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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42445/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO • nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PM e di quello dell'imputato. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PM. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso del PM. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato, limitatamente ai reati contestati ai capi 1A), 1B), 1C) e 2), il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e rigettato, nel resto, la proposta impugnazione.

2. I giudici della cautela hanno, in primo luogo, esaminato il compendio indiziario raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], eseguito in Limbadi il 9 aprile 2018 mediante collocamento di una bomba comandata a distanza sotto l'autovettura del padre [OSCURATO:PERSONA], al tentato omicidio del quale quest'ultimo è stato vittima nella medesima circostanza, ai connessi reati in materia di esplosivi ed alla tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto da antecedente al gravissimo episodio delittuoso.

Dopo avere dato conto del composito compendio indiziario valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, hanno sottoposto a vaglio critico i principali elementi che, secondo l'impostazione accusatoria, inducono ad individuare in [OSCURATO:PERSONA] e nel cognato [OSCURATO:PERSONA] gli autori materiali dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del tentato omicidio del di lui padre, eseguito su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e della suocera [OSCURATO:PERSONA], raggiunti, per i medesimi fatti, da autonomo titolo custodiale.

Hanno, in primis, confutato l'attitudine indiziaria del riferimento contenuto in una conversazione captata, in ambientale, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre nella prima mattinata del 22 giugno 2018, nel corso della quale, discutendosi dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — risalente al giorno prima ed originato dal possesso, in capo ai due, di quattro kg. di marijuana — il primo ha illustrato di vantare, nei confronti dei due arrestati, un consistente credito da decurtarsi dell'importo di 1.500 euro, abbuonato per avere costoro «fatto quel lavoro».

Il Tribunale del riesame ha, sul punto, osservato che militano in tale direzione: 1) l'oggetto della conversazione, afferente al timore, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di non recuperare quanto dovutogli a seguito della cessione di partite di sostanza stupefacente; 2) l'utilizzo, in altro passaggio del dialogo, del termine «lavoro» in collegamento ad attività di narcotraffico; 3) la sproporzione, per difetto, dell'importo indicato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla delicatezza ed alla pericolosità dell'incarico che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto; 4) la concreta possibilità che i citati 1.500 euro costituissero gli interessi pattuiti a fronte dell'erogazione di un prestito usurario.

Ha aggiunto che la frase, pronunziata in altra conversazione da [OSCURATO:PERSONA], «non hanno saputo metterla», va, con ogni probabilità e secondo quanto già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, riferita alla sostanza stupefacente caduta in sequestro anziché all'ordigno la cui esplosione cagionò la morte di [OSCURATO:PERSONA] ed il ferimento del padre.

Ha rilevato, ancora, che le parole «ci arrestavano», che [OSCURATO:PERSONA] proferisce, mentre discorre con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], paragonando l'omicidio Vinci a quello del quale risponde tale [OSCURATO:PERSONA], si caratterizzano per l'impiego della prima persona plurale che, in ipotesi, può discendere dal coinvolgimento nell'agguato mortale di suoi familiari anziché dei suoi occasionali interlocutori i quali, peraltro, non mostrano, nella circostanza, segno alcuno di loro diretta partecipazione all'omicidio.

Ha qualificato la disponibilità verbalmente manifestata da [OSCURATO:PERSONA] ad uccidere i membri superstiti della famiglia Vinci\Scarpulla alla stregua di esternazione di una mera intenzione che, per quanto evocativa della sua pericolosità sociale, non può condurre, in assenza di altri e più significativi elementi, ad attribuirgli la responsabilità per l'efferato fatto di sangue.

I giudici del riesame hanno, del pari, sminuito il riferimento, in altro dialogo, ad una «vacca» che, ritiene l'accusa, designerebbe convenzionalmente [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, secondo quanto documentato dall'indagato mediante apposita perizia, alluderebbe effettivamente ad un bovino in procinto di partorire; notano comunque, al riguardo, che «pur volendo ritenere - come il Giudice per le indagini preliminari - che il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] stessero riferendosi con quel termine a [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento versava in atroci sofferenze a causa delle ustioni subite a seguito dell'attentato e che pertanto rischiava la vita, simili espressioni, per quanto ancora una volta evocative di quella subcultura caratterizzante gli ambienti criminali, non possono in alcun modo ricondurre - di per sé sole - all'indagato la responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio di suo padre [OSCURATO:PERSONA]».

Hanno, ancora, circoscritto, in dissenso con il Giudice per le indagini preliminari, la valenza probatoria degli esiti dell'analisi dei tabulati telefonici e del GPS sul rilievo che «gli elementi risultanti dalla perizia svolta su incarico dei difensori, sono nel senso che l'area di copertura delle celle telefoniche di interesse investigativo citate dalla p.g. non serviva solamente il luogo interessato dall'esplosione, ma un territorio più vasto comprendente anche il Comune di Limbadi e i territori limitrofi: circostanza questa che impedisce, allo stato, di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero insieme negli orari di interesse investigativo».

Hanno aggiunto, in proposito, che il perito della difesa ha ulteriormente documentato, mediante l'analisi dei dati della scatola GPS installata sull'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA], che il veicolo non ha raggiunto l'area di Limbadi nella giornata del 9 aprile 2018, in cui è stato commesso l'omicidio, e che le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impegnato celle diverse nelle prime ore di quel giorno, sì da rendere plausibile la giustificazione offerta in merito ai loro spostamenti e, specificamente, alla reiterata presenza nell'area che fu teatro dell'agguato mortale, asseritamente connessi all'attività lavorativa di entrambi.

Il Tribunale del riesame ha, da ultimo, escluso che possa addursi a carico di [OSCURATO:PERSONA], così come di [OSCURATO:PERSONA], il rinvenimento, all'interno di una proprietà di un cugino di [OSCURATO:PERSONA], di materiale pirotecnico, proveniente da un furto, di mano ignota, che, a dire della stessa persona offesa, è stato consumato in epoca successiva alla morte di [OSCURATO:PERSONA], ed afferente a sostanza sulla cui compatibilità con quella utilizzata per l'attentato nulla è dato conoscersi.

Le precedenti considerazioni hanno conclusivamente generato nei giudici della cautela il convincimento che gli esiti investigativi restituiscono un quadro fondato su «elementi oltremodo congetturali», ciò che ha imposto, per questa parte, l'annullamento del provvedimento applicativo della misura cautelare.

3. Il titolo genetico della misura coercitiva è stato, invece, confermato in relazione alle residue imputazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Per quanto concerne l'addebito associativo, il Tribunale del riesame ha, in primis, enucleato, con il conforto degli indirizzi formatisi presso la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed i relativi indici sintomatici, per poi elencare analiticamente gli indizi, in massima parte tratti dagli esiti dell'espletata attività di intercettazione, che attestano, rispettivamente: l'esistenza di un gruppo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e comprendente cinque sodali, consapevolmente aggregatisi in vista del compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; il numero di reati-fine accertati, desunto dalle numerose e seriali trattative e cessioni al minuto, susseguitesi a ritmo elevatissimo, in ossequio a modalità ampiamente rodate, nel territorio delle province di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti praticato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri membri della consorteria, idoneo a garantire il rifornimento di ingenti quantitativi e la corrispondente movimentazione di significative somme di denaro; la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanze di diversa natura e di individuare le rotte commerciali entro cui indirizzare i traffici illeciti; la disponibilità di uno stabile bacino di clienti, formato da numerosi acquirenti abituali, sul quale l'associazione poteva contare per accrescere i profitti e generare fermento nei circuiti di narcotraffico; la dotazione, da parte della compagine, di una cassa comune ed il desiderio degli indagati di condividere i guadagni illeciti tra tutti i partecipi alla associazione.

I giudici della cautela hanno, pertanto, ritenuto la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di partecipe hanno desunto, oltre che dai fatti culminati nell'arresto del 21 giugno 2018, dalla partecipazione ad otto reati-fine, per ciascuno dei quali hanno avuto cura di indicare gli elementi indiziari, tratti dall'espletata attività di intercettazione.

Hanno, specificamente, rilevato che «le numerose conversazioni dimostrano il pieno inserimento dell'indagato all'interno del contestato associativo, per avere i discorsi ad oggetto le modalità di acquisto, trasporto, detenzione e successiva cessione di sostanza stupefacente», e, subito dopo, indicato quelle che, più di altre, attestano che egli è intraneo al gruppo, per avere contribuito alla vendita dello stupefacente ed alla ricerca di nuovi acquirenti, in tal modo alimentando la capacità operativa dell'associazione e generando, al contempo, fermento nei circuiti di narcotraffico.

L'ordinanza impugnata attesta, altresì la ricorrenza di esigenze cautelari di spessore tale da imporre l'applicazione della più rigorosa misura detentiva.

Dà atto, in proposito, della concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, attestata dalla frequenza delle operazioni di cessione e dalla professionalità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA], e segnala l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni correlate all'applicazione di misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore.

Reputa, altresì, attuali le esigenze specialpreventive, a dispetto del distacco tra l'epoca di attività del sodalizio e quella di adozione del titolo custodiale, posto che nel breve periodo di svolgimento dell'attività investigativa gli inquirenti hanno sottoposto a monitoraggio attività organizzate di narcotraffico in costante evoluzione; circostanza, questa, che rende remota l'ipotesi di una spontanea ed improvvisa cessazione di tali attività proprio a ridosso dell'esecuzione dell'ordinanza restrittiva.

Mutua dal Giudice per le indagini preliminari la convinzione che la custodia in carcere sia l'unica misura atta a soddisfare i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, atteso, in particolare, che la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti donniciliari, sebbene assistiti da strumenti elettronici di controllo, varrebbe a contenere il rischio di evasione ma non anche quello che l'indagato, violando le concorrenti prescrizioni connesse a quella misura, continui a gestire, pur restando all'interno del luogo di restrizione e giovandosi dei contatti con perniciosi ambienti criminali, traffici illeciti analoghi a quegli che gli sono valsi l'applicazione del titolo custodiale della cui legittimità qui si discute.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con i quali deduce, costantemente, vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento della prova.

2.1. Il primo motivo si appunta sulla esegesi che il Tribunale del riesame ha operato della conversazione n. 7295 del 22 giugno 2018, della quale vengono denunziate, sotto più profili, la manifesta illogicità e\o la contraddittorietà.

Il ricorrente addebita, innanzitutto, ai giudici della cautela di avere individuato l'oggetto del dialogo nel debito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anziché nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], inserendo il colloquio in un più ampio novero di conversazioni che, tuttavia, si sono astenuti dall'indicare espressamente e trascurando, anzi, che, quello stesso giorno, è stata registrata la conversazione n. 7200, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] ha parlato con il padre proprio dell'omicidio.

Obietta, ulteriormente, che illogico e contraddittorio è il ragionamento del Tribunale del riesame laddove si giova, per l'interpretazione del termine «lavoro» nella conversazione n. 7295, dell'impiego della stessa parola, sempre da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione n. 7208, intercorso con tale [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, tuttavia, appare priva, a ben vedere, di qualsivoglia significatività.

Assume, quindi, l'apoditticità dell'assunto secondo cui l'importo di millecinquecento euro sarebbe sproporzionato per difetto, se inteso quale compenso per l'esecuzione dell'omicidio, tanto più in ragione del fatto che lo stesso Tribunale del riesame riconosce che i dialoghi captati danno conto dell'inserimento degli indagati in un contesto di subcultura criminale e che è proprio [OSCURATO:PERSONA] a dichiararsi disposto ad uccidere, a distanza di alcuni mesi, le persone invise a [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando di non riconoscere particolare valore alla vita umana.

Reputa, infine, illogico il rilievo del Tribunale, secondo cui la somma menzionata da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere consegnata da [OSCURATO:PERSONA] in restituzione di un pregresso prestito usurario, in quanto fondato su una conversazione, la n. 4344 del 29 maggio 2018, che attesta, al più, la familiarità di [OSCURATO:PERSONA] con quella tipologia criminosa, e non anche la sottoposizione al giogo usurario di [OSCURATO:PERSONA], oltre che su una contraddittoria lettura del complessivo tenore della conversazione n. 7295.

Al medesimo riguardo, addebita al Tribunale del riesame di avere trascurato che [OSCURATO:PERSONA] asserisce che avrebbe diviso la somma abbuonata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver «fatto quel lavoro» con «mamma», soggetto che, avuto riguardo all'identità dell'occasionale sua interlocutrice, la moglie [OSCURATO:PERSONA], ben potrebbe essere identificata nella suocera [OSCURATO:PERSONA], ovvero in colei che, al suo pari, è raggiunta da gravità indiziaria in ordine all'omicidio Vinci, ciò che rende plausibile che la donna abbia coassunto l'obbligo di retribuire gli esecutori materiali del delitto.

La sinergica e combinata valutazione dei profili segnalati rende, a giudizio del procuratore ricorrente, gravemente lacunosa la lettura della conversazione n. 7295, versandosi in tipica ipotesi di travisamento della prova.

2.2. Con il secondo motivo, il pubblico ministero ricorrente concentra il proprio sforzo critico sulla lettura che il Tribunale del riesame ha offerto della conversazione n. 7200 del 22 giugno 2018, nella parte in cui i due [OSCURATO:PERSONA] commentano l'imperito contegno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, «troppo sicuri dei cazzi loro», si erano rivelati incapaci di «metterla», così riferendosi alla sostanza stupefacente rinvenuta dalle forze dell'ordine, anziché alla bomba che, nell'uccidere [OSCURATO:PERSONA], ha lasciato in vita il padre.

Sottolinea, sul punto, che la menzione dell'omicidio e della circostanza che «Uno se ne è andato !», indebitamente trascurata dai giudici della cautela, accredita l'opposta ricostruzione che individua l'oggetto del dialogo nella scarsa abilità dimostrata dall'odierno indagato e dal correo nella collocazione dell'ordigno esplosivo.

2.3. Con il terzo motivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro eccepisce che il riferimento alla «vacca» contenuto nella conversazione n. 2322 del 14 maggio 2018 nasconde l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA], per come rivelato dalla lettura, omessa dal Tribunale del riesame, dell'intero dialogo, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono, subito prima di alludere al bovino, di una persona che ha riportato ferite alla spalla, nonché, dopo avere parlato della «vacca», di argomenti connessi all'omicidio e, specificamente, ai sospetti che gli investigatori sembrano nutrire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta le valutazioni che il Tribunale del riesame ha operato in relazione a quanto emerso dall'esame dei tabulati delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle celle via via impegnate, specificamente in relazione alla contemporanea o disgiunta presenza dei due nelle aree di interesse investigativo ed alle ragioni che la hanno originata.Imputa, in particolare, ai giudici della cautela di avere, in modo illogico e contraddittorio, escluso ciò che, invece, è possibile ma non sicuro, residuando, comunque, il dato, di notevole valenza indiziaria perché compatibile con la preparazione, in quel contesto, dell'attentato, connesso alla loro concomitante presenza, tra le 11:28:05 e le 15:07:16 del 9 aprile 2018, in un'area servente, tra l'altro, l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il distributore di benzina gestito da [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, il procuratore ricorrente addebita al Tribunale del riesame di avere privilegiato un approccio atomistico e parcellizzato al compendio indiziario e di avere, per contro, rinunciato alla sinergica e congiunta delibazione delle conversazioni nm. 7295, 7200 e 2322, degli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e degli ulteriori elementi raccolti che, filtrata alla luce della inequivoca disponibilità omicida palesata da [OSCURATO:PERSONA], consente, invece, di apprezzare la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione strutturato su tre motivi, la cui enunciazione sarà contenuta, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo a dispetto dell'assenza dei prescritti elementi costitutivi e di congrui riscontri a quanto emerso dalle intercettazioni, che attestano, al più, la commissione di alcuni reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.

Rileva, quanto alla sua posizione, di avere mantenuto, per un arco temporale circoscritto in appena dieci giorni, rapporti solo con il cognato [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], di non avere maturato consapevolezza dell'iscrizione della propria condotta in un più vasto ambito associativo e di non avere, pertanto, assunto, in quel contesto, uno specifico ruolo apprezzabile nell'ottica dell'individuazione di un apporto efficiente alla causa del supposto sodalizio.

3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame rigettato l'eccezione di nullità del titolo genetico della misura cautelare per omessa, autonoma valutazione del compendio indiziario, la cui fondatezza si coglie ove si consideri che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a riportare il testo delle intercettazioni, senza sottoporle ad un adeguato vaglio critico né considerare l'assenza di conferme esterne a conversazioni senz'altro suscettibili di lettura alternativa rispetto a quella operata dalla pubblica accusa, anche con riferimento alla qualificazione dei fatti ai sensi del quinto, anziché del primo, comma dell'art. 73.

3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari, che avrebbero dovuto essere escluse in ragione dello iato temporale tra i comportamenti oggetto di addebito e l'emissione dell'ordinanza cautelare, fattore che avrebbe, comunque, imposto la scelta di una misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate o non consentite.

2. Preliminarmente all'esame delle doglianze sollevate, rispettivamente, dal pubblico ministero e dall'indagato, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Transitando al vaglio dei motivi di ricorso, e prendendo le mosse dall'impugnazione della parte pubblica, riferita ai reati di omicidio consumato e tentato ed a quelli connessi, reputa il Collegio che l'impugnazione si risolva nella proposizione, per ciascuno degli elementi indiziari così come per la loro sinergica e complessiva delibazione, di una lettura alternativa dei dati istruttori che, pur plausibile, non vale a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata né il dedotto travisamento della prova.

In ordine, innanzitutto, al riferimento a «quel lavoro» che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) aveva eseguito per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di «mamma», soggetto che la pubblica accusa identifica con [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], occasionale interlocutrice del marito, il Tribunale del riesame ha espresso una serie di perplessità che, globalmente intese, assicurano la tenuta razionale del ragionamento e che attengono, rispettivamente: all'oggetto principale delle conversazioni intercorse il 22 giugno 2018, ovvero all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; all'utilizzo, in altro passaggio del dialogo, del termine «lavoro» in collegamento ad attività di narcotraffico; alla sproporzione, per difetto, dell'importo indicato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla delicatezza ed alla pericolosità dell'incarico che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto; alla concreta possibilità che la somma di denaro indicata rappresentasse, piuttosto, la misura degli interessi pattuiti a fronte dell'erogazione di un prestito usurario.

Il ricorrente introduce, per contro, considerazioni critiche che, come già anticipato, rispondono ad una differente linea interpretativa senza, per ciò solo, enucleare, nell'incedere argomentativo del Tribunale del riesame, profili di franca illegittimità.

Così, in specie, è innegabile che — quantunque le conversazioni registrate il 22 giugno 2018 contengano anche dei riferimenti ad un omicidio — l'attenzione dei conversanti sia polarizzata, innanzitutto, in direzione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del sequestro dello stupefacente, sicché è tutt'altro che illogico ipotizzare che il «lavoro» di cui si discute sia connesso all'attività di narcotraffico, in cui [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto con ruolo di vertice, e dalla quale è derivato il debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui parziale compensazione si pone quello loro riconosciuto per avere svolto «quel lavoro».

Sul punto, va aggiunto: che la somma indicata è, almeno in astratto, poco compatibile con l'espletamento di un incarico di enorme rilevanza e pericolosità, quale quello che si assume [OSCURATO:PERSONA] abbia affidato a [OSCURATO:PERSONA]; che l'accenno agli «interessi» e, in altra conversazione, ad attività usuraria rimanda alla possibilità che il credito sia maturato in un simile contesto; che l'accenno alla «mamma» che sarebbe tenuta, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a soddisfare le pretese dell'odierno indagato, si connota per un elevato margine di equivocità ([OSCURATO:PERSONA], è opportuno notare, si rivolge alla moglie dicendo «mamma», non «tua mamma»).Nel contesto in tal modo delineato, appare impossibile accedere, conclusivamente, alla prospettazione del ricorrente, il quale, con il primo motivo, sollecita, a dispetto di quanto sostenuto, un intervento non consentito in sede di legittimità, ove — è lo stesso Procuratore della Repubblica a ricordarlo a pag. 17 del libello introduttivo del presente giudizio — «è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190).

4. Non dissimili sono le considerazioni che si impongono con riferimento al secondo motivo, vertente sull'esegesi della frase «non ha saputo neanche metterla» che il Tribunale del riesame ritiene plausibilmente riferita alla sostanza stupefacente caduta in sequestro, con il conseguente pregiudizio economico a più riprese lamentato nel corso del dialogo, e che il pubblico ministero riconnette, invece, all'esplosivo utilizzato per l'attentato del 9 aprile 2018.

Se, invero, la prossimità del colloquio all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accredita l'intuizione dei giudici della cautela, la collocazione della frase immediatamente dopo l'accenno ad un «omicidio» e subito prima di aggiungere una chiosa («Uno se ne è andato») allusiva, in ipotesi, all'essere rimasto ucciso il solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche il padre pare, invece, coerente con l'obiezione del ricorrente.

Ne deriva, nell'insieme — e restando, in sostanza, ininfluente il commento «loro erano troppo sicuri dei cazzi loro !», coerente con entrambe le ricostruzioni — la legittimità delle opposte letture, da cui discende, ai fini qui considerati, l'infondatezza della censura.

5. Il terzo motivo, incentrato sull'interpretazione della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono di una «vacca», è inammissibile per genericità, giacché i ricorrenti appuntano la propria attenzione sull'individuazione nel superstite [OSCURATO:PERSONA] del soggetto allusivamente indicato con il riferimento al bovino, senza confrontarsi con l'ulteriore ed autonomo rilievo del Tribunale del riesame, prima facie scevro da fratture razionali, secondo cui «pur volendo ritenere [...] che il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] stessero riferendosi con quel termine a [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento, versava in atroci sofferenze a causa delle ustioni subite a seguito dell'attentato e che pertanto rischiava la vita, simili espressioni, per quanto ancora una volta evocative di quella subcultura caratterizzante gli ambienti criminali, non possono in alcun modo ricondurre — di per sé sole — all'indagato la responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio di suo padre [OSCURATO:PERSONA]».

6. Per quanto attiene al quarto motivo — imperniato sulla significatività indiziaria delle informazioni tratte dagli apparati mobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'impianto GPS installato sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] — il Tribunale del riesame segnala la ridotta conducenza dei dati disponibili che, nell'attestare, in certa misura, la compatibilità degli spostamenti degli indagati con l'ipotesi di accusa, rimangono, nondimeno, privi di decisiva attitudine probatoria, avuto riguardo, in particolare all'ampiezza delle porzioni di territorio servite dalle celle via via impegnate, alla collocazione, nei diversi orari, delle utenze degli indagati ed alle giustificazioni offerte in merito ai loro quotidiani movimenti.

Ad onta di quanto obiettato dal pubblico ministero ricorrente, i giudici della cautela non hanno, dunque, attestato la ricorrenza, in positivo di elementi tali da escludere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero, insieme, nei luoghi e negli orari di interesse investigativo, ma hanno, piuttosto, reputato, in modo ancora una volta non sindacabile nella sede di legittimità, che le evidenze istruttorie assumono, in concreto, circoscritta efficacia dimostrativa.

7. Il Tribunale del riesame, all'esito del vaglio degli elementi oggetto di specifica contestazione e di quelli residui (rinvenuti, rispettivamente: nell'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della prima persona plurale parlando dell'omicidio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella disponibilità, palesata da [OSCURATO:PERSONA], ad uccidere, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], tutti i componenti della famiglia Vinci\Scarpulla; nel rinvenimento di materiale pirotecnico di matrice furtiva all'interno della proprietà di un cugino di [OSCURATO:PERSONA]), ha conclusivamente ritenuto l'insussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Tanto ha fatto reputando l'ambivalenza, l'equivocità o la scarsa attitudine dimostrativa di ciascuno dei citati elementi e, nel complesso, la fragilità di un impianto accusatorio imperniato quasi esclusivamente su congetture, di tal fatta muovendosi, ancora una volta, all'interno del perimetro del discrezionale apprezzamento delle emergenze investigative.

La decisione impugnata è, pertanto, tetragona anche alle critiche articolate con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si segnala la necessità di far seguire all'analisi dei singoli indizi la loro considerazione congiunta e sinergica, compito al quale i giudici della cautela non si sono sottratti, pervenendo, si ribadisce, ad una conclusione aliena da vizi sanzionabili nella sede di legittimità.

8. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sottopone ad ampia revisione critica le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per disattendere l'impugnazione da lui proposta in relazione all'addebito associativo, sotto il duplice profilo della sussistenza della compagine ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della sua partecipazione.

Le doglianze sollevate, per quanto diffuse e radicali, non colgono nel segno.

I giudici della cautela, infatti, hanno correttamente ancorato l'enucleazione dei tratti distintivi del sodalizio criminoso, oltre che del compimento dei reati- fine, alla equilibrata e perspicua interpretazione delle conversazioni intercettate che, in effetti, restituiscono, per quanto circoscritte nell'arco temporale di poco più di un mese, l'immagine di un gruppo organizzato, che agisce secondo consolidate modalità operative e movimenta sostanza stupefacente che, per entità e valore, non si presta alla riconduzione, invocata dal ricorrente, alle meno gravi fattispecie sanzionate, rispettivamente, dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,.

Il gruppo guidato da [OSCURATO:PERSONA] riesce, precisa il Tribunale del riesame, a realizzare un numero assai elevato di reati-fine, potendo contare su canali di approvvigionamento, da un canto, e di distribuzione, dall'altro, adeguatamente rodati, nonché sulla disponibilità di differenti tipologie di sostanza stupefacente; sufficientemente delineati appaiono, poi, la ripartizione dei ruoli tra gli associati e la convergenza dei ricavi all'interno di una cassa comune, utilizzata anche per la ripartizione dei profitti.

In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] si distingue quale soggetto freneticamente dedito ad attività illecita, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate e trova plastico riscontro nell'arresto del 21 giugno 2018, significativo anche della protrazione della militanza nel sodalizio al di là del periodo interessato dalle captazioni.

Il ricorrente — pur condividendo, in linea di principio, il quadro interpretativo di riferimento — eccepisce, con approccio confutativo ed ispirato alla parcellizzazione del compendio indiziario, il difetto di taluni tra gli indici che, di norma, vengono utilizzati per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché la contraddittorietà delle evidenze che, stando all'impostazione accusatoria, dimostrano che egli ha stabilmente fatto parte della societas sceleris.

Così facendo, rinunzia a confrontarsi con il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata che, come detto, rinviene la dimostrazione, nell'ottica della gravità indiziaria, della presenza del sostrato organizzativo tipico delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal coacervo di pregnanti elementi sopra richiamato.

Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratteggiato le coordinate di un gruppo che, per come è strutturato e per come agisce — in un arco di tempo significativo e con proiezione nel lungo periodo, ciò che paralizza l'eccezione incentrata sulla concentrazione dei fatti di interesse in pochi mesi — può essere annoverato tra le associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente fornito un apporto di sicura rilevanza eziologica.

L'accuratezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato ne assicurano, pertanto, la resistenza a censure che, appuntandosi su singoli, e marginali, profili, non ne scardinano la tenuta sul piano sia logico che giuridico, quali quelli che afferiscono alla sinallagmaticità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed il duo [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA], dall'altro, alla carenza di prova in ordine alla conoscenza degli altri sodali, nonché all'equivocità delle conversazioni censurate.

Il ricorrente, d'altro canto, nel porre l'accento sul circoscritto arco temporale impegnato dalle captazioni che lo coinvolgono, trascura che le intercettazioni hanno fotografato una situazione apparentemente già consolidata e, soprattutto, che l'arresto suo e di [OSCURATO:PERSONA], successivo di oltre un mese, ed i commenti dedicati all'evento da [OSCURATO:PERSONA] accreditano, quantomeno in questa fase, la ricostruzione che legge in chiave di stabilità — e con le peculiarità tipiche della fattispecie, in termini di fluidità della struttura, di relativa intercambiabilità dei ruoli non qualificati e di elasticità dell'organizzazione — il suo inserimento nel gruppo.

9. Con il secondo motivo, il ricorrente addebita, in primo luogo, al Tribunale del riesame di non avere valutato l'eccezione di nullità del titolo genetico della misura cautelare per omessa, autonoma valutazione del compendio indiziario, che assume di avere sollevato «anche nella memoria depositata dinanzi al TdR».

L'obiezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non supportata dall'allegazione dell'atto processuale con il quale la censura sarebbe stata sollevata, adempimento imprescindibile al fine di accertare la sussistenza del vizio che, per quanto consta, è stato evidenziato, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso si collocano le doglianze che investono i reati-fine e che peccano di tangibile genericità, perché si risolvono nell'artificiosa segmentazione delle risultanze investigative e nella denunzia dell'inidoneità di ciascuna di esse a supportare l'impostazione accusatoria che, va invece ribadito, si giova della concorrenza di una mole di elementi di pregnante valenza indiziaria che, unitariamente intesi, convincono, vieppiù nell'ottica propria del giudizio di gravità indiziaria, della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli episodi di narcotraffico che gli sono contestati e che, appare opportuno sottolineare, inducono ad escludere che il fenomeno illecito svelato dalle intercettazioni si sia caratterizzato per un'offensività tanto modesta da giustificare la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

10. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] intercetta il tema del rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed il decorso del tempo.

In proposito, è intenso, presso la giurisprudenza di legittimità, il dibattito avente ad oggetto la rilevanza, al cospetto di gravi indizi di colpevolezza in merito a reati inseriti nel catalogo previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dello iato temporale tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare.

L'indirizzo, maggioritario, più rigoroso, che condiziona il superamento della presunzione, anche a distanza di molti anni dall'esaurimento delle condotte illecite e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., alla prova, in positivo, della stabile rescissione dei legami tra l'indagato ed il sodalizio criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631) e che conferma l'operatività della presunzione anche qualora il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura non è tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434), coesiste, infatti, con quello, meno diffuso, che inserisce, a determinate condizioni, il c.d.

«tempo silente» nel novero degli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738) sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).

Nel caso di specie, gli argomenti attraverso i quali il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari appaiono in linea con il quadro normativo di riferimento, quale che sia l'opzione praticata in ordine alla questione di diritto testé delineata, sulla quale non è pertanto, necessario ulteriormente immorare.

Il ricorrente è, infatti, indicato quale protagonista di gravi illeciti, perpetrati nell'interesse dell'associazione di cui egli è stato membro, che si estendono fino ad un momento che precede di circa due anni e quattro mesi l'adozione del provvedimento coercitivo.

In questa cornice, le osservazioni che il Tribunale del riesame dedica alla intensità, in positivo, delle esigenze di tutela della collettività appiano ineccepibili, in quanto accompagnate da concreti riferimenti alla personalità dell'agente — la cui propensione criminale non trova smentita nella pregressa incensuratezza — ed alle caratteristiche dell'attività illecita, comunque collocata, rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare, a distanza da considerarsi, in termini assoluti, non abnormi.

Il Tribunale del riesame ha, tra l'altro, posto l'accento sul radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in ambienti malavitosi, comprovato dalla autonoma capacità di gestione del commercio di sostanza stupefacente, che ne attesta l'acquisita professionalità nel reato, oltre che l'esistenza di una rete di contatti la cui interruzione si palesa tuttora necessaria.

Ha aggiunto che il giudizio di attualità delle esigenze cautelari si fonda anche sulle prospettive di operatività a lungo termine che emergono dai colloqui captati.

Ha, per queste ragioni, stimato l'inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelare le esigenze specialpreventive, pronosticando, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], qualora sottoposto agli arresti donniciliari, pure assistiti da strumenti elettronici di controllo, non esiterebbe a riannodare i legami con i gruppi criminali stanziati nell'area di sua residenza, per tale via riproponendosi la situazione che ha dato luogo al suo contributo alla vita della consorteria.

Considerato, sotto altro aspetto, che l'indagato, non ha in alcun modo comprovato che, medio tempore, sia intervenuta una positiva evoluzione della sua personalità, la doglianza appare, in conclusione, manifestamente infondata.

11. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico del solo indagato, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO • nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del PM e di quello dell'imputato. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del PM. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso dell'imputato ed il rigetto del ricorso del PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale del riesame di Catanzaro, procedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha annullato, limitatamente ai reati contestati ai capi 1A), 1B), 1C) e 2), il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e rigettato, nel resto, la proposta impugnazione. 2. I giudici della cautela hanno, in primo luogo, esaminato il compendio indiziario raccolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], eseguito in Limbadi il 9 aprile 2018 mediante collocamento di una bomba comandata a distanza sotto l'autovettura del padre [OSCURATO:PERSONA], al tentato omicidio del quale quest'ultimo è stato vittima nella medesima circostanza, ai connessi reati in materia di esplosivi ed alla tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe fatto da antecedente al gravissimo episodio delittuoso. Dopo avere dato conto del composito compendio indiziario valorizzato dal Giudice per le indagini preliminari, hanno sottoposto a vaglio critico i principali elementi che, secondo l'impostazione accusatoria, inducono ad individuare in [OSCURATO:PERSONA] e nel cognato [OSCURATO:PERSONA] gli autori materiali dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del tentato omicidio del di lui padre, eseguito su mandato di [OSCURATO:PERSONA] e della suocera [OSCURATO:PERSONA], raggiunti, per i medesimi fatti, da autonomo titolo custodiale. Hanno, in primis, confutato l'attitudine indiziaria del riferimento contenuto in una conversazione captata, in ambientale, tra [OSCURATO:PERSONA] ed il padre nella prima mattinata del 22 giugno 2018, nel corso della quale, discutendosi dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — risalente al giorno prima ed originato dal possesso, in capo ai due, di quattro kg. di marijuana — il primo ha illustrato di vantare, nei confronti dei due arrestati, un consistente credito da decurtarsi dell'importo di 1.500 euro, abbuonato per avere costoro «fatto quel lavoro». Il Tribunale del riesame ha, sul punto, osservato che militano in tale direzione: 1) l'oggetto della conversazione, afferente al timore, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di non recuperare quanto dovutogli a seguito della cessione di partite di sostanza stupefacente; 2) l'utilizzo, in altro passaggio del dialogo, del termine «lavoro» in collegamento ad attività di narcotraffico; 3) la sproporzione, per difetto, dell'importo indicato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla delicatezza ed alla pericolosità dell'incarico che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto; 4) la concreta possibilità che i citati 1.500 euro costituissero gli interessi pattuiti a fronte dell'erogazione di un prestito usurario. Ha aggiunto che la frase, pronunziata in altra conversazione da [OSCURATO:PERSONA], «non hanno saputo metterla», va, con ogni probabilità e secondo quanto già ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, riferita alla sostanza stupefacente caduta in sequestro anziché all'ordigno la cui esplosione cagionò la morte di [OSCURATO:PERSONA] ed il ferimento del padre. Ha rilevato, ancora, che le parole «ci arrestavano», che [OSCURATO:PERSONA] proferisce, mentre discorre con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], paragonando l'omicidio Vinci a quello del quale risponde tale [OSCURATO:PERSONA], si caratterizzano per l'impiego della prima persona plurale che, in ipotesi, può discendere dal coinvolgimento nell'agguato mortale di suoi familiari anziché dei suoi occasionali interlocutori i quali, peraltro, non mostrano, nella circostanza, segno alcuno di loro diretta partecipazione all'omicidio. Ha qualificato la disponibilità verbalmente manifestata da [OSCURATO:PERSONA] ad uccidere i membri superstiti della famiglia Vinci\Scarpulla alla stregua di esternazione di una mera intenzione che, per quanto evocativa della sua pericolosità sociale, non può condurre, in assenza di altri e più significativi elementi, ad attribuirgli la responsabilità per l'efferato fatto di sangue. I giudici del riesame hanno, del pari, sminuito il riferimento, in altro dialogo, ad una «vacca» che, ritiene l'accusa, designerebbe convenzionalmente [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, secondo quanto documentato dall'indagato mediante apposita perizia, alluderebbe effettivamente ad un bovino in procinto di partorire; notano comunque, al riguardo, che «pur volendo ritenere - come il Giudice per le indagini preliminari - che il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] stessero riferendosi con quel termine a [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento versava in atroci sofferenze a causa delle ustioni subite a seguito dell'attentato e che pertanto rischiava la vita, simili espressioni, per quanto ancora una volta evocative di quella subcultura caratterizzante gli ambienti criminali, non possono in alcun modo ricondurre - di per sé sole - all'indagato la responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio di suo padre [OSCURATO:PERSONA]». Hanno, ancora, circoscritto, in dissenso con il Giudice per le indagini preliminari, la valenza probatoria degli esiti dell'analisi dei tabulati telefonici e del GPS sul rilievo che «gli elementi risultanti dalla perizia svolta su incarico dei difensori, sono nel senso che l'area di copertura delle celle telefoniche di interesse investigativo citate dalla p.g. non serviva solamente il luogo interessato dall'esplosione, ma un territorio più vasto comprendente anche il Comune di Limbadi e i territori limitrofi: circostanza questa che impedisce, allo stato, di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero insieme negli orari di interesse investigativo». Hanno aggiunto, in proposito, che il perito della difesa ha ulteriormente documentato, mediante l'analisi dei dati della scatola GPS installata sull'autovettura intestata a [OSCURATO:PERSONA], che il veicolo non ha raggiunto l'area di Limbadi nella giornata del 9 aprile 2018, in cui è stato commesso l'omicidio, e che le utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impegnato celle diverse nelle prime ore di quel giorno, sì da rendere plausibile la giustificazione offerta in merito ai loro spostamenti e, specificamente, alla reiterata presenza nell'area che fu teatro dell'agguato mortale, asseritamente connessi all'attività lavorativa di entrambi. Il Tribunale del riesame ha, da ultimo, escluso che possa addursi a carico di [OSCURATO:PERSONA], così come di [OSCURATO:PERSONA], il rinvenimento, all'interno di una proprietà di un cugino di [OSCURATO:PERSONA], di materiale pirotecnico, proveniente da un furto, di mano ignota, che, a dire della stessa persona offesa, è stato consumato in epoca successiva alla morte di [OSCURATO:PERSONA], ed afferente a sostanza sulla cui compatibilità con quella utilizzata per l'attentato nulla è dato conoscersi. Le precedenti considerazioni hanno conclusivamente generato nei giudici della cautela il convincimento che gli esiti investigativi restituiscono un quadro fondato su «elementi oltremodo congetturali», ciò che ha imposto, per questa parte, l'annullamento del provvedimento applicativo della misura cautelare. 3. Il titolo genetico della misura coercitiva è stato, invece, confermato in relazione alle residue imputazioni mosse a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Per quanto concerne l'addebito associativo, il Tribunale del riesame ha, in primis, enucleato, con il conforto degli indirizzi formatisi presso la giurisprudenza di legittimità, gli elementi costitutivi dell'associazione finalizzata al narcotraffico ed i relativi indici sintomatici, per poi elencare analiticamente gli indizi, in massima parte tratti dagli esiti dell'espletata attività di intercettazione, che attestano, rispettivamente: l'esistenza di un gruppo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e comprendente cinque sodali, consapevolmente aggregatisi in vista del compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; il numero di reati-fine accertati, desunto dalle numerose e seriali trattative e cessioni al minuto, susseguitesi a ritmo elevatissimo, in ossequio a modalità ampiamente rodate, nel territorio delle province di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze stupefacenti praticato da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri membri della consorteria, idoneo a garantire il rifornimento di ingenti quantitativi e la corrispondente movimentazione di significative somme di denaro; la capacità del gruppo di trattare acquisti e cessioni di sostanze di diversa natura e di individuare le rotte commerciali entro cui indirizzare i traffici illeciti; la disponibilità di uno stabile bacino di clienti, formato da numerosi acquirenti abituali, sul quale l'associazione poteva contare per accrescere i profitti e generare fermento nei circuiti di narcotraffico; la dotazione, da parte della compagine, di una cassa comune ed il desiderio degli indagati di condividere i guadagni illeciti tra tutti i partecipi alla associazione. I giudici della cautela hanno, pertanto, ritenuto la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo a carico di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di partecipe hanno desunto, oltre che dai fatti culminati nell'arresto del 21 giugno 2018, dalla partecipazione ad otto reati-fine, per ciascuno dei quali hanno avuto cura di indicare gli elementi indiziari, tratti dall'espletata attività di intercettazione. Hanno, specificamente, rilevato