CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15042/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arzo 2025 della Corte d'appello di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FrancescaCeroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amore, del foro di Nola, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 27 marzo 2025 la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile delreato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., e condannato alla pena di mesi seidi reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.1.1. La responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata dai giudici dimerito in relazione a un infortunio mortale occorso a [OSCURATO:PERSONA] il quale -mentre era impegnato nel montaggio di una gru a torre fornita dalla società“L’[OSCURATO:PERSONA] costruzioni generali s.r.l.” di cui l’imputato era amministratore e legalerappresentante – precipitò al suolo a causa del cedimento della botola, che risultònon essere fissata sul pavimento del cestello di lavoro.A causa delle pessime condizioni di manutenzione, infatti, le cerniere si eranocorrose, senza essere sostituite, ragion per cui al momento dell’incidente la grigliadi protezione era solo appoggiata sulla botola.Il profilo di colpa è stato quindi individuato nella violazione dell’art. 23,comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver ceduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la grua torre - il cui montaggio era stato affidato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] co - senza verificarne la tenuta strutturale, il buon funzionamento e la conformitàalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione FrancescoBeneduce, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto dispone l’art.173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione(art. 606, lett. b - e, cod. proc. pen.), in ordine all’assenza del nesso causale.Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermatol’affermazione di responsabilità nonostante l’impossibilità di ricostruire conprecisione la dinamica dell’evento, fondando la decisione su una ricostruzioneipotetica e congetturale e senza confrontarsi compiutamente con le censuredevolute con l’atto di appello.In particolare, deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto inconsiderazione il mancato accertamento della posizione del [OSCURATO:PERSONA] al momento delcedimento della grata, l’assenza di testimoni oculari e le possibili interferenze dellagru di supporto, nonché le conclusioni del consulente tecnico, ritenuteincompatibili con l’affermazione del rapporto di causalità oltre ogni ragionevoledubbio; da ciò, secondo la difesa, deriverebbe anche un uso distorto del parametrodel “ragionevole dubbio” di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza in ordineall’assenza di prova del deperimento della gru in seguito alla cessione.Assume il ricorrente che con l’atto di appello era stata censurata la mancanzadi prova circa il momento in cui si sarebbe determinato l’ammaloramento del benee l’usura delle cerniere; ciò anche in considerazione del fatto che l’istruttoriaavrebbe offerto la prova del perfetto stato di conservazione della gru al momentodella vendita alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e che, dopo la cessione, la stessa sarebberimasta esposta alle intemperie, poiché custodita nel fango all’interno del cantiere.La motivazione della Corte di appello, nel ritenere comunque sussistente laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], sarebbe pertanto contraddittoria e illogica, nonessendo state provate – secondo la difesa – l’usura delle cerniere al momento dellavendita né il cattivo stato manutentivo del macchinario, che fu ceduto smontato.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale,non essendo applicabile ratione temporis l’art. 23 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,nonché l’erronea attribuzione, nei suoi confronti, della posizione di garanzia.Sostiene che, al momento della vendita della gru, la disciplina applicabilefosse quella del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 6, commi 2 e 3, norma chedistinguerebbe le responsabilità del fornitore (comma 2) da quelle dell’installatore(comma 3); e che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con taledistinzione, operando una indebita sovrapposizione tra obblighi del venditore eobblighi del montatore.Deduce il ricorrente di non essere stato né utilizzatore né montatoredell’attrezzatura e di non avere svolto funzioni operative o gestionali sul cantiere,aggiungendo che l’utilizzo della gru presupponeva il montaggio da parte di dittaspecializzata e le verifiche periodiche previste dalla normativa tecnica, con obblighigravanti sul proprietario della stessa al momento della messa in funzione.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penalesostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto la prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.Sebbene con l’atto di appello fossero stati indicati degli elementi favorevolinon eccessivamente grave della responsabilità), la Corte territoriale avrebberigettato la doglianza con motivazione estremamente sintetica, se non apparente,richiamando la gravità del danno cagionato alla persona offesa senza procedere aun effettivo bilanciamento degli elementi dedotti.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale e le parti hannoformulato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, in presenza di una doppiaconforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini delcontrollo di legittimità sul vizio di motivazione - dedotto con i motivi di ricorso -la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primogrado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni deidue provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguenteobbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delledue sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n.26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020,Capozio, Rv. 280654 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 1, n. 8868del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145 - 01).Ciò si verifica quando, come nel caso in esame, i giudici del gravame hannoesaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli delprimo giudice e operato frequenti riferimenti ai passaggi logico - giuridici dellaprima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento della decisione.2.1. Il primo motivo è aspecifico.Quanto all’accertamento del nesso di causa tra condotta colposa ed evento,e più in generale della dinamica dell’incidente, le conformi decisioni di meritohanno ricondotto il suo verificarsi al pessimo stato di manutenzione della gru atorre, e dunque alla condotta colposa del ricorrente (pp. 24 e ss. sentenza delTribunale; pp. 8 e 9 sentenza impugnata).Vero è che il consulente tecnico del pubblico ministero ha affermato di nonpoter escludere che vi sia stato un contatto tra la gru condotta da [OSCURATO:PERSONA]- che stava portando in alto la cuspide da montare sulla torre - e quella in fase dimontaggio dove si trovava la vittima.Tuttavia, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, si è trattato diuna mera ipotesi che non ha trovato alcuna conferma diretta in dibattimento, mache, pure ove accertata, non sarebbe idonea ad interrompere il nesso di causa trala condotta inosservante e l’evento morte (pp. 8 e 9 sentenza impugnata).A fronte di tale percorso argomentativo il ricorrente formula il motivo in fatto,senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, finendo perprospettare il concorso di ulteriori condotte colpose (tra cui il mancato agganciodelle cinture di sicurezza), senza neppure indicare le ragioni per le quali questeavrebbero avuto efficacia interruttiva del nesso causale.2.2. Il secondo motivo è inammissibile.Il ricorrente denuncia la contraddittorietà e la illogicità della motivazione,evidenziando che l’ammaloramento della gru, ed il cattivo stato di manutenzione,ben avrebbero potuto essere insorti successivamente all’atto di cessione.Dall’esame delle conformi decisioni di merito si evince che la manutenzionedella gru, costruita nel 1982, fu sistematicamente trascurata per anni: oltre aduna verifica eseguita dall’A.s.l. nel 1984, l’ultima verifica strutturale, che dovrebbeavere cadenza annuale, risaliva invece al 1999 (pp. 11, 12 e 17 sentenza delTribunale), e nessuna delle verifiche trimestrali previste dalla legge era stataeffettuata fino al 2005 (p. 9 sentenza impugnata). Inoltre, mancava del tutto illibretto di manutenzione.Sulla griglia vi erano segni di saldatura, di verniciatura e forti segni di usuraall’altezza delle cerniere, di cui il consulente ha evidenziato l’assenza (pp. 12 e 18sentenza del Tribunale; p. 8 sentenza impugnata).La pedana di riposo, quindi, non era in condizioni di sicurezza, essendo solo“precariamente adagiata e non fissata con cerniere sul pavimento del cestello dilavoro” (pp. 3 sentenza impugnata e p. 18 sentenza del Tribunale).I giudici di merito hanno quindi ritenuto che il bene, non rispondente alleprescrizioni dettate dalle leggi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,fu ceduto dal ricorrente nel 2008 senza una verifica preliminare di tipo strutturale.Verifica tanto più necessaria, vista la sistematica elusione, negli anni, degli obblighimanutentivi.A fronte di tali argomentazioni il motivo è versato in fatto e difetta diautosufficienza, non avendo neppure indicato quando sarebbe stataeffettivamente consegnata la gru (la fattura fu emessa il 15 luglio 2008, mentrel’incidente si verificò il 29 luglio 2008: p. 22 sentenza del Tribunale).La censura finisce quindi per assumere carattere congetturale, nella misurain cui afferma come non sia “possibile escludere che l’ammaloramento” (p. 5ricorso) sia insorto successivamente alla cessione, a causa dell’esposizione dellagru alle intemperie che avrebbero, sempre in ipotesi, determinato un repentinopeggioramento delle condizioni generali della gru.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta l’inapplicabilità ratione temporis del d.lgs. 9 aprile 2008,n. 81, nonché l’esistenza di una posizione di garanzia soltanto in capoall’installatore o al montatore.Come anticipato, dalla lettura delle conformi decisioni di merito emerge chel’unico dato utile alla collocazione temporale della vendita della gru – che il ricorsoneppure indica con precisione - è rappresentato dalla fattura, datata 15 luglio 2008(p. 22 sentenza del Tribunale).Il contratto di appalto dei lavori alla [OSCURATO:SOCIETA]. risale invece alla fine digennaio 2008 (p. 24 Tribunale), mentre la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva asua volta acquistato la gru il 22 febbraio 2008 (pp. 24 e 29 Tribunale).Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è entrato in vigore il 15 maggio 2008.In ogni caso, è stato ripetutamente affermato, e va qui ribadito, che il testounico (in particolare, l’art. 23) si pone in continuità normativa con l’art. 6 comma2 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che già poneva un espresso divieto a caricodel venditore (“Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessionein uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alledisposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza”), che siaggiunge ad obblighi ulteriori, quali quelli gravanti su installatori e montatori.Si tratta di un divieto di ampiezza tale da essere derogato nel solo caso, nonricorrente nella specie, in cui la cessione è funzionale alla riparazione delmacchinario (Sez. 3, n. 40590 del 03/05/2013, Albertini, Rv. 256930 – 01), e che,per costante assunto giurisprudenziale, è posto con la medesima ampiezza nei duetesti normativi succedutisi nel tempo (negli stessi termini, in motivazione, Sez.3, n. 47613 del 09/10/2012, Mattioli, non mass.; Sez. 3, n. 19416 del12/04/2012, Troiani, non mass.).Contrariamente a quanto si afferma in ricorso (p. 7) non esonera il venditoredalla sua responsabilità neanche la condotta parimenti colposa dell'acquirente, ilquale abbia messo in funzione le macchine senza ovviare alla non rispondenza allanormativa antinfortunistica (Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Tescaro,Rv. 186372 - 01; conf., Sez. 4, n. 1959 del 13/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285667 – 01; Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Castelletti, Rv. 246162– 01).2.4. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il quarto motivo, relativoalla invocata prevalenza delle attenuanti generiche, il cui diniego si assumefondato sulla omessa disamina degli elementi positivi indicati nell’atto di appello.Osserva sul punto il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazionehanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra oppostecircostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito,sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; nello stesso senso,Sez. 1, n. 2164 del 26/09/2025, dep. 2026, Campanale, non mass.; Sez. 4, n.43385 del 13/11/2024, D’[OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 41101 del13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, nonmass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).Nel caso di specie, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanzeoperato dal Tribunale, i giudici di appello hanno dimostrato di avere consideratogli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzandoliinsieme a quelli, di segno opposto, indicati dal ricorrente, ed espressamenterichiamati in motivazione (p. 12 sentenza impugnata).Così facendo, i giudici hanno dimostrato di aver preso in considerazione gliargomenti difensivi, giungendo alla conclusione per cui la soluzionedell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogarenel caso concreto.3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]