CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37330/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 14 novembre 2019, la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del medesimo tribunale datata 16 gennaio 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati di rapina impropria e lesioni personali ad anni 2, mesi 4 di reclusione ed € 900,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva, con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale, erronea applicazione della legge penale, carenza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato di rapina impropria; al proposito venivano riportate alcune frasi tratte dalla ordinanza del G.I.P. di convalida dell'arresto quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla possibile non attendibilità della persona offesa senza che potesse valere a riscontro delle dichiarazioni della stessa la certificazione medica;- carenza di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 628 comma terzo numero 1 codice penale dell'utilizzo di arma od oggetto atto ad offendere mancando sia lesioni da ferimento che qualsiasi riscontro alla tesi della sussistenza di detto oggetto da taglio; - erronea applicazione della legge penale in ordine all'integrazione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale avuto riguardo al danno patrimoniale concretamente cagionato alla persona offesa; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti come rapina tentata; difatti l'atto predatorio era stato interrotto per cause indipendenti dalla volontà dell'agente così venendosi ad integrare l'ipotesi semplicemente tentata; - difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa che era stata prospettata con uno specifico motivo di appello; - carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'ipotesi dell'eccesso colposo in legittima difesa con conseguente riqualificazione dei fatti ai sensi dell'articolo 590 codice penale in relazione al quale mancava la condizione di procedibilità; - difetto di motivazione in relazione al capo b) quanto alla circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 codice penale in assenza della quale doveva ritenersi carente la condizione di procedibilità per il reato di lesioni semplici. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Il primo, il secondo, il quinto ed il sesto motivo si risolvono in una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile nel presente giudizio di legittimità. Deve infatti essere rammentato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). E nel caso in esame alcun travisamento può ritenersi configurabile posto che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proceduto ad analizzare le dichiarazioni della vittima, la cui attendibilità hanno ritenuto correttamente riscontrata dalla certificazione medica attestante le lesioni patite, così da ritenere integrata anche la circostanza aggravante dell'uso dell'oggetto di vetro che provocava quelle lesioni poi refertate. Deve pertanto ritenersi che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Inoltre si è anche affermato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575) nel caso di specie evidentemente non ravvisabili. E proprio sulla base della valutazione di attendibilità della persona offesa correttamente il giudice di appello escludeva sia la ricorrenza dell'ipotesi di legittima difesa che dell'eccesso colposo nella stessa, non emergendo da alcun concreto elemento la tesi dell'aggressione patita dall'imputato che veniva, invece, rinvenuto in possesso del cellulare sottratto alla vittima al termine dell'azione predatoria e ciò a dimostrazione dell'avvenuta sottrazione in danno della p.o. la quale riportava quelle lesioni poi refertate al pronto soccorso a conferma dell'avvenuta esecuzione di atti violenti in suo danno. 2.2 Quanto al terzo motivo, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è stata negata sulla base di motivazione priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta facente riferimento al valore dei beni sottratti o danneggiati; peraltro, va ricordato come, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). 2.3 Manifestamente infondata è poi la doglianza con la quale si chiede la qualificazione dei fatti nei termini della tentata rapina posto che, come già osservato dal giudice di appello, il telefono venne sottratto alla vittima e riposto nella tracolla dell'imputato e ciò a precisa dimostrazione della consumazione dell'azione delittuosa. 2.4 Quanto all'ultimo motivo, con il quale si chiede l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Rv. 279436); condizione questa esattamente corrispondente al caso in esame in cui le lesioni inferte alla vittima erano strumentali alla sottrazione dei beni. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c:od.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 21 settembre 2021 I CONSIGL _,,