che «le numerose conversazioni dimostrano il pieno inserimento dell'indagato all'interno del contestato associativo, per avere i discorsi ad oggetto le modalità di acquisto, trasporto, detenzione e successiva cessione di sostanza stupefacente», e, subito dopo, indicato quelle che, più di altre, attestano che egli è intraneo al gruppo, per avere contribuito alla vendita dello stupefacente ed alla ricerca di nuovi acquirenti, in tal modo alimentando la capacità operativa dell'associazione e generando, al contempo, fermento nei circuiti di narcotraffico. L'ordinanza impugnata attesta, altresì la ricorrenza di esigenze cautelari di spessore tale da imporre l'applicazione della più rigorosa misura detentiva. Dà atto, in proposito, della concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, attestata dalla frequenza delle operazioni di cessione e dalla professionalità dimostrata da [OSCURATO:PERSONA], e segnala l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni correlate all'applicazione di misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore. Reputa, altresì, attuali le esigenze specialpreventive, a dispetto del distacco tra l'epoca di attività del sodalizio e quella di adozione del titolo custodiale, posto che nel breve periodo di svolgimento dell'attività investigativa gli inquirenti hanno sottoposto a monitoraggio attività organizzate di narcotraffico in costante evoluzione; circostanza, questa, che rende remota l'ipotesi di una spontanea ed improvvisa cessazione di tali attività proprio a ridosso dell'esecuzione dell'ordinanza restrittiva. Mutua dal Giudice per le indagini preliminari la convinzione che la custodia in carcere sia l'unica misura atta a soddisfare i principi di adeguatezza e proporzionalità che governano la misura, atteso, in particolare, che la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti donniciliari, sebbene assistiti da strumenti elettronici di controllo, varrebbe a contenere il rischio di evasione ma non anche quello che l'indagato, violando le concorrenti prescrizioni connesse a quella misura, continui a gestire, pur restando all'interno del luogo di restrizione e giovandosi dei contatti con perniciosi ambienti criminali, traffici illeciti analoghi a quegli che gli sono valsi l'applicazione del titolo custodiale della cui legittimità qui si discute. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, con i quali deduce, costantemente, vizio di motivazione, anche sub specie di travisamento della prova. 2.1. Il primo motivo si appunta sulla esegesi che il Tribunale del riesame ha operato della conversazione n. 7295 del 22 giugno 2018, della quale vengono denunziate, sotto più profili, la manifesta illogicità e\o la contraddittorietà. Il ricorrente addebita, innanzitutto, ai giudici della cautela di avere individuato l'oggetto del dialogo nel debito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anziché nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], inserendo il colloquio in un più ampio novero di conversazioni che, tuttavia, si sono astenuti dall'indicare espressamente e trascurando, anzi, che, quello stesso giorno, è stata registrata la conversazione n. 7200, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] ha parlato con il padre proprio dell'omicidio. Obietta, ulteriormente, che illogico e contraddittorio è il ragionamento del Tribunale del riesame laddove si giova, per l'interpretazione del termine «lavoro» nella conversazione n. 7295, dell'impiego della stessa parola, sempre da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione n. 7208, intercorso con tale [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, tuttavia, appare priva, a ben vedere, di qualsivoglia significatività. Assume, quindi, l'apoditticità dell'assunto secondo cui l'importo di millecinquecento euro sarebbe sproporzionato per difetto, se inteso quale compenso per l'esecuzione dell'omicidio, tanto più in ragione del fatto che lo stesso Tribunale del riesame riconosce che i dialoghi captati danno conto dell'inserimento degli indagati in un contesto di subcultura criminale e che è proprio [OSCURATO:PERSONA] a dichiararsi disposto ad uccidere, a distanza di alcuni mesi, le persone invise a [OSCURATO:PERSONA], così dimostrando di non riconoscere particolare valore alla vita umana. Reputa, infine, illogico il rilievo del Tribunale, secondo cui la somma menzionata da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere consegnata da [OSCURATO:PERSONA] in restituzione di un pregresso prestito usurario, in quanto fondato su una conversazione, la n. 4344 del 29 maggio 2018, che attesta, al più, la familiarità di [OSCURATO:PERSONA] con quella tipologia criminosa, e non anche la sottoposizione al giogo usurario di [OSCURATO:PERSONA], oltre che su una contraddittoria lettura del complessivo tenore della conversazione n. 7295. Al medesimo riguardo, addebita al Tribunale del riesame di avere trascurato che [OSCURATO:PERSONA] asserisce che avrebbe diviso la somma abbuonata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per aver «fatto quel lavoro» con «mamma», soggetto che, avuto riguardo all'identità dell'occasionale sua interlocutrice, la moglie [OSCURATO:PERSONA], ben potrebbe essere identificata nella suocera [OSCURATO:PERSONA], ovvero in colei che, al suo pari, è raggiunta da gravità indiziaria in ordine all'omicidio Vinci, ciò che rende plausibile che la donna abbia coassunto l'obbligo di retribuire gli esecutori materiali del delitto. La sinergica e combinata valutazione dei profili segnalati rende, a giudizio del procuratore ricorrente, gravemente lacunosa la lettura della conversazione n. 7295, versandosi in tipica ipotesi di travisamento della prova. 2.2. Con il secondo motivo, il pubblico ministero ricorrente concentra il proprio sforzo critico sulla lettura che il Tribunale del riesame ha offerto della conversazione n. 7200 del 22 giugno 2018, nella parte in cui i due [OSCURATO:PERSONA] commentano l'imperito contegno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, «troppo sicuri dei cazzi loro», si erano rivelati incapaci di «metterla», così riferendosi alla sostanza stupefacente rinvenuta dalle forze dell'ordine, anziché alla bomba che, nell'uccidere [OSCURATO:PERSONA], ha lasciato in vita il padre. Sottolinea, sul punto, che la menzione dell'omicidio e della circostanza che «Uno se ne è andato !», indebitamente trascurata dai giudici della cautela, accredita l'opposta ricostruzione che individua l'oggetto del dialogo nella scarsa abilità dimostrata dall'odierno indagato e dal correo nella collocazione dell'ordigno esplosivo. 2.3. Con il terzo motivo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro eccepisce che il riferimento alla «vacca» contenuto nella conversazione n. 2322 del 14 maggio 2018 nasconde l'indicazione di [OSCURATO:PERSONA], per come rivelato dalla lettura, omessa dal Tribunale del riesame, dell'intero dialogo, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono, subito prima di alludere al bovino, di una persona che ha riportato ferite alla spalla, nonché, dopo avere parlato della «vacca», di argomenti connessi all'omicidio e, specificamente, ai sospetti che gli investigatori sembrano nutrire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta le valutazioni che il Tribunale del riesame ha operato in relazione a quanto emerso dall'esame dei tabulati delle utenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle celle via via impegnate, specificamente in relazione alla contemporanea o disgiunta presenza dei due nelle aree di interesse investigativo ed alle ragioni che la hanno originata.Imputa, in particolare, ai giudici della cautela di avere, in modo illogico e contraddittorio, escluso ciò che, invece, è possibile ma non sicuro, residuando, comunque, il dato, di notevole valenza indiziaria perché compatibile con la preparazione, in quel contesto, dell'attentato, connesso alla loro concomitante presenza, tra le 11:28:05 e le 15:07:16 del 9 aprile 2018, in un'area servente, tra l'altro, l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed il distributore di benzina gestito da [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, il procuratore ricorrente addebita al Tribunale del riesame di avere privilegiato un approccio atomistico e parcellizzato al compendio indiziario e di avere, per contro, rinunciato alla sinergica e congiunta delibazione delle conversazioni nm. 7295, 7200 e 2322, degli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e degli ulteriori elementi raccolti che, filtrata alla luce della inequivoca disponibilità omicida palesata da [OSCURATO:PERSONA], consente, invece, di apprezzare la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione strutturato su tre motivi, la cui enunciazione sarà contenuta, in ossequio alla previsione dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo a dispetto dell'assenza dei prescritti elementi costitutivi e di congrui riscontri a quanto emerso dalle intercettazioni, che attestano, al più, la commissione di alcuni reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309. Rileva, quanto alla sua posizione, di avere mantenuto, per un arco temporale circoscritto in appena dieci giorni, rapporti solo con il cognato [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], di non avere maturato consapevolezza dell'iscrizione della propria condotta in un più vasto ambito associativo e di non avere, pertanto, assunto, in quel contesto, uno specifico ruolo apprezzabile nell'ottica dell'individuazione di un apporto efficiente alla causa del supposto sodalizio. 