sulla dirigenza di livello intermedio e sui consiglieri. 97 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri, occorre rilevare che dal considerando 2 di quest’ultima risulta esplicitamente che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva «operare una distinzione più netta tra la carriera del personale dirigenziale di livello intermedio e quella degli esperti». 98 Tale obiettivo è d’altronde ricordato al punto 3.3 della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231 final, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle DG e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, ne risulta che la decisione sui consiglieri «ha modernizzato la politica relativa ai consiglieri nell’ambito della sua strategia globale di gestione dei talenti, distinguendo chiaramente le carriere di capo unità da quelle di consigliere». 99 Dal contesto di adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, compreso l’obiettivo perseguito dalla decisione sui consiglieri, risulta che l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio intendeva fare riferimento ai consiglieri di cui alla decisione sui consiglieri. 100 La circostanza, addotta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbe stato chiaro, per il collegio dei suoi membri, che il posto di consigliere giuridico non fosse equivalente a quello di capo unità, così come il fatto che i consiglieri giuridici del servizio giuridico fossero pochi, non può, contrariamente a quanto essa sostiene, spiegare il fatto che i consiglieri giuridici non siano stati esplicitamente menzionati nella decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 101 Infatti, da un lato, sia dalla decisione C(2013) 8979 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2013, relativa agli impieghi tipo e ai titoli, sia dalla sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./[OSCURATO:PERSONA] ( F‑112/14 , EU:F:2015:90 , punti 42 e 63 ), menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale argomentazione, risulta che la nozione di «consigliere» si limita ad un certo tipo di posto e che esiste una rubrica più ampia denominata «Consigliere o equivalente» nella quale sono compresi diversi tipi di posti, tra cui quello di consigliere giuridico del servizio giuridico. 102 Dall’altro lato, pur essendo stati pochi, la specificità dei consiglieri giuridici del servizio giuridico era ben nota, in quanto essi sono stati esplicitamente esclusi dalla decisione sui consiglieri, ai sensi dell’articolo 1 di quest’ultima. 103 Pertanto, al momento dell’adozione della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] sapeva, o non poteva non sapere, che la nozione di «consigliere» non comprendeva i consiglieri giuridici del servizio giuridico e che sarebbe stato necessario riferirsi alla nozione di «consigliere o equivalente» affinché essi fossero interessati dall’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 3, di detta decisione. 104 Tuttavia, contrariamente a quanto ne deduce il ricorrente, ciò non significa che, in modo automatico, i consiglieri giuridici del servizio giuridico debbano essere trattati come capi unità. 105 Infatti, le funzioni che, in linea di principio, sono considerate rientranti nella dirigenza di livello intermedio sono elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio. Si tratta delle funzioni di capo unità e di dipartimento, ma anche di quelle di capo rappresentanza negli Stati membri e di capo della task force. Pertanto, le funzioni di consigliere giuridico non vi sono menzionate. 106 Poiché non rientrano in una delle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio, i consiglieri giuridici del servizio giuridico devono soddisfare le due condizioni esposte in tale disposizione per essere considerati soggetti che svolgono funzioni dirigenziali di livello intermedio. 107 La circostanza, dedotta dal ricorrente, che i consiglieri giuridici del servizio giuridico siano soggetti ad una procedura di selezione analoga a quella dei capi unità, circostanza d’altronde contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], non può rimettere in discussione tale conclusione. Invero, secondo la giurisprudenza, il solo fatto di essere stati nominati «consiglieri giuridici» a seguito di una procedura di selezione condotta in applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto e conformemente alla decisione sulla dirigenza di livello intermedio non implica che essi abbiano effettivamente esercitato funzioni dirigenziali, di livello intermedio o superiore (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./[OSCURATO:PERSONA], F‑112/14 , EU:F:2015:90 , punti 20 , 68 e 74 ). 108 Infine, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nel controricorso che in udienza, ciò che conta è verificare se, effettivamente, il membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] eserciti funzioni dirigenziali di livello intermedio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 109 Infatti, da un lato, occorre rilevare che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio indica che «[a]ppartiene al personale dirigenziale di livello intermedio chiunque sia assegnato ad una funzione che soddisfi contemporaneamente questi due criteri» e quindi non soltanto le categorie successivamente identificate, ricordate al precedente punto 105. 110 Dall’altro lato, al punto 3.1 della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] C(2017) 5231 final, del 31 luglio 2017, relativa agli organigrammi delle direzioni generali e dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], si prevede che, in casi eccezionali, una funzione dirigenziale possa esistere al di fuori di una direzione generale, di una direzione o di un’unità. 111 In tali circostanze, nulla osta, in linea di principio, a che una persona, come il ricorrente, cerchi di dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione sulla dirigenza di livello intermedio. 112 Pertanto, ritenendo che i consiglieri giuridici del servizio giuridico fossero esclusi dalla decisione sulla dirigenza di livello intermedio, al pari dei consiglieri contemplati dalla decisione sui consiglieri, l’APN ha commesso un errore di diritto. 113 Poiché la decisione impugnata è stata adottata da un’autorità incompetente, come constatato al precedente punto 68, non occorre, per contro, esaminare se l’APN abbia verificato, in concreto, se il ricorrente avesse esercitato funzioni dirigenziali di livello intermedio e se essa abbia commesso, nel corso di tale analisi, un errore manifesto di valutazione. 114 Alla luce di tutto quanto precede, il presente ricorso deve essere accolto. Sulle spese 115 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 116 Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, occorre condannarla a farsi carico delle proprie spese e di quelle del ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultimo. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica della direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’11 giugno 2024, con la quale è stata respinta la candidatura del sig. [OSCURATO:PERSONA] al posto di direttore (AD 14/AD 15) della DG «Agricoltura e sviluppo rurale» della [OSCURATO:PERSONA], è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 marzo 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris