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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 1996

Cassazione n. 02734/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione delle condotte ascritte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 16); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione delle condotte ascritte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 16); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
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