3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame rigettato l'eccezione di nullità del titolo genetico della misura cautelare per omessa, autonoma valutazione del compendio indiziario, la cui fondatezza si coglie ove si consideri che il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a riportare il testo delle intercettazioni, senza sottoporle ad un adeguato vaglio critico né considerare l'assenza di conferme esterne a conversazioni senz'altro suscettibili di lettura alternativa rispetto a quella operata dalla pubblica accusa, anche con riferimento alla qualificazione dei fatti ai sensi del quinto, anziché del primo, comma dell'art. 73. 3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza ed all'attualità delle esigenze cautelari, che avrebbero dovuto essere escluse in ragione dello iato temporale tra i comportamenti oggetto di addebito e l'emissione dell'ordinanza cautelare, fattore che avrebbe, comunque, imposto la scelta di una misura meno afflittiva rispetto a quella di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate o non consentite. 2. Preliminarmente all'esame delle doglianze sollevate, rispettivamente, dal pubblico ministero e dall'indagato, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Transitando al vaglio dei motivi di ricorso, e prendendo le mosse dall'impugnazione della parte pubblica, riferita ai reati di omicidio consumato e tentato ed a quelli connessi, reputa il Collegio che l'impugnazione si risolva nella proposizione, per ciascuno degli elementi indiziari così come per la loro sinergica e complessiva delibazione, di una lettura alternativa dei dati istruttori che, pur plausibile, non vale a dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata né il dedotto travisamento della prova. In ordine, innanzitutto, al riferimento a «quel lavoro» che [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) aveva eseguito per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di «mamma», soggetto che la pubblica accusa identifica con [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], occasionale interlocutrice del marito, il Tribunale del riesame ha espresso una serie di perplessità che, globalmente intese, assicurano la tenuta razionale del ragionamento e che attengono, rispettivamente: all'oggetto principale delle conversazioni intercorse il 22 giugno 2018, ovvero all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; all'utilizzo, in altro passaggio del dialogo, del termine «lavoro» in collegamento ad attività di narcotraffico; alla sproporzione, per difetto, dell'importo indicato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla delicatezza ed alla pericolosità dell'incarico che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero svolto; alla concreta possibilità che la somma di denaro indicata rappresentasse, piuttosto, la misura degli interessi pattuiti a fronte dell'erogazione di un prestito usurario. Il ricorrente introduce, per contro, considerazioni critiche che, come già anticipato, rispondono ad una differente linea interpretativa senza, per ciò solo, enucleare, nell'incedere argomentativo del Tribunale del riesame, profili di franca illegittimità. Così, in specie, è innegabile che — quantunque le conversazioni registrate il 22 giugno 2018 contengano anche dei riferimenti ad un omicidio — l'attenzione dei conversanti sia polarizzata, innanzitutto, in direzione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del sequestro dello stupefacente, sicché è tutt'altro che illogico ipotizzare che il «lavoro» di cui si discute sia connesso all'attività di narcotraffico, in cui [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto con ruolo di vertice, e dalla quale è derivato il debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a cui parziale compensazione si pone quello loro riconosciuto per avere svolto «quel lavoro». Sul punto, va aggiunto: che la somma indicata è, almeno in astratto, poco compatibile con l'espletamento di un incarico di enorme rilevanza e pericolosità, quale quello che si assume [OSCURATO:PERSONA] abbia affidato a [OSCURATO:PERSONA]; che l'accenno agli «interessi» e, in altra conversazione, ad attività usuraria rimanda alla possibilità che il credito sia maturato in un simile contesto; che l'accenno alla «mamma» che sarebbe tenuta, insieme a [OSCURATO:PERSONA], a soddisfare le pretese dell'odierno indagato, si connota per un elevato margine di equivocità ([OSCURATO:PERSONA], è opportuno notare, si rivolge alla moglie dicendo «mamma», non «tua mamma»).Nel contesto in tal modo delineato, appare impossibile accedere, conclusivamente, alla prospettazione del ricorrente, il quale, con il primo motivo, sollecita, a dispetto di quanto sostenuto, un intervento non consentito in sede di legittimità, ove — è lo stesso Procuratore della Repubblica a ricordarlo a pag. 17 del libello introduttivo del presente giudizio — «è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190). 4. Non dissimili sono le considerazioni che si impongono con riferimento al secondo motivo, vertente sull'esegesi della frase «non ha saputo neanche metterla» che il Tribunale del riesame ritiene plausibilmente riferita alla sostanza stupefacente caduta in sequestro, con il conseguente pregiudizio economico a più riprese lamentato nel corso del dialogo, e che il pubblico ministero riconnette, invece, all'esplosivo utilizzato per l'attentato del 9 aprile 2018. Se, invero, la prossimità del colloquio all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accredita l'intuizione dei giudici della cautela, la collocazione della frase immediatamente dopo l'accenno ad un «omicidio» e subito prima di aggiungere una chiosa («Uno se ne è andato») allusiva, in ipotesi, all'essere rimasto ucciso il solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche il padre pare, invece, coerente con l'obiezione del ricorrente. Ne deriva, nell'insieme — e restando, in sostanza, ininfluente il commento «loro erano troppo sicuri dei cazzi loro !», coerente con entrambe le ricostruzioni — la legittimità delle opposte letture, da cui discende, ai fini qui considerati, l'infondatezza della censura. 5. Il terzo motivo, incentrato sull'interpretazione della conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono di una «vacca», è inammissibile per genericità, giacché i ricorrenti appuntano la propria attenzione sull'individuazione nel superstite [OSCURATO:PERSONA] del soggetto allusivamente indicato con il riferimento al bovino, senza confrontarsi con l'ulteriore ed autonomo rilievo del Tribunale del riesame, prima facie scevro da fratture razionali, secondo cui «pur volendo ritenere [...] che il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] stessero riferendosi con quel termine a [OSCURATO:PERSONA] che, in quel momento, versava in atroci sofferenze a causa delle ustioni subite a seguito dell'attentato e che pertanto rischiava la vita, simili espressioni, per quanto ancora una volta evocative di quella subcultura caratterizzante gli ambienti criminali, non possono in alcun modo ricondurre — di per sé sole — all'indagato la responsabilità per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il tentato omicidio di suo padre [OSCURATO:PERSONA]». 6. Per quanto attiene al quarto motivo — imperniato sulla significatività indiziaria delle informazioni tratte dagli apparati mobili nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'impianto GPS installato sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] — il Tribunale del riesame segnala la ridotta conducenza dei dati disponibili che, nell'attestare, in certa misura, la compatibilità degli spostamenti degli indagati con l'ipotesi di accusa, rimangono, nondimeno, privi di decisiva attitudine probatoria, avuto riguardo, in particolare all'ampiezza delle porzioni di territorio servite dalle celle via via impegnate, alla collocazione, nei diversi orari, delle utenze degli indagati ed alle giustificazioni offerte in merito ai loro quotidiani movimenti. Ad onta di quanto obiettato dal pubblico ministero ricorrente, i giudici della cautela non hanno, dunque, attestato la ricorrenza, in positivo di elementi tali da escludere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero, insieme, nei luoghi e negli orari di interesse investigativo, ma hanno, piuttosto, reputato, in modo ancora una volta non sindacabile nella sede di legittimità, che le evidenze istruttorie assumono, in concreto, circoscritta efficacia dimostrativa. 7. Il Tribunale del riesame, all'esito del vaglio degli elementi oggetto di specifica contestazione e di quelli residui (rinvenuti, rispettivamente: nell'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della prima persona plurale parlando dell'omicidio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nella disponibilità, palesata da [OSCURATO:PERSONA], ad uccidere, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], tutti i componenti della famiglia Vinci\Scarpulla; nel rinvenimento di materiale pirotecnico di matrice furtiva all'interno della proprietà di un cugino di [OSCURATO:PERSONA]), ha conclusivamente ritenuto l'insussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto ha fatto reputando l'ambivalenza, l'equivocità o la scarsa attitudine dimostrativa di ciascuno dei citati elementi e, nel complesso, la fragilità di un impianto accusatorio imperniato quasi esclusivamente su congetture, di tal fatta muovendosi, ancora una volta, all'interno del perimetro del discrezionale apprezzamento delle emergenze investigative. La decisione impugnata è, pertanto, tetragona anche alle critiche articolate con il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si segnala la necessità di far seguire all'analisi dei singoli indizi la loro considerazione congiunta e sinergica, compito al quale i giudici della cautela non si sono sottratti, pervenendo, si ribadisce, ad una conclusione aliena da vizi sanzionabili nella sede di legittimità. 8. