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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2024

Cassazione n. 29165/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZVAD ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della sentenza emessa in data 1 febbraio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 2023 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.

Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05ZVAD ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della sentenza emessa in data 1 febbraio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 giugno 2023 con recidiva specifica e infraquinquennale; considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di ricorso risultano aspecifici; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm
Sentenza Cassazione n. 29165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris