CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49095/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 novembre 2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi - reiterati con i cd motivi nuovi depositati 1'8 novembre 2023 - in fatto e manifestamente infondati. Il motivo di ricorso, anche quello nuovo, si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa "solo" il 16 novembre 2016 quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell'ufficiale giudiziario eseguito il 26 luglio 2016, trascorsi oltre tre mesi. Correttamente la Corte di appello ha, invece, rilevato che solo in data 6 settembre 2016 il creditore era venuto a conoscenza della negativa escussione a seguito della mancata consegna del bene da parte del debitore. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le pretese dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P