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] sottopone ad ampia revisione critica le argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per disattendere l'impugnazione da lui proposta in relazione all'addebito associativo, sotto il duplice profilo della sussistenza della compagine ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della sua partecipazione. Le doglianze sollevate, per quanto diffuse e radicali, non colgono nel segno. I giudici della cautela, infatti, hanno correttamente ancorato l'enucleazione dei tratti distintivi del sodalizio criminoso, oltre che del compimento dei reati- fine, alla equilibrata e perspicua interpretazione delle conversazioni intercettate che, in effetti, restituiscono, per quanto circoscritte nell'arco temporale di poco più di un mese, l'immagine di un gruppo organizzato, che agisce secondo consolidate modalità operative e movimenta sostanza stupefacente che, per entità e valore, non si presta alla riconduzione, invocata dal ricorrente, alle meno gravi fattispecie sanzionate, rispettivamente, dagli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,. Il gruppo guidato da [OSCURATO:PERSONA] riesce, precisa il Tribunale del riesame, a realizzare un numero assai elevato di reati-fine, potendo contare su canali di approvvigionamento, da un canto, e di distribuzione, dall'altro, adeguatamente rodati, nonché sulla disponibilità di differenti tipologie di sostanza stupefacente; sufficientemente delineati appaiono, poi, la ripartizione dei ruoli tra gli associati e la convergenza dei ricavi all'interno di una cassa comune, utilizzata anche per la ripartizione dei profitti. In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] si distingue quale soggetto freneticamente dedito ad attività illecita, secondo quanto emerge dalle conversazioni intercettate e trova plastico riscontro nell'arresto del 21 giugno 2018, significativo anche della protrazione della militanza nel sodalizio al di là del periodo interessato dalle captazioni. Il ricorrente — pur condividendo, in linea di principio, il quadro interpretativo di riferimento — eccepisce, con approccio confutativo ed ispirato alla parcellizzazione del compendio indiziario, il difetto di taluni tra gli indici che, di norma, vengono utilizzati per verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, nonché la contraddittorietà delle evidenze che, stando all'impostazione accusatoria, dimostrano che egli ha stabilmente fatto parte della societas sceleris. Così facendo, rinunzia a confrontarsi con il complessivo iter argomentativo dell'ordinanza impugnata che, come detto, rinviene la dimostrazione, nell'ottica della gravità indiziaria, della presenza del sostrato organizzativo tipico delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dal coacervo di pregnanti elementi sopra richiamato. Il Tribunale del riesame ha, dunque, tratteggiato le coordinate di un gruppo che, per come è strutturato e per come agisce — in un arco di tempo significativo e con proiezione nel lungo periodo, ciò che paralizza l'eccezione incentrata sulla concentrazione dei fatti di interesse in pochi mesi — può essere annoverato tra le associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente fornito un apporto di sicura rilevanza eziologica. L'accuratezza e completezza della motivazione del provvedimento impugnato ne assicurano, pertanto, la resistenza a censure che, appuntandosi su singoli, e marginali, profili, non ne scardinano la tenuta sul piano sia logico che giuridico, quali quelli che afferiscono alla sinallagmaticità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ed il duo [OSCURATO:PERSONA]\[OSCURATO:PERSONA], dall'altro, alla carenza di prova in ordine alla conoscenza degli altri sodali, nonché all'equivocità delle conversazioni censurate. Il ricorrente, d'altro canto, nel porre l'accento sul circoscritto arco temporale impegnato dalle captazioni che lo coinvolgono, trascura che le intercettazioni hanno fotografato una situazione apparentemente già consolidata e, soprattutto, che l'arresto suo e di [OSCURATO:PERSONA], successivo di oltre un mese, ed i commenti dedicati all'evento da [OSCURATO:PERSONA] accreditano, quantomeno in questa fase, la ricostruzione che legge in chiave di stabilità — e con le peculiarità tipiche della fattispecie, in termini di fluidità della struttura, di relativa intercambiabilità dei ruoli non qualificati e di elasticità dell'organizzazione — il suo inserimento nel gruppo. 9. Con il secondo motivo, il ricorrente addebita, in primo luogo, al Tribunale del riesame di non avere valutato l'eccezione di nullità del titolo genetico della misura cautelare per omessa, autonoma valutazione del compendio indiziario, che assume di avere sollevato «anche nella memoria depositata dinanzi al TdR». L'obiezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non supportata dall'allegazione dell'atto processuale con il quale la censura sarebbe stata sollevata, adempimento imprescindibile al fine di accertare la sussistenza del vizio che, per quanto consta, è stato evidenziato, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Nell'ambito del medesimo motivo di ricorso si collocano le doglianze che investono i reati-fine e che peccano di tangibile genericità, perché si risolvono nell'artificiosa segmentazione delle risultanze investigative e nella denunzia dell'inidoneità di ciascuna di esse a supportare l'impostazione accusatoria che, va invece ribadito, si giova della concorrenza di una mole di elementi di pregnante valenza indiziaria che, unitariamente intesi, convincono, vieppiù nell'ottica propria del giudizio di gravità indiziaria, della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli episodi di narcotraffico che gli sono contestati e che, appare opportuno sottolineare, inducono ad escludere che il fenomeno illecito svelato dalle intercettazioni si sia caratterizzato per un'offensività tanto modesta da giustificare la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 10. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] intercetta il tema del rapporto tra la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed il decorso del tempo. In proposito, è intenso, presso la giurisprudenza di legittimità, il dibattito avente ad oggetto la rilevanza, al cospetto di gravi indizi di colpevolezza in merito a reati inseriti nel catalogo previsto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dello iato temporale tra i fatti in contestazione ed il momento di applicazione della misura cautelare. L'indirizzo, maggioritario, più rigoroso, che condiziona il superamento della presunzione, anche a distanza di molti anni dall'esaurimento delle condotte illecite e per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., alla prova, in positivo, della stabile rescissione dei legami tra l'indagato ed il sodalizio criminoso (così, tra le altre, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631) e che conferma l'operatività della presunzione anche qualora il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura non è tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434), coesiste, infatti, con quello, meno diffuso, che inserisce, a determinate condizioni, il c.d. «tempo silente» nel novero degli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738) sì da imporre al giudice l'obbligo di offrire, sul punto, puntuale motivazione (Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861). Nel caso di specie, gli argomenti attraverso i quali il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio di persistenza delle esigenze cautelari appaiono in linea con il quadro normativo di riferimento, quale che sia l'opzione praticata in ordine alla questione di diritto testé delineata, sulla quale non è pertanto, necessario ulteriormente immorare. Il ricorrente è, infatti, indicato quale protagonista di gravi illeciti, perpetrati nell'interesse dell'associazione di cui egli è stato membro, che si estendono fino ad un momento che precede di circa due anni e quattro mesi l'adozione del provvedimento coercitivo. In questa cornice, le osservazioni che il Tribunale del riesame dedica alla intensità, in positivo, delle esigenze di tutela della collettività appiano ineccepibili, in quanto accompagnate da concreti riferimenti alla personalità dell'agente — la cui propensione criminale non trova smentita nella pregressa incensuratezza — ed alle caratteristiche dell'attività illecita, comunque collocata, rispetto all'emissione dell'ordinanza genetica della misura cautelare, a distanza da considerarsi, in termini assoluti, non abnormi. Il Tribunale del riesame ha, tra l'altro, posto l'accento sul radicato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in ambienti malavitosi, comprovato dalla autonoma capacità di gestione del commercio di sostanza stupefacente, che ne attesta l'acquisita professionalità nel reato, oltre che l'esistenza di una rete di contatti la cui interruzione si palesa tuttora necessaria. Ha aggiunto che il giudizio di attualità delle esigenze cautelari si fonda anche sulle prospettive di operatività a lungo termine che emergono dai colloqui captati. Ha, per queste ragioni, stimato l'inidoneità di misure diverse da quella di massimo rigore a tutelare le esigenze specialpreventive, pronosticando, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], qualora sottoposto agli arresti donniciliari, pure assistiti da strumenti elettronici di controllo, non esiterebbe a riannodare i legami con i gruppi criminali stanziati nell'area di sua residenza, per tale via riproponendosi la situazione che ha dato luogo al suo contributo alla vita della consorteria. Considerato, sotto altro aspetto, che l'indagato, non ha in alcun modo comprovato che, medio tempore, sia intervenuta una positiva evoluzione della sua personalità, la doglianza appare, in conclusione, manifestamente infondata. 11. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico del solo indagato, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativ
Sentenza Cassazione n. 42445/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris